CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 luglio 2021
Cassazione n. 12913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO I dLLA cAzyucL4)D-0 R-tr -Q3 ti-R-9-e-tAAA-t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 29 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato la decisione con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B), aggravati dai futili motivi, commessi, nel medesimo contesto, il 10 luglio 2021 in Pozzuoli. 1.1 Secondo i giudici della cautela sussistono a carico di [OSCURATO:PERSONA] i gravi indizi di colpevolezza. Dagli elementi raccolti era stato possibile, innanzitutto, inquadrare l'episodio onnicidiario in un contesto di aspra conflittualità tra il nucleo familiare dell'odierno ricorrente (composto dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] e dai figli Gennaro e Nadia) e quello del fratello [OSCURATO:PERSONA] -deceduto il 6 luglio 2021- (composto dalla moglie di costui [OSCURATO:PERSONA], dai figli Antonio, Danilo, Vitale, Immacolata e dal marito di quest'ultima [OSCURATO:PERSONA]). Più precisamente, dagli atti era emerso che le famiglie, residenti nel medesimo stabile, litigavano riguardo le modalità di utilizzo del cortile condominiale, anche in ragione 1 -2-rr della presenza degli avventori del contiguo bar gestito da [OSCURATO:PERSONA] (uno dei figli del defunto Gennaro). Tali dissidi erano sfociati in un litigio avvenuto nella tarda mattinata del 6 luglio- oggetto di denuncia sporta, qualche giorno dopo, da [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Nadia date le aggressioni subite-, al termine del quale, [OSCURATO:PERSONA] decedeva, colto da un malore. 1.2 Proprio la convinzione che la morte di quest'ultimo fosse addebitabile moralmente alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA], esasperava il contrasto e si pone come logico antecedente causale dell'episodio omicidiario oggetto del presente procedimento. Riguardo alla dinamica, secondo la ricostruzione del Tribunale del Riesame, -affidata alle immagini riprese dalle telecamere installate sulla pubblica via e alle sommarie informazioni rese dalle persone presenti sulla scena del delitto-, entrambe le vittime venivano colpite da un coltello (con lama di 8,5 cm) brandito, in un raptus di violenza, dal ricorrente. In particolare, quest'ultimo, nonostante il tentativo della figlia Nadia di fermarlo, veniva ripreso nell'atto di colpire, sulla pubblica via, la nipote Immacolata alla gamba (dopo che era caduta al suolo per aver tentato di dare un calcio a [OSCURATO:PERSONA] che incedeva minacciosamente verso di lei) ma, a differenza di quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, non risultava inquadrato l'altro colpo sferrato all'[OSCURATO:PERSONA] che, nel frattempo, si era frapposto per difendere la moglie. Costui appariva già visibilmente dolorante, tanto da portarsi la mano al costato, quindi, con molta probabilità, era stato colpito mortalmente all'emitorace sinistro in un momento antecedente, all'inizio della colluttazione, nel piazzale privato dell'abitazione, fuori dal raggio di copertura delle telecamere di videosorveglianza. 1.3 Tale ipotesi, secondo il Tribunale, non varrebbe, ad ogni modo, a smentire le restanti dichiarazioni rese dai testimoni oculari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] che, benchè avessero collocato impropriamente il momento in cui l'Amato venne ferito -evidentemente a causa della concitazione del momento - avevano, per il resto, fornito riscontro agli elementi di prova documentale. Subito dopo l'agguato i carabinieri intervenuti, eseguendo i rilievi, rinvenivano, in un tombino, il coltello presuntivamente utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] -ivi gettato, secondo le dichiarazioni assunte nell'immediatezza, dal figlio Gennaro mentre si allontanava dal posto con il ricorrente, la madre e la sorella- avente le medesime caratteristiche di quelli facenti parte di un ceppo, rinvenuto mancante di una unità, in sede di perquisizione presso l'abitazione dello Iovino. 2. Nel valutare le doglianze ivi proposte, il Tribunale di Napoli rileva che gli assunti difensivi non sono condivisibili e, ad ogni modo, non sono in grado di scalfire la gravità indiziaria. 