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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22968/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17265/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], SICILIANI de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’all’avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 36/b -controricorrenti – avverso la ordinanza del la Corte di cassazione n. 2181 /20 22 , pubblicata in data25 gennaio 20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che

1. Il Tribunale di Catanzaro, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Catanzaro, con la quale le attrici, deducendo di essere proprietarie di un terreno edificabile occupato in via di urgenza dall’Amministrazione per la costruzione di una scuola, avevano chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’irreversibile trasformazione del terreno, essendo decorso il quinquennio dall’emissione del decreto prefettizio di occupazione, condannò il Comune convenuto al pagamento della somma di lire 157.960,00, oltre interessi, qualificando la pretesa di parte attrice come domanda di risarcimento del danno aquiliano.

2. La Corte d’appello di Catanzaro, dinanzi alla quale l’Amministrazione comunale propose gravame in via principale, dichiarò inammissibile l’appello, nonché quello incidentale delle Petrucci, ma, provvedendo in sede di correzione di errore materiale, rideterminò il danno, elevandolo a lire 173.756.000, tenuto conto della svalutazione monetaria sopravvenuta.

3. La suddetta sentenza, impugnata dal Comune di Catanzaro, venne cassata con rinvio da questa Corte con sentenza n. 6070 del 1985, per non avere i giudici d’appello spiegato se nella determinazione del valore dei singoli lotti di terreno dovessero intendersi incluse o meno le spese per le opere di urbanizzazione che le proprietarie avrebbero dovuto affrontare.

4. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, con sentenza n. 327 del 2018, ridusse il risarcimento spettante alle parti danneggiate, detraendo dal credito risarcitorio come stimato dal Tribunale il presumibile importo degli oneri di urbanizzazione che le proprietarie avrebbero dovuto sostenere.

5. La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] de Cumis, [OSCURATO:PERSONA] de Cumis, [OSCURATO:PERSONA] de Cumis, [OSCURATO:PERSONA] de Cumis, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e questa Corte, con ordinanza n. 2181/2022, cassando la sentenza e decidendo nel merito, ha condannato il Comune di Catanzaro al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di euro 402.407,19, da ripartirsi tra gli stessi , oltre interessi dalla data della ordinanza, ritenendo fondato l’unico motivo di ricorso con cui si lamentava che i giudici del rinvio avevano liquidato il risarcimento senza procedere alla rivalutazione monetaria, ancorché la stima del danno fosseavvenuta a distanza di oltre trent’anni dal fatto illecito.

In particolare, questa Corte, dopo avere rilevato che all’esito del primo giudizio di appello l’importo liquidato a titolo di danno era stato riferito alla data del 30 aprile 1983, in cui era stata depositata l’ordinanza di correzione di errore materiale della prima sentenza d’appello, con cui il Comune era stato condannato a pagare il danno rivalutato, e che, a seguito del giudizio di appello di rinvio, conseguente alla cassazione della prima sentenza d’appello, l’ammontare del danno era stato rideterminato sottraendo dall’importo stabilito il costo delle opere di urbanizzazione, ha ritenuto che i giudici di merito fossero incorsi nella violazione dell’art. 1223 cod. civ., perché, nel procedere ad una nuova stima del danno, avrebbero dovuto rivalutare il credito risarcitorio, considerato, peraltro, che in sede di rinvio i danneggiati avevano espressamente chiesto la rivalutazione del loro credito.

Considerato che la misura del danno in conto capitale era stata stimata dalla Corte d’appello in euro 63.428,00, ha, quindi, proceduto alla rivalutazione in base all’indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat ed al calcolo degli interessi dovuti in ragione del ritardato adempimento dell’obbligazione di valore, così addivenendo a stimare che il credito risarcitorio spettante ai ricorrenti ammontasse a complessivi euro 402.407,19.

