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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 32782/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 10 - 13 settembre 2021 il Tribunale di Bari, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 23 agosto 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del medesimo, indagato per il reato detenzione illegale di arma comune da sparo.

All'esito di perquisizione domiciliare, in data 20 agosto 2021, i carabinieri rinvenivano nell'abitazione del Brescia una pistola cal. 10.35, fabbricata nel 1917 ma funzionante.

L'indagato aveva negato di essere stato a conoscenza della presenza dell'arma, rinvenuta in un lavatoio.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata violazione della legge penale in relazione al giudizio in ordine alla detenzione dell'arma, che, rinvenuta in un lavabo di abitazione rurale, priva di recinzione, non era nella materiale disponibilità dell'indagato.

Non era stata verificata la presenza sull'arma di impronte riferibili al Brescia.

L'arma era scarica.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari, essendo Brescia soggetto non gravato da precedenti specifici, da subito collaborante con gli inquirenti, estraneo ad ambienti malavitosi.

L'arma è fabbricata nel 1917 e quindi con valore storico. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Con atto in data 6 aprile 2022 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla discussione del ricorso, avendo, nelle more, ottenuto la modifica della misura cautelare, così facendo venir meno l'interesse alla impugnazione del provvedimento del tribunale del riesame.[OSCURATO:PERSONA] Innanzitutto, si deve rilevare che non è documentata in atti la legittimazione, tramite procura speciale, del difensore a rinunciare al ricorso, né la dedotta modifica della misura cautelare determina una sopravvenuta carenza di interesse riguardando il ricorso anche la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

1. Quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, il primo motivo denuncia violazione della norma incriminatrice risultando assente l'elemento della detenzione dell'arma.

Sul punto, incontestata la ricostruzione in fatto secondo la quale la pistola si trovava nelle pertinenze dell'abitazione del ricorrente, il motivo deduce che, trattandosi di zona rurale, non vi era prova né che l'indagato fosse consapevole della presenza dell'arma né che egli la detenesse.

Si tratta di argomentazione attinente al merito, già esaminata dal Tribunale che, con motivazione ineccepibile, ha ritenuto l'inverosimiglianza che altri avessero nascosto l'arma in un luogo facilmente accessibile all'indagato. tA,

2. Con riguardo alle esigenze cautelari, il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., sul rilievo che l'assenza di precedenti specifici, la vetustà dell'arma e la condotta collaborativa post factum erano dati univocamente significativi dell'assenza di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Si tratta di argomenti di merito, funzionali ad una non consentita rivalutazione del merito del giudizio formulato dal Tribunale, che ha evidenziato la intrinseca pericolosità di un'arma comune da sparo e l'assenza di spiegazioni in ordine ad una provenienza non riconducibile a contatti con la criminalità organizzata.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 10 - 13 settembre 2021 il Tribunale di Bari, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 23 agosto 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del medesimo, indagato per il reato detenzione illegale di arma comune da sparo. All'esito di perquisizione domiciliare, in data 20 agosto 2021, i carabinieri rinvenivano nell'abitazione del Brescia una pistola cal. 10.35, fabbricata nel 1917 ma funzionante. L'indagato aveva negato di essere stato a conoscenza della presenza dell'arma, rinvenuta in un lavatoio. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione della legge penale in relazione al giudizio in ordine alla detenzione dell'arma, che, rinvenuta in un lavabo di abitazione rurale, priva di recinzione, non era nella materiale disponibilità dell'indagato. Non era stata verificata la presenza sull'arma di impronte riferibili al Brescia. L'arma era scarica. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari, essendo Brescia soggetto non gravato da precedenti specifici, da subito collaborante con gli inquirenti, estraneo ad ambienti malavitosi. L'arma è fabbricata nel 1917 e quindi con valore storico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con atto in data 6 aprile 2022 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla discussione del ricorso, avendo, nelle more, ottenuto la modifica della misura cautelare, così facendo venir meno l'interesse alla impugnazione del provvedimento del tribunale del riesame.[OSCURATO:PERSONA] Innanzitutto, si deve rilevare che non è documentata in atti la legittimazione, tramite procura speciale, del difensore a rinunciare al ricorso, né la dedotta modifica della misura cautelare determina una sopravvenuta carenza di interesse riguardando il ricorso anche la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. Quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, il primo motivo denuncia violazione della norma incriminatrice risultando assente l'elemento della detenzione dell'arma. Sul punto, incontestata la ricostruzione in fatto secondo la quale la pistola si trovava nelle pertinenze dell'abitazione del ricorrente, il motivo deduce che, trattandosi di zona rurale, non vi era prova né che l'indagato fosse consapevole della presenza dell'arma né che egli la detenesse. Si tratta di argomentazione attinente al merito, già esaminata dal Tribunale che, con motivazione ineccepibile, ha ritenuto l'inverosimiglianza che altri avessero nascosto l'arma in un luogo facilmente accessibile all'indagato. tA, 2. Con riguardo alle esigenze cautelari, il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., sul rilievo che l'assenza di precedenti specifici, la vetustà dell'arma e la condotta collaborativa post factum erano dati univocamente significativi dell'assenza di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Si tratta di argomenti di merito, funzionali ad una non consentita rivalutazione del merito del giudizio formulato dal Tribunale, che ha evidenziato la intrinseca pericolosità di un'arma comune da sparo e l'assenza di spiegazioni in ordine ad una provenienza non riconducibile a contatti con la criminalità organizzata. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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