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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2021

Cassazione n. 25070/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 26824/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: imposta registro ipotecaria e catastale – conguaglio -imposizione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 1729/18/21 depositata in data 29/03/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero l’avviso di liquidazione notificatogli con il quale l’Ufficio richiedeva il tributo di registro e i tributi ipocatastali relativi al verbale di conciliazione da questi stipulata presso il Tribunale di Frosinone al n. 56/2015, nella procedura riguardante lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni acquistati in forza di successione dal [OSCURATO:PERSONA], suo avente causa; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Amministrazione impugnava detta pronuncia di prime cure; - la CTR con la sentenza qui gravata rigettava l’appello erariale ritenendo, come il giudice di primo grado, che la tassazione al 9% sulla parte eccedente la quota ereditaria di beni attribuita al contribuente non fosse corretta, dovendo applicarsi invece solo l’aliquota dell’1% non rilevando il conteggio, nella massa ereditaria del valore delle donazioni ricevute dagli altri eredi dal de cuius; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso, illustrato da memoria, il contribuente; Considerato che: - l’unico motivo dedotto si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 8 del d.

Lgs. n. 346 del 1990 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso che, nelle comunioni ereditarie, la massa comune da dividere debba essere determinata secondo gli stessi criteri seguiti per Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] l’individuazione del valore imponibile dell’asse ereditario ai fini dell’imposta sulle successioni, senza tener conto, quindi, dell’istituto civilistico della collazione di cui agli artt. 737 e seguenti c.c. - alla luce del contrasto giurisprudenziale sulle questioni poste, come analiticamente meglio illustrate in memoria, non risulta l’evidenza decisoria; p.q.m. rinvia alla pubblica udienza della V sezione di questa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 26824/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: imposta registro ipotecaria e catastale – conguaglio -imposizione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 1729/18/21 depositata in data 29/03/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero l’avviso di liquidazione notificatogli con il quale l’Ufficio richiedeva il tributo di registro e i tributi ipocatastali relativi al verbale di conciliazione da questi stipulata presso il Tribunale di Frosinone al n. 56/2015, nella procedura riguardante lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni acquistati in forza di successione dal [OSCURATO:PERSONA], suo avente causa; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Amministrazione impugnava detta pronuncia di prime cure; - la CTR con la sentenza qui gravata rigettava l’appello erariale ritenendo, come il giudice di primo grado, che la tassazione al 9% sulla parte eccedente la quota ereditaria di beni attribuita al contribuente non fosse corretta, dovendo applicarsi invece solo l’aliquota dell’1% non rilevando il conteggio, nella massa ereditaria del valore delle donazioni ricevute dagli altri eredi dal de cuius; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso, illustrato da memoria, il contribuente; Considerato che: - l’unico motivo dedotto si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 8 del d. Lgs. n. 346 del 1990 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso che, nelle comunioni ereditarie, la massa comune da dividere debba essere determinata secondo gli stessi criteri seguiti per Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] l’individuazione del valore imponibile dell’asse ereditario ai fini dell’imposta sulle successioni, senza tener conto, quindi, dell’istituto civilistico della collazione di cui agli artt. 737 e seguenti c.c. - alla luce del contrasto giurisprudenziale sulle questioni poste, come analiticamente meglio illustrate in memoria, non risulta l’evidenza decisoria; p.q.m. rinvia alla pubblica udienza della V sezione di questa
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