CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 48840/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] (quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].), n. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto dei 02/12/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale e l'annullamento con rinvio del decreto impugnato con riferimento alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale nonché - per quanto in questa sede di interesse - dal proposto [OSCURATO:PERSONA] e dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 2 marzo 2022 dal locale Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, ha disposto la confisca dei beni facenti parte del patrimonio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. entrati nel patrimonio nel periodo di estrinsecazione della pericolosità generica del proposto fra il 2014 e il 2018 e di beni personali dello stesso proposto (due terreni e una imbarcazione da diporto), rigettando nel resto i ricorsi. 2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], il proposto [OSCURATO:PERSONA] e la terza interessata [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il ricorso del Procuratore generale si deduce con unico motivo violazione dell'art. 4, comma 1 lett. a), d.leg.vo n. 159/2011. La Corte di appello mostra di non comprendere lo scopo dimostrativo quando richiama generiche e fumose distinzioni tra il concetto di appartenenza e quello di partecipazione ad associazione mafiosa che non tengono conto dei progressivo affinamento del secondo concetto rifluente sul primo: mentre la partecipazione associativa integra una offesa in concreto, quella presupposta dalla misura di prevenzione riguarda una prognosi futura in base ai comportamenti accertati in capo al proposto. Cosicchè la Corte di appello si rifugia in motivazione solo apparenti a conferma del giudizio del Tribunale, reiterandone gli errori allorquando non aveva verificato la capacità collettiva delle fonti dichiarative a giustificare la appartenenza del proposto alla 'ndrangheta, limitandosi alla singola attitudine delle dichiarazioni a riguardo, peraltro applicando criteri di valutazione propri del giudizo penale e non di quello di prevenzione. Il ricorrente richiama quindi il valore dimostrativo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli speciali legami di solidarietà personale tra il proposto e [OSCURATO:PERSONA], elementi che si intersecano con le emergenze provenienti dai procedimenti cd. "Malefix" e cd. "Metameria" in ordine alla collusione strutturale di [OSCURATO:PERSONA] con la cosca [OSCURATO:PERSONA] in quanto pronto a mettere a disposizione le sue risorse e le sue attività imprenditoriali per ampliarne gli interessi: rapporto caratterizzato, per un verso, dal ruolo di vittima, in relazione alla accondiscendenza alla pretesa mafiosa; dall'altro, dall'utilizzo di quel patto di protezione per ricevere una serie di agevolazioni connesse al riconosciuto ruolo di impresa gradita e in diretti rapporti con la cosca [OSCURATO:PERSONA]. Proprio la prevalenza dei profili di vantaggio (coerenti con quelli di prossimità personale) su quelli di svantaggio, descrivono lo spazio definitorio corrente tra la figura del concorrente esterno e quella dell'imprenditore appartenente alla 'ndrangheta, nel settore della prevenzione, criterio al quale doveva parametrarsi la posizione del proposto. 4. Con ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 4.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 4, comma 1 lett. b) d.leg.vo n. 159/2011 e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità generica. Il provvedimento impugnato, respingendo la prospettiva del Pubblico ministero volto ad estendendere la pericolosità sociale agli anni precedenti il 2014, ha ritenuto il [OSCURATO:SOCIETA] pericoloso generico per la commissione di delitti tributari dal 2014 al 2018 non prendendo in esame il requisito fondamentale per ritenere la pericolosità generica, ossia che i profitti illeciti "a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito" (Su n. 3513 del 2021). La Corte di appello riafferma il presupposto della assoluta "prevalenza" di "asset leciti" nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] ma non si confronta sul tema dell'avere "abitualmente vissuto" con í profitti di evasione, limitandosi a fondare la pericolosità sulla sussistenza del delitti tributari. Inoltre erroneo in diritto è l'assunto della Corte, a riguardo delle annualità 2016 e 2017, in relazione al mancato integrale versamento all'erario delle imposte dovute, posto che l'accertamento con adesione di cui alla legge 218 del 1997 - in relazione al quale la difesa aveva allegato le conciliazioni per le annualità del 2014 e 2015 - non va confuso con il condono fiscale in quanto il primo implica necessariamente il pagamento delle imposta evasa sulla base dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e comporta un risparmio nel pagamento delle sanzioni in misura pari ai 2/3 di quelle irrogate. Infine, la Corte non si confronta con l'argomento esposto dal primo provvedimento circa la mancanza di prova del reinvestimento dell'imposta evasa nel 2016 e 2017. 4.2. Con il secondo motivo assenza di motivazione in relazione ai delitti di cui agli arti. 648-ter e 648.1-ter cod. pen. e 2 e 8 d.leg.vo n. 74/2000. La Corte non ha preso in considerazione la memoria difensiva - di cui si richiama il contenuto - con la quale si sosteneva l'esclusione dell'autoriciclaggio per mancata consegna di denaro contante il 10.8.2014, segnatamente di 900 mila euro da parte del [OSCURATO:SOCIETA] a Scimone, della quale era venuta meno la prova, peraltro ipotetica e congetturale. 4.3.Con il terzo motivo violazione dell'art. 24 del d.leg.vo n. 159/2011 con riferimento alla confisca dei beni della [OSCURATO:SOCIETA]. acquistati dopo il 2014 in ordine ai quali la motivazione della sproporzione tra reddito e patrimonio è meramente presuntiva ed in contrasto con la liceità degli asset dell'azienda consolidati negli anni. Quanto alla confisca dei beni personali del [OSCURATO:SOCIETA] acquisiti dopo il 2016 la Corte non si confronta con la memoria difensiva e i documenti in atti volti a dimostrare la mancata considerazione dei profitti leciti provenienti dalla [OSCURATO:SOCIETA] e l'assenza di acquisiti sproporzionati - segnatamente con riferimento alla imbarcazione soggetta a leasing. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dei Procuratore generate è inammissibile perché sostanzialmente proposto per ragioni non consentite volte ad una rivalutazione del compendio probatorio, rispetto alla specifica valutazione svolta a riguardo della insussistenza della pericolosità qualificata in capo al proposto dal provvedimento impugnato che si pone nell'alveo dell'autorevole orientamento secondo il quale il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512). Quella invocata dal ricorrente pubblico - quale "collettiva" valutazione delle diverse fonti di prova - non è altro che un approccio alternativo del compendio proposto, rispetto al quale il decreto svolge una incensurabile valutazione circa la sua inattitudine a sostenere la pericolosità qualificata del [OSCURATO:SOCIETA] non potendosi individuare nello stesso un imprenditore causo con la `ndrangheta (v. pg. 24 e ss. del decreto impugnato) in assenza di individuate azioni a lui riconducibiliffunzionali agli scopi associativi. Da un lato, erano insufficienti le emergenze del procedimento penale cd. Martingala poste a base della iniziale proposta prevenzionale in quanto il [OSCURATO:SOCIETA] era stato escluso - già dal Gíp - dalla compagine associativa avente come scopo la ripulitura dei capitali illeciti immessi nel circuito della 'ndrangheta, essendo rinviato a giudizio solo per i reati cd. lucrogenetici; di poì, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia unitariamente considerate - sono state ritenute da sole insufficienti allo stesso fine in ragione delle criticità già rilevate dal Tribunale (richiamate a pg. 16 e ss. del decreto); ancora, le emergenze del procedimento "Malefix" fanno leva su una analogia di posizione del [OSCURATO:SOCIETA] con quella del Crucitti senza elementi di collegamento tra loro mentre il procedimento "Metameria" fa emergere la posizione del [OSCURATO:SOCIETA] quale imprenditore soggetto ad estorsione da parte della cosca Barreca. Infine, sono considerate ostative all'accoglimento della prospettiva del ricorrente pubblico la mancata conferma del procedimento di prevenzione nei confronti dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] che si vorrebbe collegata all'impresa [OSCURATO:SOCIETA] e l'assenza di elementi concreti di verifica del tempo e della portata di inquinamento mafioso del ciclo aziendale. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto. Il decreto impugnato ha disposto la confisca dei beni sopra indicati sul rilievo della pericolosità generica del [OSCURATO:SOCIETA] con riferimento agli anni 2014-2018 (peraltro rigettando la misura personale per inattualità di detta pericolosità) con riferimento ai reati di reimpiego e autoriciclaggio relativi ai massicci trasferimenti di somme di denaro provento di evasione fiscale nel c.d. sistema Scimone che aveva come scopo la ripulitura del denaro consegnato dal [OSCURATO:SOCIETA] e successivamente restituito allo stesso attraverso false operazioni commerciali giustificate da fatture emesse dal proposto (v. pg. 26 e ss. del decreto). Purtuttavia, il decreto impugnato afferma che le condotte di evasione fiscale realizzate nel periodo 2014-2018 non avevano inquinato l'intera attività imprenditoriale posta in essere dal [OSCURATO:SOCIETA], anche tenuto conto dell'arco temporale nel quale si erano concretizzati i comportamenti criminosi del predetto, di molto limitato rispetto alla vita della società costituita nel 2001 (v. pg. 51, ibidem) e va senz'altro a confiscare i beni acquisiti nel periodo predetto non considerando che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il requisito della pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, non può essere desunto dal mero "status" di evasore fiscale seriale, in quanto, per stabilire se il proposto viva abitualmente con i proventi dell'attività delittuosa, occorre considerare la struttura dei reati commessi - assumendo rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite a redditi lecitamente prodotti - nonché l'eventuale definizione in sede conciliativa della pretesa fiscale da cui sia derivata il recupero dell'imposta evasa (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272267). Ne consegue l'annullamento del decreto impugnato in relazione alla disposta confisca con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione per nuovo giudizio che si atterrà al principio di legittimità indicato. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, è inammissibile per carenza di interesse, dovendosi ribadire il principio secondo il quale nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fìttiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato nei confrinti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Dichiara inammissibili í ricorsi del Procuratore generale della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; co