Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 11752/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha annullato la ordinanza cautelare emessa il 6 luglio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt.81 cpv., 110, 512-bis, 416-bis.1. cod. pen. con riguardo alla attribuzione fittizia a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suocero di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA], della titolarità della società di gestione del punto vendita "Yamamay" presso il centro commerciale Conca d'oro, "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.".

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo:

2.1. Con il primo motivo manifesta illogicità della motivazione con riferimento al ragionamento indiziario essendosi travisato il fatto ipotizzato.

Il Tribunale muove da una interpretazione della conversazione captata il 24.6.2017 - segnatamente con riguardo alla affermazione fatte da [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'indagato presunto reggente del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA], "il titolare è lo stesso, poi questo siamo in società insieme al proprietario e a mio fratello" - secondo la quale detta affermazione sarebbe riferita ad una diversa attività commerciale, ovvero ad un negozio ad insegna Wycon.

A tal riguardo il ricorrente richiama il contenuto della captazione del precedente 20.6.2017 e il suo riferimento alla realizzazione della unità commerciale destinata alla "Yamamay", documentandosi da altra captazione del 28.5.2021 il risalente allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla "Wycon".

Inoltre, spiega l'intervento del patron di "Wycon", [OSCURATO:PERSONA], rispetto al progetto "Yamamay" in considerazione della sua conoscenza della vicenda imprenditoriale del Ciulla e Calvaruso presso il centro commerciale Conca d'oro, emergente da una captazione del 31.5.2021, così trovando conferma la ipotesi di accusa secondo la quale il terzo soggetto coinvolto nella intrapresa era proprio [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo inosservanza o erronea applicazione della legge penale essendo stata applicata alla fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. la ratio che sorregge il sistema delle misure di prevenzione, laddove è stato ritenuto che non fosse stata data la prova della provenienza delle risorse economiche impiegate da parte di colui che riveste la qualifica di gestore di fatto, tutelando la fattispecie la fiducia del mercato vietando la dissimulazione fraudolenta in quanto finalizzata ad eludere l'applicazione delle norme sanzionatorie dell'accumulazione delittuosa di ricchezza.

A tal riguardo si richiamano i principi espressi da Sez. 2, n. 28300 del 16 aprile 2019 secondo la quale non rilieva per l'integrazione del reato l'accertamento della illecita provenienza della provvista, cosicchè non rileva che i fondi messi a disposizione per il punto vendita "Yamamay" del Conca d'oro fossero stati forniti dal Ciulla o dal Calvaruso, rilevando - invece - che ad un certo punto i beni costituiti dalle quote e dall'azienda del punto "Yamamay" fossero entrati nella disponibilità della Calvaruso e del fratello come ribadito dallo stesso Ciulla al Calvaruso.

Di tal chè, secondo il ricorrente, è stata fornita la prova logica della disponibilità in capo all'interponente dei beni formalmente intestati all'interposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale, sul rilievo che le captazioni del 20 e 24 giugno 2014 avessero riferimento non al punto vendita "Yamamay" gestito da "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ma ad un diverso punto vendita "Wycon" (v. pg. 6 e ss. della ordinanza), ha comunque escluso che il Calvaruso abbia apportato un contributo alla fase genetica della intestazione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." all'Anzalone come pure alla - peraltro irrilevante - sua successiva gestione, saldamente nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], essendo limitata la sua partecipazione ai lavori edili per la realizzazione del punto vendita "Yamamay" presso il centro commerciale Conca d'oro.

3. Ebbene, quanto al primo motivo volto a censurare la interpretazione delle predette captazioni, scevra da illogicità, la relativa censura - volta sostanzialmente a reinterpretare il dato capattivo - non può trovare accesso in questa sede secondo il costante orientamento di legittimità secondo il quale costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (v., da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

4. Quanto al secondo motivo, va detto quanto segue.

4.1. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216) precisandosi in motivazione che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità; ancora, ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C.,Rv. 274024); infine, ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d'opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell'altrui condotta di intestazione fraudolenta (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423).

4.2. Ritiene questo Collegio che il Tribunale si è posto nell'alveo dei principi richiamati esprimendo l'assunto non illogico per il quale - al di là delle parole di [OSCURATO:PERSONA] - non risulta provato il contributo da parte del ricorrente alla attribuzione fittizia della società e, in ogni caso, alla sua gestione.