2.1 Indipendentemente dalla individuazione del momento esatto in cui venne sferrato il colpo mortale all'Amato, non vengono ritenuti sussistenti i presupposti per l'invocata applicazione dell'esimente di cui all'art. 52 cod. pen., neppure nella forma putativa o dell' eccesso colposo. Infatti, il contegno tenuto inizialmente dalle vittime -aggressioni verbali e fisiche di intensità lievi -, non poteva in alcun modo ingenerare nel ricorrente l'erronea convinzione di trovarsi al cospetto di una situazione di effettivo, concreto e serio pericolo per l'incolumità propria e dei suoi cari, anche tenendo conto della natura delle precedenti liti, sfociate in lievi contusioni.2.2 Viene ritenuta del pari infondata la richiesta di riqualificazione del reato sub a) in omicidio preterintenzionale, avuto riguardo alla natura del mezzo utilizzato, alla parte del corpo attinta e all'intensità del colpo inferto che escludono la sussistenza di un elemento psicologico diretto a cagionare solamente lesioni. Conclusioni non dissimili hanno portato alla mancata derubricazione del reato sub b) in lesioni personali, visti gli elementi rivelatori dell' animus necandi - violenza della condotta e volontà di colpire reiteratamente in diverse parti del corpo - idonei a cagionare l'evento morte. Si rtiene non congruamente dimostrata solamente la configurabilità dell' aggravante dei futili motivi, da riservarsi ad ulteriore approfondimento in fase di merito. 2.3 Quanto, infine, alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, secondo il provvedimento impugnato, è desunto, oltre che dalla assoluta gravità della condotta, dall'elevato grado di tensione esistente tra i due gruppi familiari e dalla disinvoltura, spregiudicatezza e incapacità di frenare i propri impulsi aggressivi dimostrati dallo Iovine. Peraltro, la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, derivante dalla contestazione del titolo di reato (omicidio volontario), non risulta essere stata superata dalla difesa attraverso idonei elementi. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo plurimi motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 52, 59 e 575 cod. pen., 272, 273, 285, 63 e 64 cod. proc. pen. . Si contesta la ricostruzione effettuata dal Tribunale in termini meramente probabilistici, che sconta una mancata ed errata considerazione di elementi e circostanze idonee ad inquadrare giuridicamente la vicenda nei termini della legittima difesa, nonostante sia stata in parte rivista la dinamica inizialmente portata avanti dall'accusa e dal Gip - riguardo l'evento mortale dell'Amato, peraltro confessato, in termini di condotta materiale, dal ricorrente- . Era da tenere in debito conto l'antefatto per cui lo Iovino, assieme alla moglie - accoltellata al braccio destro dall'Amato e non, come supposto nella decisione, dal marito per errore- e alla figlia, era stato vittima, appena rientrato nel piazzale della sua abitazione, di una vera e propria aggressione fisica da parte dell' Amato, armato di coltello, e della [OSCURATO:PERSONA], come risulta da referti medici prodotti in atti (episodio che, si ribadisce, si iscrive in altri di minacce e aggressioni, subite e denunciate). Questa fase - cui hanno preso parte anche altre persone, non identificate -, non ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, è stata, secondo il ricorrente, dolosamente o colposamente omessa anche nei racconti effettuati dai vari testimoni presenti, ritenuti credibili ed attendibili con una motivazione contraddittoria, vista la palese smentita ricevuta dal principio di prova documentale. Ebbene, l'accoltellannento dell'Amato è da inquadrarsi quale reazione, in legittima difesa, da parte del ricorrente che, impossessatosi del coltello in quel frangente, in stato di grave turbamento, ha agito per difendere se' stesso e i propri cari da un'offesa ingiusta, cosí da integrare la fattispecie prevista dall'art. 52, commi due, tre e quattro cod. pen. . Peraltro, si sottolinea come il verbale di sommarie informazioni relativo all'escussione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che avrebbe potuto chiarire e confermare l'aggressione subita all'interno dell'area cortilizia, non meramente verbale come invece dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA]- non è mai stato versato in