CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 29506/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] Sul ricorso n. 12410del ruolo generale dell’anno 2016 proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - (già) Ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 287; - ( già ) C ontroricorrente - AVVERSO l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, sezione tributaria, n. 7600 del 2024 , resa nel procedimento n. 12410 /20 16 , e depositata il 2 1 marzo 2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, hannodepositato istanza - regolarmente notificata - per la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 7600 del 2024 , resa nel procedimento n. 12410/2016, e depositata il 21 marzo 2024 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, rigettando il ricorso, condannava l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 13.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore degli Avvocati medesim i , dichiarat i si antistatari nel la memoria depositata telematicamente il7.02.2024; 2. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva; Considerato che -va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (vedi Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012; Cass. n. 12437 del 2017). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022; Cass. sez.6 - 5, Ordinanza n. 937 del 2023); -all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 12739 del 2024); -l’istanza di distrazione può essere formulata tempestivamente anche con la memoria illustrativa ex art. 378 o ex art. 380 bis.1 c.p.c. non ricorrendo l'esigenza di rispettare il principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la domanda (ex multis, Cass. 7/7/2020 n. 14098);-l'ordinanza n. 8045del 2024 è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel la memoria de positata telematicamente7.02.2024, mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; -pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 10, dopo le parole "accessori di legge", le parole "con distrazione delle spese in favore degli Avv.ti Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari"; - nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizione dell’intimata (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013;Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024); visto l'art. 391-bis c.p.c.; P. Q. M. dispone che l'ordinanza di questa Corte, sezione tributaria, n. 7600 del 2024 , resa nel procedimento n. 12410/2016 e depositata il 21 marzo 2024 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 10, dopo le parole "accessori di legge" le parole "con distrazione delle spese in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari". Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, su