4.3. Le censure mosse dal ricorrente si palesano quindi generiche - rispetto alla focale questione posta dal provvedimento impugnato - in quanto si incentrano - da un lato - sul non pertinente profilo della provenienza illecita della provvista impiegata nell'intrapresa e - dall'altro - sul non decisivo profilo della disponibilità in capo all'interponente dei beni formalmente intest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha annullato la ordinanza cautelare emessa il 6 luglio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt.81 cpv., 110, 512-bis, 416-bis.1. cod. pen. con riguardo alla attribuzione fittizia a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suocero di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA], della titolarità della società di gestione del punto vendita "Yamamay" presso il centro commerciale Conca d'oro, "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.". 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo: 2.1. Con il primo motivo manifesta illogicità della motivazione con riferimento al ragionamento indiziario essendosi travisato il fatto ipotizzato. Il Tribunale muove da una interpretazione della conversazione captata il 24.6.2017 - segnatamente con riguardo alla affermazione fatte da [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'indagato presunto reggente del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA], "il titolare è lo stesso, poi questo siamo in società insieme al proprietario e a mio fratello" - secondo la quale detta affermazione sarebbe riferita ad una diversa attività commerciale, ovvero ad un negozio ad insegna Wycon. A tal riguardo il ricorrente richiama il contenuto della captazione del precedente 20.6.2017 e il suo riferimento alla realizzazione della unità commerciale destinata alla "Yamamay", documentandosi da altra captazione del 28.5.2021 il risalente allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla "Wycon". Inoltre, spiega l'intervento del patron di "Wycon", [OSCURATO:PERSONA], rispetto al progetto "Yamamay" in considerazione della sua conoscenza della vicenda imprenditoriale del Ciulla e Calvaruso presso il centro commerciale Conca d'oro, emergente da una captazione del 31.5.2021, così trovando conferma la ipotesi di accusa secondo la quale il terzo soggetto coinvolto nella intrapresa era proprio [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza o erronea applicazione della legge penale essendo stata applicata alla fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. la ratio che sorregge il sistema delle misure di prevenzione, laddove è stato ritenuto che non fosse stata data la prova della provenienza delle risorse economiche impiegate da parte di colui che riveste la qualifica di gestore di fatto, tutelando la fattispecie la fiducia del mercato vietando la dissimulazione fraudolenta in quanto finalizzata ad eludere l'applicazione delle norme sanzionatorie dell'accumulazione delittuosa di ricchezza. A tal riguardo si richiamano i principi espressi da Sez. 2, n. 28300 del 16 aprile 2019 secondo la quale non rilieva per l'integrazione del reato l'accertamento della illecita provenienza della provvista, cosicchè non rileva che i fondi messi a disposizione per il punto vendita "Yamamay" del Conca d'oro fossero stati forniti dal Ciulla o dal Calvaruso, rilevando - invece - che ad un certo punto i beni costituiti dalle quote e dall'azienda del punto "Yamamay" fossero entrati nella disponibilità della Calvaruso e del fratello come ribadito dallo stesso Ciulla al Calvaruso. Di tal chè, secondo il ricorrente, è stata fornita la prova logica della disponibilità in capo all'interponente dei beni formalmente intestati all'interposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, sul rilievo che le captazioni del 20 e 24 giugno 2014 avessero riferimento non al punto vendita "Yamamay" gestito da "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ma ad un diverso punto vendita "Wycon" (v. pg. 6 e ss. della ordinanza), ha comunque escluso che il Calvaruso abbia apportato un contributo alla fase genetica della intestazione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." all'Anzalone come pure alla - peraltro irrilevante - sua successiva gestione, saldamente nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], essendo limitata la sua partecipazione ai lavori edili per la realizzazione del punto vendita "Yamamay" presso il centro commerciale Conca d'oro. 3. Ebbene, quanto al primo motivo volto a censurare la interpretazione delle predette captazioni, scevra da illogicità, la relativa censura - volta sostanzialmente a reinterpretare il dato capattivo - non può trovare accesso in questa sede secondo il costante orientamento di legittimità secondo il quale costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (v., da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 4. Quanto al secondo motivo, va detto quanto segue. 4.1. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216) precisandosi in motivazione che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità; ancora, ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C.,Rv. 274024); infine, ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d'opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell'altrui condotta di intestazione fraudolenta (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423). 4.2. Ritiene questo Collegio che il Tribunale si è posto nell'alveo dei principi richiamati esprimendo l'assunto non illogico per il quale - al di là delle parole di [OSCURATO:PERSONA] - non risulta provato il contributo da parte del ricorrente alla attribuzione fittizia della società e, in ogni caso, alla sua gestione. 4.3. Le censure mosse dal ricorrente si palesano quindi generiche - rispetto alla focale questione posta dal provvedimento impugnato - in quanto si incentrano - da un lato - sul non pertinente profilo della provenienza illecita della provvista impiegata nell'intrapresa e - dall'altro - sul non decisivo profilo della disponibilità in capo all'interponente dei beni formalmente intest
Sentenza Cassazione n. 11752/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris