Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 34900/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente SENTENZA sul ricorso 11756/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] "Alessandra shop di [OSCURATO:PERSONA]", domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - 2.02>9. avverso la sentenza n. 23339/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal cons.

Lina [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 23339/2019 depositata il 19/09/2019 la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 516/2016, pubblicata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA], che confermava il rigetto della domanda proposta dallo Stella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta al risarcimento dei danni asseritamente sofferti dall'attore a seguito dell'allagamento del locale allo stesso concesso in locazione dai convenuti per uso diverso da quello di abitazione ed accoglieva ed accoglieva la domanda riconvenzionale dei convenuti volta ad ottenere il pagamento in loro favore quali locatori dell'indennità per il mancato preavviso del recesso dal rapporto di locazione.

2. La Corte d'appello escludeva la responsabilità dei locatori nella produzione dei danni denunciati dal conduttore, dovendo detti danni concretamente ricondursi a difetti di manutenzione ordinaria dell'immobile locato, da addebitarsi al medesimo conduttore.

3. La Corte di Cassazione nel giudizio oggetto di revocazione, rilevata la complessiva infondatezza delle censure sollevate, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità.

4. Avverso la sentenza indicata rigetto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sulla base di due motivi di impugnazione illustrati da memoria, denunciando l'omessa pronuncia sul primo profilo di censura contenuto nel primo motivo del ricorso nonché la mancata percezione del contenuto della C.T.U.

5. Gli intimati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.6.

La causa è stata avviata alla trattazione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2022. 7.11 Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali conclude nel senso della inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso, dai quali emerge una complessiva non condivisione della soluzione e delle ragioni della decisione, piuttosto che dalla segnalazione di effettivi errori di percezione in cui possa essere caduto il collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per"mancata percezione dell'esistenza del primo articolato motivo del ricorso".

In particolare, il ricorrente deduce che la Corte di cassazione non avrebbe considerato che, con il suo primo motivo di ricorso, egli intendeva denunciare che i vizi riconducibili a parti condominiali costituiscono essi stessi vizi della cosa locata e quindi che il malfunzionamento in particolare degli scarichi condominiali costituisce vizio della cosa locata, con la conseguenza che gli oneri di manutenzione di essi gravino in capo al locatore, come pure sul locatore gravano le responsabilità per i danni derivanti dal mancato ottemperamento di tali oneri.

Segnala che il suo primo motivo di ricorso, che si articolava in due parti, aveva comunque ad oggetto la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1576 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto che l'ordinaria manutenzione delle parti condominiali, in particolar modo degli scarichi, gravasse per legge sul conduttore anziché sul locatore mandando così questo esente da ogni responsabilità.

Sostiene cioè che la sentenza non contenga alcuna considerazione che lasci intendere che questa censura sia stata esaminata neppure per implicito, e quindi denuncia l'omesso esame di un motivo di ricorso totalmente ignorato, come ignorata sarebbe stata anche la questione di diritto posta all'interno del motivo stesso. 2.11 motivo è inammissibile.

Come già più volte affermato da questa Corte, l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass., S.U., n. 21032 del 2019).

Nel caso di specie, la censura non trova corrispondenza nella sentenza impugnata.

Il profilo di violazione di legge del quale si denuncia l'omessa individuazione è stato esaminato dalla sentenza impugnata che tuttavia ha ritenuto, con valutazione non censurabile in questa sede, che la prospettazione in diritto del motivo fosse solamente formale, mentre in realtà il ricorso mirava a censurare le risultanze probatorie acquisite al giudizio (pag. 5 della sentenza impugnata, che per questo dichiara inammissibile il motivo di ricorso).

3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, a quanto è dato comprendere, che la sentenza non abbia tenuto conto del " contrasto tra quanto emerso nella pronuncia e quanto invece oggettivamente risulta dagli atti interni del giudizio" ed in particolar modo non abbia tenuto conto delle risultanze della C.T.U. perché l'ha ritenuta non adeguatamente richiamata nel provvedimento decisorio.

3.1. Il ricorrente indica invece che il contenuto della C.T.U. è stato testualmente riprodotto, sebbene per stralcio, nell'atto di appello a sua volta trascritto nel terzo motivo del ricorso per Cassazione e lamenta che, nonostante ciò, la Corte, ha dichiarato l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso per cassazione ritenendo tale circostanza inesistente.

3.2. Segnala poi che l'accoglimento del terzo motivo del ricorso avrebbe avuto un rilievo decisivo, avendo autonoma incidenza sul riconoscimento della responsabilità del locatore perché, trattandosi di vizi costruttivi, essi non potevano essere imputati al conduttore. 3.3 Infine, il ricorrente segnala che l'eventuale accoglimento del ricorso determina il conseguente scrutinio nel merito anche del secondo motivo del ricorso, relativo alla prova e quantificazione del danno, ritenuto inammissibile per totale carenza d'interesse in ragione della dichiarata inammissibilità del primo motivo.