atti. Quanto alla pregressa disponibilità dell'arma del delitto da parte del ricorrente, non si comprende come questi possa averla reperita presso la propria abitazione, dato che è stato stabilito con certezza il fatto che egli, con la sua famiglia, non ebbe il tempo di rientrarvi dopo il ritorno da una gita al mare. Non vi è un dato scientifico che possa confermare tale attribuzione, considerate anche le dichiarazioni della stessa vittima ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva riferito di essere stata colpita con un coltello diverso rispetto a quello utilizzato nell'uccisione nel marito. Sul punto vi sarebbe, peraltro, una contraddittorietà tra quanto riferito da quest'ultima e dal teste [OSCURATO:PERSONA]: la prima, infatti, parla dell'estrazione del coltello da un borsello blu, mentre il secondo afferma di aver visto lo Iovino estrarre l'arma dalla tasca destra. Ebbene, entrambe le dichiarazioni sono inveritiere ed inattendibili, dato che, oltre a contraddirsi, ricevono una secca smentita dalle immagini delle videocamere che, si rammenta, hanno inquadrato tutta la dinamica del ferimento della lavino sulla pubblica via. La motivazione del provvedimento non avrebbe affrontato nemmeno la tematica della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla vittima Immacolata, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggetti che avrebbero dovuto essere escussi in qualità di indagati in reati probatoriamente connessi -per aver partecipato alla rissa e per essere stati destinatari di pregresse denunce sporte per atti persecutori e stalking condominiale-. Quanto al ferimento mortale dell'Amato, avvenuto prima della colluttazione che ha coinvolto la moglie, risultano non collimanti le dichiarazioni rese da altri testimoni oculari ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA]), in quanto i primi due non hanno mai riferito di aver visto entrambe le scene delittuose. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha dichiarato soltanto di aver visto l'Amato sanguinante, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una versione inattendibile e confliggente con le immagini video e con i referti, da cui emerge che il ricorrente non ha mai fatto cadere a terra l'Amato, non lo ha mai colpito ripetutamente sul fianco sinistro (la documentazione sanitaria da atto di un solo colpo mortale) e non ha ferito la Iovino alla pancia (ma alla gamba e all'ascella). In merito all'antefatto, la difesa ribadisce come l'inquietudine del ricorrente e il timore per la incolumità propria e della sua famiglia erano nutriti anche dal supposto legame tra la vittima (Amato) e i circuiti delinquenziali del posto (appartenenza ad un tale Massimo di Bagnoli), circostanze valorizzate -oltre che nelle denunce sporte- anche dalla Procura nella richiesta di convalida del fermo, in merito al pericolo di fuga (..."per sottrarsi al concreto e grave pericolo di ritorsione e vendetta in un contesto parentale fortemente intriso da odio e rancore"). 3.2 Al secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge regolatrice in tema di eccesso colposo di legittima difesa. Si censura l'omissione motivazionale sulla doglianza difensiva riguardante il prospettato istituto dell'eccesso colposo di legittima difesa, scrinninato in caso di grave turbamento, previsto dall'art. 55 comma secondo cod. pen.; in tale ottica sarebbe stato necessario indagare ed approfondire l'elemento psicologico che ha sorretto l'azione del ricorrente e i cui parametri oggettivi sono stati indicati nel primo motivo di ricorso. 3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge regolatrice in tema di eccesso colposo di legittima difesa anche putativa. Si ribadisce il tema del corretto svolgimento del giudizio ex ante che, in tesi, aveva visto la famiglia del ricorrente subire non una semplice aggressione verbale -per cui sarebbe stato corretto considerare sproporzionata la reazione di difesa-, ma una vera a propria aggressione fisica tale per cui il ricorrente ben avrebbe potuto ritenere, anche per errore scusabile, di trovarsi in uno stato di pericolo tanto grave da legittimare una condotta difensiva -da stabilire se eccedente i limiti di legge o meno-. Inoltre, si riscontra una ulteriore illogicità della motivazione nella parte in cui non viene riqualificato il reato sub a) nella fattispecie dell'omicidio preterintenzionale; data la mancata chiarezza riguardo il preciso svolgimento degli accadimenti nell'area cortilizia della abitazione, non poteva desumersi che il ricorrente avesse agito con la finalità di uccidere la vittima. Gli unici elementi oggettivi certi in atti permettono, semmai, di ritenere che ci sia stata unicamente la volontà di offendere con percosse o lesioni. 