6. Il Comune di Catanzaro propone ricorso per la revocazione della suddetta decisione, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] de Cumis, Luigi, Siciliani de Cumis, [OSCURATO:PERSONA] de Cumis, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi tre quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

7. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, il Comune di Catanzaro ha depositato nel fascicolo telematico valida procura speciale, rilasciata in forza di deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 94 dell’11 marzo 2022, avente ad oggetto l’impugnazione con ricorso per revocazione della ordinanza n. 2181/2022 di questa Corte.

2. Con il primo motivo di ricorso, deducendo ‹‹revocazione della ordinanza ex art. 395 n. 4) c.p.c. poiché viziata da errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa››, il Comune ricorrente lamenta che la decisione impugnata sarebbe incorsa in un errore di fatto per non avere considerato che le odierne parti controricorrenti non avevano riproposto nel precedente giudizio di cassazione, definito con la sentenza del 22 aprile 1985, la domanda di rivalutazione monetaria del credito concernente l’indennità di occupazione ed esproprio, che era preclusa nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], stante la sua natura di giudizio chiuso.

Evidenzia, pure, che l’appello incidentale delle Petrucci era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Catanzaro, perché tardivo, cosicché dinanzi al giudice di rinvio non avrebbe potuto trovare ingresso una pretesa non tempestivamente azionata dalle originarie parti attrici, e che in nessuno dei precedenti gradi di giudizio si era mai discusso di rivalutazione monetaria.

3. Con il secondo motivo, prospettando ‹‹ revocazione della ordinanza ex art. 395 , primo comma, n. 4 ), c.p.c. poiché viziata da errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa››, il ricorrente censura la decisione impugnata per avere accolto l’unico motivo di ricorso per cassazione proposto, sebbene non fosse stato indicato in quale atto ed in quali termini la domanda di rivalutazione monetaria del credito risarcitorio fosse stata formulata.

Assume che tale lacuna era stata colmata dagli odierni controricorrenti solo tardivamente attraverso la memoria exart. 380-bis cod. proc. civ. del 21 ottobre 2021.4.

Il primo ed il secondo motivo , strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili.

4.1. Occorre premettere che,ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice(Cass., sez. 1, 04/04/2019, n. 9527).

Si è al riguardo, precisato che la disposizione citata, così letteralmente interpretata, non viola gli art. 3 e 24 della Costituzione, proprio perché è regola generale dell'ordinamento, basata sul principio di certezza giuridica, che una volta che siano stati percorsi tutti i gradi e le fasi del processo, nei quali sono stati esaminati i fatti dedotti dalle parti e le ragioni poste a fondamento, e una volta, quindi, che siano stati esperiti tutti i possibili rimedi apprestati dalla legge, la decisione finale emessa in sede di legittimità è destinata a passare in giudicato, in senso sia formale che sostanziale, senza possibilità -a parte i casi eccezionali previsti dagli art. 395 e 404 cod. proc. civ. - che la stessa sia rimessa in discussione ( Cass., sez.

L, 16/11/2000,n. 14840; Cass., sez. 1, 15/12/2011, n. 27094).

4.2. Nel caso in esame i motivi oggetto di revocazione concernono punti che erano controversi e che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti già in sede di ricorso deciso dall’ordinanza qui impugnata.

In particolare, ciò è evidente se si considera che, con il primo profilo di doglianza fatto valere con il ricorso per cassazione, i danneggiati lamentavano proprio che il giudice d’appello avesse liquidato il danno senza considerare la rivalutazione monetaria, e che l’ordinanza impugnata per revocazione ha già esaminato la questione, ritenendola fondata, in esito all’apprezzamento delle risultanze processuali, sul rilievo che, essendo stata la domanda qualificata dal giudice di primo grado come di risarcimento del danno aquiliano, il giudice avrebbe dovuto, d’ufficio, e anche in sede di rinvio, procedere alla rivalutazione del credito risarcitorio.