4. Anche questo motivo deve ritenersi inammissibile, perché non tende ad evidenziare come vero un fatto che sia indicato dalla sentenza come falso o non verificatosi, ma sovrappone la sua valutazione, in ordine alla sufficienza delle modalità di richiamo della consulenza tecnica nel corpo del ricorso, rispetto alla valutazione di insufficienza della tecnica di richiamo, e di conseguente inammissibilità del motivo, che ne ha dato il collegio a quo ( che a pag. 9 segnala che il ricorrente " ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa i contenuti della consulenza tecnica d'ufficio indispensabili al fine di consentire la possibilità di verificare in concreto l'effettiva erroneità della decisione d'appello impugnata (nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente contrastati i contenuti dell'elaborato tecnico controverso") con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo di impugnazione proposto in questa sede").

5. Complessivamente, il proposto ricorso per revocazione è pertanto inammissibile.

In sede di revocazione, in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 395, primo comma n. 4 c.p.c., ci si può dolere solo di un errore di fatto - di un evidente errore di fatto, risultante con immediatezza dagli atti del giudizio - e non anche di una valutazione del giudice, per quanto essa appaia al ricorrente non condivisibile.

Entrambi i motivi non deducono in effetti errori di fatto ma si dolgono che i motivi del ricorso ordinario siano stati letti e quindi interpretati male; si risolvono pertanto in una critica della valutazione che la sentenza ha formulato in ordine all'effettivo contenuto dei motivi rispetto al paradigma dell'articolo 360 c.p.c. .

Quindi, non denunciano un errore di fatto ma casomai un errore di valutazione e interpretazione della Corte.

In effetti, attraverso questo tipo di censura tendono a riproporre nuovamente all'attenzione della Corte l'esame dei motivi dell'originario ricorso per Cassazione, già valutati e rigettati, ad avviso del ricorrente perché male interpretati.

Si denuncia pertanto non un errore di fatto ma un errore di interpretazione non ulteriormente censurabile, come già affermato da questa Corte, di recente con Cass. n. 10400 del 2022: "In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., bensì dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali).".

