CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 05279/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a riproporre questioni in merito alla destinazione dell'hashish, che erano state devolute con l'atto di appello e che la Corte territoriale ha valutato con motivazione immune da vizi, sottolineando come fosse certo che il ricorrente fosse dedito allo spaccio, testimoniato dalla cessione di cocaina a tale Musu, e come in tale prospettiva dovesse essere valutata anche la detenzione dell'hashish - in quantità sufficiente per la preparazione di circa 2000 dosi -, rinvenuto in diversi involucri, presenti in due diverse abitazioni, unitamente ad una cospicua somma in contanti, elementi di per sé idonei a qualificare quella condotta di detenzione come illegale, in quanto almeno in parte destinata allo spaccio, tanto più a fronte della ritenuta incongruità delle spiegazioni fornite in ordine alla ragione della presenza della droga in abitazioni diverse, e non interferendo con tale analisi la circostanza che in due diverse circostanze, una precedente e una successiva, il ricorrente fosse stato prosciolto o avesse beneficiato dell'archiviazione del procedimento in relazione alla detenzione di quantitativi analoghi di hashish; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] u