Ma ciò vale anche per il rilievo del relatore nella proposta, che offriva alle parti ed al Collegio un tema di discussione, che evidentemente non è stato condiviso e sul quale – ma lo si aggiunge ad abundantiam – il dissenso non concernerebbe un ipotetico errore di fatto, ma una eventuale erronea valutazione di una carenza nel ricorso ordinario di un requisito di ammissibilità e, dunque, di un altro errore di diritto.

Peraltro, nell’ordinanza qui impugnata, si evidenzia chiaramente che, in sede di rinvio, i danneggiati avevano espressamente chiesto la rivalutazione, come emergeva dalla pagina 3) della sentenza d’appello, cosicché anche la questione prospettata con il secondo motivo del ricorso per revocazione è stata affrontatadall’ordinanza in questa sede impugnata, che ha ritenuto ammissibile e, quindi, non affetta da novità,la domanda di rivalutazione del danno.

Il ricorso proposto, quindi, altro non è che un tentativo di riproporre sotto forma di revocazione i motivi di ricorso già esaminati nella sentenza di merito e respinti dalla Corte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.

I controricorrenti hanno chiesto la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Al presente giudizio, che è stato introdotto nel 1978, non si applica la norma invocata, ma piuttosto l'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., norma introdotta dall'art. 13 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, successivamente abrogata dall'art. 46, comma 20, l. 18 giugno 2009, n. 69, ed operante in relazione ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (art. 27, comma 2, d.lgs. n.40 del 2006)( Cass. , sez. 3, 07/10/2013, n. 22812; Cass., sez. 3, 11/03/2014 2014, n. 5599; Cass. , sez. 3, 08/03/2017, n. 5801;Cass., sez. 3, 30/11/2017, n. 28658).

Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per la condanna ai sensi della norma in esame.

