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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 02669/2026

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 8020 /20 2 4 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA e delle FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,domiciliati ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi 13, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1 3383 / 202 3 de lla C [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] G igantesco . n. 23460/2023R.G.

Cron.

Rep.

C.C.28/1/2026 Patrocinio spese Stato -Opposizione rigetto ammissione -Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 13383 del 10 novembre 2023la Corte di Giustizia Tributaria di Igrado di Roma rigettò il ricorso in opposizione avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a favore di [OSCURATO:PERSONA], emesso il 7 ottobre 2022 dalla Commissione istituita presso la Commissione tributaria aisensi dell’art. 138 del t.u. spese di giust.

La sentenza ribadiva la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito, in quanto il ricorrente,nel formulare l’istanza di ammissione al beneficio, non aveva fornito una specifica determinazione del reddito complessivo, néaveva dichiarato l’effettiva entità dei redditi conseguiti nell’anno considerato, requisito richiesto espressamente a pena di inammissibilità dall’art 79, comma 1 lett. c) del d.P.R. 115/2002 nella parte in cui esige “ una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato attestante le condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini e determinato secondo le modalità previste dall’art. 76”.

2. Contro la menzionatasentenza ricorre per [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di un motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dellaGiustizia resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con un'unica censura il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 76 9, comma 1, d.P.R. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte ritenuto generica la dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella quale si affermava che “il proprio reddito, comprensivo di quello dei familiari conviventi ex art. 76 d.P.R. 115/2002, non èsuperiore a € 11.493,82 relativamente all’anno 2018”.

Secondo il ricorrente, tale dichiarazione soddisfaceva i requisiti richiesti dalla normativa, costituendo attestazione, resa sotto la propria responsabilità, dell’ammontare del reddito complessivo del nucleo familiare –del quale erano indicati i componenti – inferiore alla soglia prevista ai fini dell’ammissione al beneficio.

In via subordinata, il ricorrente deduce altresì che la Commissione avrebbe comunque dovuto richiedere l’integrazione della dichiarazione ritenuta insufficiente.

4. Gli intimati, che non erano costituiti davanti alla Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado, resistono ora con controricorso sollevandoeccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustiziae infondatezza del ricorso in quanto, come statuito dalla Commissione di G iustizia T ributaria di primo grado, il reddito complessivodeve essere indicato “in positivo”.

5. Presupposto per l’esame dei motivi è la verifica della giurisdizione.

La questione è rilevabile, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, ex art. 37 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.

6. Come di recente affermato da Cass. Sez.

U, n. 20929/2025- in esito all’ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione n. 9344 del 8/4/2024 sulla questione relativa al rimedio impugnatorio esperibile- in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del t.u. spese giust., dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170, e non già col ricorso di cui all'art. 99del citato t.u. , dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate, (contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato t.u.).

7. Questa conclusione appare in linea con quella formulata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.

U n. 20501/2023) per l’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dal giudice amministrativo, le cui argomentazioni sono pienamente estensibili anche alla fattispecie in esame.

Nello stesso senso Cass. Sez.

U, n. 07924/2025 nella parte in cui ha statuito che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie ex art. 170 del d.P.R. 115/2002, relative al decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti ai giudici speciali, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile a interesse legittimo e che in senso contrario non può essere richiamato l'art. 15 del d.lgs. 150/2011, trattandosi di norma sulla competenza che non introduce alcuna eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del capo dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento.

In questo senso appaiono convergere anche le indicazioni contenute nelle disposizioni particolari dettate in materia dal testo unico per il processo tributario, che dichiara applicabili, salve le deroghe menzionate, le diposizioni dettate per il processo civile e per quello amministrativo.

8. Ne consegue che, provenendo il provvedimento impugnato da una Commissione tributaria di primo grado, esso doveva essere contestato con l’opposizione ex art. 170 da proporre al tribunale civile con ricorso ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 150/2011, comerichiamato dall’art. 170 t.u. spese giust.

9. Questa Sezione può provvedere alla declaratoria di difetto di giurisdizione ex art. 374, comma 1 c.p.c., trattandosi di questione identica a quella decisa dalle recentissime Cass. Sez.

U. n. 20929/2025 appena citata.

Di conseguenza, decidendo sul ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato.

10. A detta statuizione consegue, ex art. 59 della l. 69/2009 , per la disciplina della translatio iudiciifinalizzata a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, la rimessione della controversia al giudice ordinario.

11. La decisione del Giudice della giurisdizione,intervenuta in pendenza della lite, giustifica l a compensazione integrale delle spese del grado, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92, comma 2 c.p.c.