3.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata derubricazione del delitto di tentato omicidio in lesioni personali gravi. Si afferma, in relazione al capo b), che le emergenze probatorie quali le modalità dell'azione, la localizzazione dei colpi inferti e il dato obiettivo rappresentato dal referto di pronto soccorso (prognosi di dieci giorni) non permettono di desumere la volontà omicidiaria in capo al ricorrente. Peraltro, il narrato della vittima -tanto valorizzato nel provvedimento impugnato- sconta inverosinniglianze ed illogicità rilevate nel primo motivo di ricorso. 3.5 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'art. 274 cod. proc. pen . Si lamenta l'adozione della misura cautelare di maggior rigore, pur a fronte della motivata richiesta della misura degli arresti domiciliari atta a superare la presunzione relativa di adeguatezza della cautela per il titolo di reato contestato. Per l'effetto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza num. 164 del 2011 e delle modifiche apportate all'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. dalla Legge num. 47 del 2015 (riguardo il giudizio di attualità del pericolo), la difesa aveva sottoposto al Tribunale del Riesame un nuovo elemento -rappresentato dal trasferimento della famiglia del ricorrente in Civitavecchia- sufficiente a dimostrare come l'esigenza cautelare prospettata (reiterazione del reato) ben poteva essere soddisfatta con la misura meno afflittiva, idonea a neutralizzare il fattore scatenante - le tensioni familiari- alla radice dell'episodio di specie. In ultimo, si censura la valutazione della personalità del ricorrente pur a fronte di elementi positivi rappresentati dalla incensuratezza, dallo stabile inserimento nel contesto sociale e dalla confessione dei fatti di cui al presente procedimento. Per tutti questi motivi la difesa chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto, in parte, per motivi non consentiti ed in parte per motivi manifestamente infondati. 2. Va premessa una breve ricognizione dei caratteri del procedimento incidentale de libertate, in riferimento alla nozione di gravità indiziaria di cui all'art.273 cod.proc.pen. 2.1 Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 2.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 2.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Mísseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.4 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può certo risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de liberta te. 3. La premessa in diritto orienta l'apprezzamento dei motivi di ricorso, come meglio si vedrà in seguito, verso la loro collocazione nella categoria di motivi essenzialmente 'in fatto', che non prospettano in modo preciso una disarticolazione obiettiva del ragionamento giustificativo della decisione ma sollecitano un - non consentito - nuovo apprezzamento di singoli elementi di prova. Va peraltro osservato che le stesse valutazioni operate dal Tribunale, nell'ambito di una vicenda alquanto complessa, risentono della fase incidentale in cui si colloca il giudizio cautelare e, pur essendo basate su solidi elementi dimostrativi, possono ovviamente trovare conferma o essere rivisitate dalla sopravvenienza di nuovi elementi di prova. Con ciò si intende affermare che una certa flessibilità delle valutazioni cautelari (spesso improvvidamente equiparate, nella prassi, ad anticipazioni immodificabili del giudizio a cognizione piena) è assolutamente fisiologica, derivando dallo sviluppo istruttorio della fase preliminare e dalle acquisizioni di prove nell'eventuale dibattimento. 3.1 Quanto alle attuali critiche difensive, va in particolare rilevato che, a fronte della prospettazione circa la esistenza di un 'previo agguato' realizzato da più persone, cui [OSCURATO:PERSONA] (che non nega l'utilizzo offensivo dell'arma) avrebbe, in maniera scomposta, reagito, il Tribunale ha evidenziato che : a) le videoriprese e alcune dichiarazioni di testi 'estranei' alla contesa intrafamiliare (tra cui [OSCURATO:PERSONA]) consentono di affermare con la necessaria certezza che durante l'azione lesiva l'unico soggetto che impugnava l'arma bianca, con condotta univocamente definibile come particolarmente aggressiva (e risultata letale per l'Amato) era [OSCURATO:PERSONA]. La condotta non risulta posta in essere in un momento di 'pericolo' per l'incolumità dei membri del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] ; b) il coltello, rinvenuto nel tombino, era appartenente ad un 'ceppo', da cui mancava una unità, rinvenuto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ;c) la tesi difensiva del previo agguato è, allo stato, contraddetta, in fatto, dalla circostanza - pacifica - rappresentata dalla collocazione spaziale di [OSCURATO:PERSONA], al momento del fatto, all'interno del bar, mentre l'indagato lo indica tra i pretesi aggressori; d) ancora, sul piano logico, secondo il Tribunale, non si vede perché il gruppo degli aggressori, se realmente esistito, non si portò immediatamente sulla pubblica via per fornire sostegno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di circostanze di fatto che, ferma restando la necessità di collocare in modo preciso la dinamica del ferimento mortale di [OSCURATO:PERSONA] (che ad avviso del Tribunale era già stato raggiunto da un fendente prima che [OSCURATO:PERSONA] riuscisse a colpire la nipote Immacolata, in un momento immediatamente antecedente, nel corso del quale si sarebbe ferita la stessa [OSCURATO:PERSONA]) sono state ragionevolmente apprezzate in chiave di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati acquisiti elementi di fatto a sostegno della esistenza del 'previo agguato'. 3.2 La doglianza difensiva, in molti punti meramente assertiva, è dunque tesa ad ottenere una - non consentita - rivalutazione degli elementi di prova sinora acquisiti. P-q E' ben possibile, data la conflittualità pregressa e il drammatico episodio del decesso di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto quattro giorni prima del fatto per cui si procede) che la lite sia stata innescata da provocazioni, quantomeno verbali, poste in essere dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta di un aspetto (non negato dal Tribunale, seppur bisognoso di ulteriore vaglio in sede di merito) che non integra, sul piano fattuale prima ancora che giuridico, il presupposto della legittima difesa (per assenza di attualità, gravità e consistenza dell'offesa al momento del fatto), né reale né putativa (né in termini di eccesso colposo, che pressupone la medesima condizione di fatto) così come affermato dal Tribunale, al più potendo integrare - previa ricognizione più approfondita delle modalità - la circostanza attenuante della provocazione. 3.3 Al contempo, meramente rivalutative risultano le doglianze in tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di contestazione cautelare. Il tipo di mezzo usato, la violenza impressa e la direzione del colpo verso [OSCURATO:PERSONA] (in zona toracica) escludono in radice la ravvisabilità dell'omicidio preterintenzionale, posto che dalla dinamica si deduce in modo univoco la ricorrenza, quantomeno, del dolo eventuale rispetto all'evento morte.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 ama, ji [OSCURATO:PERSONA]. 2222 4giv Analogamente, la reiterazione dei colpi portati verso [OSCURATO:PERSONA], verso più distretti corporei, depongono per il dolo alternativo (con indifferenza tra morte e gravi lesioni) si da sostenere, quantomeno nell'attuale fase, la contestazione provvisoria. 3.4 Inammissibile è, infine, la doglianza in punto di trattamento cautelare. Al di là della presunzione relativa ex lege correlata al delitto di omicidio, va rilevato che in modo del tutto coerente il Tribunale ha considerato l'estrema gravità del gesto, commesso verso più bersagli, in evidente condizione di discontrollo. La scelta della misura, pertanto, si regge su valutazioni non illogiche e rapportate alle emergenze investigative in modo ineccepibile. 3.5 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e