Questa, infatti, non richiede la prova del danno, ma tuttavia esige pur sempre, sul piano soggettivo, quanto meno la colpa grave della parte soccombente, non ravvisabile nel caso di specie.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento , in favore de i contro ricorrent i , delle spese del giudizio, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura d e l 15 per cento, agli esborsi, pari adeuro 200,00, ed agli accessori di legge .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17265/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], SICILIANI de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’all’avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 36/b -controricorrenti – avverso la ordinanza del la Corte di cassazione n. 2181 /20 22 , pubblicata in data25 gennaio 20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. Il Tribunale di Catanzaro, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Catanzaro, con la quale le attrici, deducendo di essere proprietarie di un terreno edificabile occupato in via di urgenza dall’Amministrazione per la costruzione di una scuola, avevano chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’irreversibile trasformazione del terreno, essendo decorso il quinquennio dall’emissione del decreto prefettizio di occupazione, condannò il Comune convenuto al pagamento della somma di lire 157.960,00, oltre interessi, qualificando la pretesa di parte attrice come domanda di risarcimento del danno aquiliano. 2. La Corte d’appello di Catanzaro, dinanzi alla quale l’Amministrazione comunale propose gravame in via principale, dichiarò inammissibile l’appello, nonché quello incidentale delle Petrucci, ma, provvedendo in sede di correzione di errore materiale, rideterminò il danno, elevandolo a lire 173.756.000, tenuto conto della svalutazione monetaria sopravvenuta. 3. La suddetta sentenza, impugnata dal Comune di Catanzaro, venne cassata con rinvio da questa Corte con sentenza n. 6070 del 1985, per non avere i giudici d’appello spiegato se nella determinazione del valore dei singoli lotti di terreno dovessero intendersi incluse o meno le spese per le opere di urbanizzazione che le proprietarie avrebbero dovuto affrontare. 4. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, con sentenza n. 327 del 2018, ridusse il risarcimento spettante alle parti danneggiate, detraendo dal credito risarcitorio come stimato dal Tribunale il presumibile importo degli oneri di urbanizzazione che le proprietarie avrebbero dovuto sostenere. 5. La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] de Cumis, [OSCURATO:PERSONA] de Cumis, [OSCURATO:PERSONA] de Cumis, [OSCURATO:PERSONA] de Cumis, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e questa Corte, con ordinanza n. 2181/2022, cassando la sentenza e decidendo nel merito, ha condannato il Comune di Catanzaro al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di euro 402.407,19, da ripartirsi tra gli stessi , oltre interessi dalla data della ordinanza, ritenendo fondato l’unico motivo di ricorso con cui si lamentava che i giudici del rinvio avevano liquidato il risarcimento senza procedere alla rivalutazione monetaria, ancorché la stima del danno fosseavvenuta a distanza di oltre trent’anni dal fatto illecito. In particolare, questa Corte, dopo avere rilevato che all’esito del primo giudizio di appello l’importo liquidato a titolo di danno era stato riferito alla data del 30 aprile 1983, in cui era stata depositata l’ordinanza di correzione di errore materiale della prima sentenza d’appello, con cui il Comune era stato condannato a pagare il danno rivalutato, e che, a seguito del giudizio di appello di rinvio, conseguente alla cassazione della prima sentenza d’appello, l’ammontare del danno era stato rideterminato sottraendo dall’importo stabilito il costo delle opere di urbanizzazione, ha ritenuto che i giudici di merito fossero incorsi nella violazione dell’art. 1223 cod. civ., perché, nel procedere ad una nuova stima del danno, avrebbero dovuto rivalutare il credito risarcitorio, considerato, peraltro, che in sede di rinvio i danneggiati avevano espressamente chiesto la rivalutazione del loro credito. Considerato che la misura del danno in conto capitale era stata stimata dalla Corte d’appello in euro 63.428,00, ha, quindi, proceduto alla rivalutazione in base all’indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat ed al calcolo degli interessi dovuti in ragione del ritardato adempimento dell’obbligazione di valore, così addivenendo a stimare che il credito risarcitorio spettante ai ricorrenti ammontasse a complessivi euro 402.407,19. 6. Il Comune di Catanzaro propone ricorso per la revocazione della suddetta decisione, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] de Cumis, Luigi, Siciliani de Cumis, [OSCURATO:PERSONA] de Cumis, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi tre quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 7. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, il Comune di Catanzaro ha depositato nel fascicolo telematico valida procura speciale, rilasciata in forza di deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 94 dell’11 marzo 2022, avente ad oggetto l’impugnazione con ricorso per revocazione della ordinanza n. 2181/2022 di questa Corte. 2. Con il primo motivo di ricorso, deducendo ‹‹revocazione della ordinanza ex art. 395 n. 4) c.p.c. poiché viziata da errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa››, il Comune ricorrente lamenta che la decisione impugnata sarebbe incorsa in un errore di fatto per non avere considerato che le odierne parti controricorrenti non avevano riproposto nel precedente giudizio di cassazione, definito con la sentenza del 22 aprile 1985, la domanda di rivalutazione monetaria del credito concernente l’indennità di occupazione ed esproprio, che era preclusa nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], stante la sua natura di giudizio chiuso. Evidenzia, pure, che l’appello incidentale delle Petrucci era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Catanzaro, perché tardivo, cosicché dinanzi al giudice di rinvio non avrebbe potuto trovare ingresso una pretesa non tempestivamente azionata dalle originarie parti attrici, e che in nessuno dei precedenti gradi di giudizio si era mai discusso di rivalutazione monetaria. 3. Con il secondo motivo, prospettando ‹‹ revocazione della ordinanza ex art. 395 , primo comma, n. 4 ), c.p.c. poiché viziata da errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa››, il ricorrente censura la decisione impugnata per avere accolto l’unico motivo di ricorso per cassazione proposto, sebbene non fosse stato indicato in quale atto ed in quali termini la domanda di rivalutazione monetaria del credito risarcitorio fosse stata formulata. Assume che tale lacuna era stata colmata dagli odierni controricorrenti solo tardivamente attraverso la memoria exart. 380-bis cod. proc. civ. del 21 ottobre 2021.4. Il primo ed il secondo motivo , strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili. 4.1. Occorre premettere che,ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice(Cass., sez. 1, 04/04/2019, n. 9527). Si è al riguardo, precisato che la disposizione citata, così letteralmente interpretata, non viola gli art. 3 e 24 della Costituzione, proprio perché è regola generale dell'ordinamento, basata sul principio di certezza giuridica, che una volta che siano stati percorsi tutti i gradi e le fasi del processo, nei quali sono stati esaminati i fatti dedotti dalle parti e le ragioni poste a fondamento, e una volta, quindi, che siano stati esperiti tutti i possibili rimedi apprestati dalla legge, la decisione finale emessa in sede di legittimità è destinata a passare in giudicato, in senso sia formale che sostanziale, senza possibilità -a parte i casi eccezionali previsti dagli art. 395 e 404 cod. proc. civ. - che la stessa sia rimessa in discussione ( Cass., sez. L, 16/11/2000,n. 14840; Cass., sez. 1, 15/12/2011, n. 27094). 4.2. Nel caso in esame i motivi oggetto di revocazione concernono punti che erano controversi e che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti già in sede di ricorso deciso dall’ordinanza qui impugnata. In particolare, ciò è evidente se si considera che, con il primo profilo di doglianza fatto valere con il ricorso per cassazione, i danneggiati lamentavano proprio che il giudice d’appello avesse liquidato il danno senza considerare la rivalutazione monetaria, e che l’ordinanza impugnata per revocazione ha già esaminato la questione, ritenendola fondata, in esito all’apprezzamento delle risultanze processuali, sul rilievo che, essendo stata la domanda qualificata dal giudice di primo grado come di risarcimento del danno aquiliano, il giudice avrebbe dovuto, d’ufficio, e anche in sede di rinvio, procedere alla rivalutazione del credito risarcitorio. Ma ciò vale anche per il rilievo del relatore nella proposta, che offriva alle parti ed al Collegio un tema di discussione, che evidentemente non è stato condiviso e sul quale – ma lo si aggiunge ad abundantiam – il dissenso non concernerebbe un ipotetico errore di fatto, ma una eventuale erronea valutazione di una carenza nel ricorso ordinario di un requisito di ammissibilità e, dunque, di un altro errore di diritto. Peraltro, nell’ordinanza qui impugnata, si evidenzia chiaramente che, in sede di rinvio, i danneggiati avevano espressamente chiesto la rivalutazione, come emergeva dalla pagina 3) della sentenza d’appello, cosicché anche la questione prospettata con il secondo motivo del ricorso per revocazione è stata affrontatadall’ordinanza in questa sede impugnata, che ha ritenuto ammissibile e, quindi, non affetta da novità,la domanda di rivalutazione del danno. Il ricorso proposto, quindi, altro non è che un tentativo di riproporre sotto forma di revocazione i motivi di ricorso già esaminati nella sentenza di merito e respinti dalla Corte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo. I controricorrenti hanno chiesto la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Al presente giudizio, che è stato introdotto nel 1978, non si applica la norma invocata, ma piuttosto l'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., norma introdotta dall'art. 13 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, successivamente abrogata dall'art. 46, comma 20, l. 18 giugno 2009, n. 69, ed operante in relazione ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (art. 27, comma 2, d.lgs. n.40 del 2006)( Cass. , sez. 3, 07/10/2013, n. 22812; Cass., sez. 3, 11/03/2014 2014, n. 5599; Cass. , sez. 3, 08/03/2017, n. 5801;Cass., sez. 3, 30/11/2017, n. 28658). Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per la condanna ai sensi della norma in esame. Questa, infatti, non richiede la prova del danno, ma tuttavia esige pur sempre, sul piano soggettivo, quanto meno la colpa grave della parte soccombente, non ravvisabile nel caso di specie. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento , in favore de i contro ricorrent i , delle spese del giudizio, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura d e l 15 per cento, agli esborsi, pari adeuro 200,00, ed agli accessori di legge . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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