P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa le spese del giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 8020 /20 2 4 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA e delle FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,domiciliati ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi 13, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1 3383 / 202 3 de lla C [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] G igantesco . n. 23460/2023R.G. Cron. Rep. C.C.28/1/2026 Patrocinio spese Stato -Opposizione rigetto ammissione -Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 13383 del 10 novembre 2023la Corte di Giustizia Tributaria di Igrado di Roma rigettò il ricorso in opposizione avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a favore di [OSCURATO:PERSONA], emesso il 7 ottobre 2022 dalla Commissione istituita presso la Commissione tributaria aisensi dell’art. 138 del t.u. spese di giust. La sentenza ribadiva la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito, in quanto il ricorrente,nel formulare l’istanza di ammissione al beneficio, non aveva fornito una specifica determinazione del reddito complessivo, néaveva dichiarato l’effettiva entità dei redditi conseguiti nell’anno considerato, requisito richiesto espressamente a pena di inammissibilità dall’art 79, comma 1 lett. c) del d.P.R. 115/2002 nella parte in cui esige “ una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato attestante le condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini e determinato secondo le modalità previste dall’art. 76”. 2. Contro la menzionatasentenza ricorre per [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di un motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dellaGiustizia resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con un'unica censura il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 76 9, comma 1, d.P.R. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte ritenuto generica la dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella quale si affermava che “il proprio reddito, comprensivo di quello dei familiari conviventi ex art. 76 d.P.R. 115/2002, non èsuperiore a € 11.493,82 relativamente all’anno 2018”. Secondo il ricorrente, tale dichiarazione soddisfaceva i requisiti richiesti dalla normativa, costituendo attestazione, resa sotto la propria responsabilità, dell’ammontare del reddito complessivo del nucleo familiare –del quale erano indicati i componenti – inferiore alla soglia prevista ai fini dell’ammissione al beneficio. In via subordinata, il ricorrente deduce altresì che la Commissione avrebbe comunque dovuto richiedere l’integrazione della dichiarazione ritenuta insufficiente. 4. Gli intimati, che non erano costituiti davanti alla Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado, resistono ora con controricorso sollevandoeccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustiziae infondatezza del ricorso in quanto, come statuito dalla Commissione di G iustizia T ributaria di primo grado, il reddito complessivodeve essere indicato “in positivo”. 5. Presupposto per l’esame dei motivi è la verifica della giurisdizione. La questione è rilevabile, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, ex art. 37 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis. 6. Come di recente affermato da Cass. Sez. U, n. 20929/2025- in esito all’ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione n. 9344 del 8/4/2024 sulla questione relativa al rimedio impugnatorio esperibile- in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del t.u. spese giust., dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170, e non già col ricorso di cui all'art. 99del citato t.u. , dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate, (contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato t.u.). 7. Questa conclusione appare in linea con quella formulata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U n. 20501/2023) per l’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dal giudice amministrativo, le cui argomentazioni sono pienamente estensibili anche alla fattispecie in esame. Nello stesso senso Cass. Sez. U, n. 07924/2025 nella parte in cui ha statuito che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie ex art. 170 del d.P.R. 115/2002, relative al decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti ai giudici speciali, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile a interesse legittimo e che in senso contrario non può essere richiamato l'art. 15 del d.lgs. 150/2011, trattandosi di norma sulla competenza che non introduce alcuna eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del capo dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento. In questo senso appaiono convergere anche le indicazioni contenute nelle disposizioni particolari dettate in materia dal testo unico per il processo tributario, che dichiara applicabili, salve le deroghe menzionate, le diposizioni dettate per il processo civile e per quello amministrativo. 8. Ne consegue che, provenendo il provvedimento impugnato da una Commissione tributaria di primo grado, esso doveva essere contestato con l’opposizione ex art. 170 da proporre al tribunale civile con ricorso ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 150/2011, comerichiamato dall’art. 170 t.u. spese giust. 9. Questa Sezione può provvedere alla declaratoria di difetto di giurisdizione ex art. 374, comma 1 c.p.c., trattandosi di questione identica a quella decisa dalle recentissime Cass. Sez. U. n. 20929/2025 appena citata. Di conseguenza, decidendo sul ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato. 10. A detta statuizione consegue, ex art. 59 della l. 69/2009 , per la disciplina della translatio iudiciifinalizzata a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, la rimessione della controversia al giudice ordinario. 11. La decisione del Giudice della giurisdizione,intervenuta in pendenza della lite, giustifica l a compensazione integrale delle spese del grado, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92, comma 2 c.p.c. P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del giudizio di legitt