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva in questa sede da parte degli intimati.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso 11756/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] "Alessandra shop di [OSCURATO:PERSONA]", domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - 2.02>9. avverso la sentenza n. 23339/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal cons. Lina [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 23339/2019 depositata il 19/09/2019 la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 516/2016, pubblicata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA], che confermava il rigetto della domanda proposta dallo Stella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta al risarcimento dei danni asseritamente sofferti dall'attore a seguito dell'allagamento del locale allo stesso concesso in locazione dai convenuti per uso diverso da quello di abitazione ed accoglieva ed accoglieva la domanda riconvenzionale dei convenuti volta ad ottenere il pagamento in loro favore quali locatori dell'indennità per il mancato preavviso del recesso dal rapporto di locazione. 2. La Corte d'appello escludeva la responsabilità dei locatori nella produzione dei danni denunciati dal conduttore, dovendo detti danni concretamente ricondursi a difetti di manutenzione ordinaria dell'immobile locato, da addebitarsi al medesimo conduttore. 3. La Corte di Cassazione nel giudizio oggetto di revocazione, rilevata la complessiva infondatezza delle censure sollevate, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità. 4. Avverso la sentenza indicata rigetto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sulla base di due motivi di impugnazione illustrati da memoria, denunciando l'omessa pronuncia sul primo profilo di censura contenuto nel primo motivo del ricorso nonché la mancata percezione del contenuto della C.T.U. 5. Gli intimati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.6. La causa è stata avviata alla trattazione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2022. 7.11 Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali conclude nel senso della inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso, dai quali emerge una complessiva non condivisione della soluzione e delle ragioni della decisione, piuttosto che dalla segnalazione di effettivi errori di percezione in cui possa essere caduto il collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per"mancata percezione dell'esistenza del primo articolato motivo del ricorso". In particolare, il ricorrente deduce che la Corte di cassazione non avrebbe considerato che, con il suo primo motivo di ricorso, egli intendeva denunciare che i vizi riconducibili a parti condominiali costituiscono essi stessi vizi della cosa locata e quindi che il malfunzionamento in particolare degli scarichi condominiali costituisce vizio della cosa locata, con la conseguenza che gli oneri di manutenzione di essi gravino in capo al locatore, come pure sul locatore gravano le responsabilità per i danni derivanti dal mancato ottemperamento di tali oneri. Segnala che il suo primo motivo di ricorso, che si articolava in due parti, aveva comunque ad oggetto la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1576 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto che l'ordinaria manutenzione delle parti condominiali, in particolar modo degli scarichi, gravasse per legge sul conduttore anziché sul locatore mandando così questo esente da ogni responsabilità. Sostiene cioè che la sentenza non contenga alcuna considerazione che lasci intendere che questa censura sia stata esaminata neppure per implicito, e quindi denuncia l'omesso esame di un motivo di ricorso totalmente ignorato, come ignorata sarebbe stata anche la questione di diritto posta all'interno del motivo stesso. 2.11 motivo è inammissibile. Come già più volte affermato da questa Corte, l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass., S.U., n. 21032 del 2019). Nel caso di specie, la censura non trova corrispondenza nella sentenza impugnata. Il profilo di violazione di legge del quale si denuncia l'omessa individuazione è stato esaminato dalla sentenza impugnata che tuttavia ha ritenuto, con valutazione non censurabile in questa sede, che la prospettazione in diritto del motivo fosse solamente formale, mentre in realtà il ricorso mirava a censurare le risultanze probatorie acquisite al giudizio (pag. 5 della sentenza impugnata, che per questo dichiara inammissibile il motivo di ricorso). 3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, a quanto è dato comprendere, che la sentenza non abbia tenuto conto del " contrasto tra quanto emerso nella pronuncia e quanto invece oggettivamente risulta dagli atti interni del giudizio" ed in particolar modo non abbia tenuto conto delle risultanze della C.T.U. perché l'ha ritenuta non adeguatamente richiamata nel provvedimento decisorio. 3.1. Il ricorrente indica invece che il contenuto della C.T.U. è stato testualmente riprodotto, sebbene per stralcio, nell'atto di appello a sua volta trascritto nel terzo motivo del ricorso per Cassazione e lamenta che, nonostante ciò, la Corte, ha dichiarato l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso per cassazione ritenendo tale circostanza inesistente. 3.2. Segnala poi che l'accoglimento del terzo motivo del ricorso avrebbe avuto un rilievo decisivo, avendo autonoma incidenza sul riconoscimento della responsabilità del locatore perché, trattandosi di vizi costruttivi, essi non potevano essere imputati al conduttore. 3.3 Infine, il ricorrente segnala che l'eventuale accoglimento del ricorso determina il conseguente scrutinio nel merito anche del secondo motivo del ricorso, relativo alla prova e quantificazione del danno, ritenuto inammissibile per totale carenza d'interesse in ragione della dichiarata inammissibilità del primo motivo. 4. Anche questo motivo deve ritenersi inammissibile, perché non tende ad evidenziare come vero un fatto che sia indicato dalla sentenza come falso o non verificatosi, ma sovrappone la sua valutazione, in ordine alla sufficienza delle modalità di richiamo della consulenza tecnica nel corpo del ricorso, rispetto alla valutazione di insufficienza della tecnica di richiamo, e di conseguente inammissibilità del motivo, che ne ha dato il collegio a quo ( che a pag. 9 segnala che il ricorrente " ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa i contenuti della consulenza tecnica d'ufficio indispensabili al fine di consentire la possibilità di verificare in concreto l'effettiva erroneità della decisione d'appello impugnata (nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente contrastati i contenuti dell'elaborato tecnico controverso") con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo di impugnazione proposto in questa sede"). 5. Complessivamente, il proposto ricorso per revocazione è pertanto inammissibile. In sede di revocazione, in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 395, primo comma n. 4 c.p.c., ci si può dolere solo di un errore di fatto - di un evidente errore di fatto, risultante con immediatezza dagli atti del giudizio - e non anche di una valutazione del giudice, per quanto essa appaia al ricorrente non condivisibile. Entrambi i motivi non deducono in effetti errori di fatto ma si dolgono che i motivi del ricorso ordinario siano stati letti e quindi interpretati male; si risolvono pertanto in una critica della valutazione che la sentenza ha formulato in ordine all'effettivo contenuto dei motivi rispetto al paradigma dell'articolo 360 c.p.c. . Quindi, non denunciano un errore di fatto ma casomai un errore di valutazione e interpretazione della Corte. In effetti, attraverso questo tipo di censura tendono a riproporre nuovamente all'attenzione della Corte l'esame dei motivi dell'originario ricorso per Cassazione, già valutati e rigettati, ad avviso del ricorrente perché male interpretati. Si denuncia pertanto non un errore di fatto ma un errore di interpretazione non ulteriormente censurabile, come già affermato da questa Corte, di recente con Cass. n. 10400 del 2022: "In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., bensì dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali).". Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva in questa sede da parte degli intimati. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico
Sentenza Cassazione n. 34900/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris