Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 luglio 1979

Cassazione n. 45711/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 17 febbraio 2021 la Corte di appello di Cagliari, a seguito del gravame interposto - per quel che qui rileva - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia resa il 21 dicembre 2018 del Tribunale di Cagliari ha dichiarato non doversi precedere nei confronti dell'imputato (oltre che di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per il reato di sequestro di persona in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per il Lai, perché estinto per prescrizione.

2. Avverso la decisione di appello relativa al Lai il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e, in particolare degli artt. 157, 161, comma 2, e 99, comma 4, cod. pen.

Ad avviso della Parte pubblica ricorrente, infatti, erroneamente si sarebbe ritenuto spirato il termine di prescrizione del reato, commesso il 17 aprile 2009, per il Lai alla stregua dei coimputati, tenuto conto della ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. a lui contestata, nonché dell'interruzione e della sospensione del medesimo termine. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.

1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da ultimo chiarito che «in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti» (Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01).

Nel caso di specie al Lai è stato contestato il delitto di sequestro di persona, commesso il 17 aprile 2009, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; e la Corte di merito, pur considerando infondato il gravame avverso la decisione di condanna di primo grado (che aveva ritenuto la predetta recidiva), ha erroneamente dichiarato estinto per prescrizione il reato anche in relazione al Lai.

Il termine, infatti, non è invece decorso con riguardo a quest'ultimo imputato alla luce della pena edittale massima di otto anni posta il delitto e tenuto conto dell'aumento di due terzi (pari a cinque anni e quattro mesi) per la già menzionata recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen., nonché della sospensione per complessivi centosessantacinque giorni (in ragione del differimento delle udienze del 10 luglio 2 (\i 2015, del 10 aprile 2018 e del 2 ottobre 2018 per impedimento del difensore) e dell'interruzione di esso (artt. 157, 159 e 161 cod. proc. pen.).

Pertanto, la sentenza impugnata, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 17 febbraio 2021 la Corte di appello di Cagliari, a seguito del gravame interposto - per quel che qui rileva - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia resa il 21 dicembre 2018 del Tribunale di Cagliari ha dichiarato non doversi precedere nei confronti dell'imputato (oltre che di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per il reato di sequestro di persona in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per il Lai, perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la decisione di appello relativa al Lai il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e, in particolare degli artt. 157, 161, comma 2, e 99, comma 4, cod. pen. Ad avviso della Parte pubblica ricorrente, infatti, erroneamente si sarebbe ritenuto spirato il termine di prescrizione del reato, commesso il 17 aprile 2009, per il Lai alla stregua dei coimputati, tenuto conto della ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. a lui contestata, nonché dell'interruzione e della sospensione del medesimo termine. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da ultimo chiarito che «in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti» (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01). Nel caso di specie al Lai è stato contestato il delitto di sequestro di persona, commesso il 17 aprile 2009, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; e la Corte di merito, pur considerando infondato il gravame avverso la decisione di condanna di primo grado (che aveva ritenuto la predetta recidiva), ha erroneamente dichiarato estinto per prescrizione il reato anche in relazione al Lai. Il termine, infatti, non è invece decorso con riguardo a quest'ultimo imputato alla luce della pena edittale massima di otto anni posta il delitto e tenuto conto dell'aumento di due terzi (pari a cinque anni e quattro mesi) per la già menzionata recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen., nonché della sospensione per complessivi centosessantacinque giorni (in ragione del differimento delle udienze del 10 luglio 2 (\i 2015, del 10 aprile 2018 e del 2 ottobre 2018 per impedimento del difensore) e dell'interruzione di esso (artt. 157, 159 e 161 cod. proc. pen.). Pertanto, la sentenza impugnata, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di C
Decreto Cassazione n. 45711/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris