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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 34826/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 CARMELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati nella parte in cui denunciano l'omessa motivazione quanto alle finalità fraudolente e al tema dell'offensività della condotta, entrambe affrontate e compiutamente risolte dalla Corte di appello alla pagina 3, dove viene sottolineata la finalità elusiva dell'intestazione fittizia e l'irrilevanza del valore economico dell'operazione.

A ciò si aggiunga che il ricorso si sostanzia nella mera reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che, con la sentenza impugnata, ha specificato gli elementi di prove sulle base dei quali ritenere fittizia l'intestazione ai soci, così che le doglianze devono considerarsi aspecifici, in quanto -eludendo il confronto con i motivi della decisione- omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 CARMELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati nella parte in cui denunciano l'omessa motivazione quanto alle finalità fraudolente e al tema dell'offensività della condotta, entrambe affrontate e compiutamente risolte dalla Corte di appello alla pagina 3, dove viene sottolineata la finalità elusiva dell'intestazione fittizia e l'irrilevanza del valore economico dell'operazione. A ciò si aggiunga che il ricorso si sostanzia nella mera reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che, con la sentenza impugnata, ha specificato gli elementi di prove sulle base dei quali ritenere fittizia l'intestazione ai soci, così che le doglianze devono considerarsi aspecifici, in quanto -eludendo il confronto con i motivi della decisione- omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34826/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris