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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 46021/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 15/9/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e iP ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15/9/2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato una pluralità di reclami proposti, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al re-gime dell'art. 41-bis Ord. pen., avverso altrettanti provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Udine e segnatamente: il decreto n. 2020/982 in data 6/3/2020, che aveva v dichiarato inammissibile l'istanza volta a ottenere, in pendenza della relativa impugnazione, la sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare dell'isolamento per sette giorni, in quanto non prevista dall'ordinamento penitenziario (reclamo n. 3); l'ordinanza n. 2020/317 del 25/3/2000, che aveva rigettato il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., relativo alle modalità delle perquisizioni ordinarie in occasione dell'accesso ai passeggi, per essere stato [OSCURATO:PERSONA] costretto, in tale occasione, alla cd. alzata dei piedi, modalità non prevista nella circolare del D.A.P. in materia e asseritamente lesiva della dignità del detenuto (reclamo n. 4); il decreto n. 2020/1261 del 3/4/2020, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avanzato in relazione al trattenimento, da parte del direttore dell'istituto penitenziario, di una corrispondenza contenuta nel vaglia spedito dalla madre di [OSCURATO:PERSONA] senza avvisare l'Autorità giudiziaria competente (reclamo n. 5); l'ordinanza n. 318/2020 del 25/3/2020 che aveva respinto un reclamo riguardante la richiesta di disapplicazione dell'art. 16.3 della Circolare del D.A.P. in data 2/10/2017, disciplinante le modalità di esecuzione dei colloqui telefonici con i difensori dei detenuti sottoposti al regime differenziato (reclamo n. 6); il decreto n. 2020/1377 del 22/4/2020 c:on cui il Magistrato di sorveglianza di Udine aveva dichiarato non doversi procedere sul reclamo relativo alla mancata consegna di un pacco, avendo in realtà la direzione, ottenuto il parere della D.D.A., provveduto alla consegna in data 27/3/2020 (reclamo n. 7); il decreto n. 2020/1370 del 21/4/2020, che aveva dichiarato non doversi procedere in relazione alla richiesta di inserire nel cd. modello 72 le buste da lettera medie (reclamo n. 9); il decreto n. 2020/1231 del 30/3/202C, che aveva rigettato la richiesta del detenuto di ricevere dall'Amministrazione una mascherina sterilizzata (reclamo n. 10); il decreto n. 2020/1262 del 10/4/2020, che aveva rigettato il reclamo relativo alla mancata consegna dell'elenco dei libri della biblioteca centrale (reclamo n. 11); il decreto n. 2020/404 del 15/4/2020, che aveva dichiarato non doversi procedere in relazione a un reclamo avente ad oggetto il divieto di ricevere denaro a mezzo di bonifico (reclamo n. 12); il decreto n. 2020/1269 del 10/4/2020, che aveva rigettato un reclamo avente ad oggetto le disposizioni che prevedono la consegna al mattino e il ritiro alla sera degli oggetti necessari a cuocere i cibi (reclamo n. 13); l'ordinanza n. 2020/385 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva rigettato il reclamo relativo ad una denuncia-querela sporta nei confronti degli operatori penitenziari a seguito dell'apposizione di un timbro per il visto di censura su una missiva proveniente dal Garante regionale dei diritti dei detenuti (reclamo n. 14); l'ordinanza n. 380/2020 del 8/4/2020, che aveva rigettato il reclamo avente ad oggetto l'apertura a 90° delle ante della finestra del corridoio (reclamo n. 15); il decreto n. 2020/1351 del 21/4/2020, che aveva rigettato il reclamo relativo a tempi e modalità di effettuazione della battitura delle inferriate delle camere di detenzione (reclamo n. 18); il decreto n. 1084/2020 del 18/3/2020, che aveva disposto la proroga, per la durata di tre mesi, della sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza telegrafica ed epistolare in partenza e in arrivo (reclamo n. 19); il decreto n. 2020/1544 del 14/5/2020, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avente ad oggetto il rigetto della richiesta di non utilizzare il furgone dell'Amministrazione penitenziaria per recarsi nell'aula predisposta per il video-collegamento per le udienze (reclamo n. 26).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo quindici distinti motivi di impugnazione, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., relativi ad altrettanti reclami rigettati dal Collegio triestino.

2.1. In relazione al reclamo n. 3, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 97 Cost. e 35-bis Ord. pen.

Non essendo possibile procedere, in presenza della relativa impugnazione, alla sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare, non sarebbe «avulsa dalla materia del contendere» la questione relativa all'esecuzione consecutiva delle sanzioni disciplinare', fatte scontare nel più breve tempo possibile nella consapevolezza che verranno poi annullate, in violazione dell'art. 97 Cost. [OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe ritenuto inammissibile, in quanto avvenuta per la prima volta davanti al Tribunale di sorveglianza, la proposizione di questioni relative all'illegittimità dell'esecuzione di provvedimenti consecutivi di esclusione dalle attività in comune.

In questo modo, in contrasto con le esigenze di economia processuale, l'interessato verrebbe costretto ad avanzare un nuovo autonomo reclamo dinanzi al Magistrato di sorveglianza e, indi, il ricorso dinanzi al Tribunale.

2.2. Quanto al reclamo n. 4, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 36, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, 34, comma 2, Ord. pen. e 249, comma 2, cod. proc. pen. per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto che non avessero carattere vessatorio le perquisizioni effettuate con la cd. alzata dei piedi, realizzate con modalità che non sarebbero consentite dalle Regole penitenziarie europee, né dalla Corte costituzionale.

2.3. In relazione al reclamo n. 5, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., 616 cod. pen., 1 e 41 -bis, comma 2 -quater, lett. c), Ord. pen., 14 delle c.d. preleggi, per avere il Tribunale respinto il reclamo con riferimento al divieto di ricevere denaro attraverso bonifico bancario e non con vaglia postale, atteso che l'art. 41 -bis, comma 2 -quater, lett. c), Ord. pen. prevedrebbe genericamente dio la «limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno», sicché eventuali restrizioni non potrebbero essere previste attraverso una lettera circolare e sarebbero in ogni caso irragionevoli.

Inoltre, si deduce che il ricorrente avrebbe dimostrato documentalmente come nei vaglia consegnati oltre una settimana dopo l'arrivo vi fosse il timbro di censura della direzione della Casa circondariale.

Ciò dimostrerebbe, a riprova della farraginosità della procedura di consegna del denaro, che i vaglia sarebbero presenti nell'istituto penitenziario almeno una settimana prima di essere portati ai detenuti per la sottoscrizione.

Infine, la difesa evidenzia, in merito alla corrispondenza, c:he secondo le Sezioni unite «non si tratta di res di cui abbia disponibilità l'amministrazione carceraria» (Sez.

U, n. 28997 del 18/7/2012), sicché essa sarebbe stata trattenuta illegittimamente.

2.4. Quanto al reclamo n. 6, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 24 e 112 Cost.; 125, comma 3, cod. proc. pen., 1 e 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., per avere il Tribunale di sorveglianza respinto, senza alcuna motivazione, il reclamo relativo all'obbligo di effettuare i colloqui telefonici tra il detenuto e il suo difensore con le modalità identiche previste per le telefonate con i familiari; soluzione tanto più irragionevole in rapporto al fatto che il difensore potrebbe ricevere e inviare corrispondenza senza che essa possa essere sottoposta al visto di censura.

2.5. In relazione al reclamo n. 7, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3, secondo comma, 15, 27, terzo comma, 32 e 97, secondo comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 1, commi 1 e 5, 41-bis, comma 2-quater, lett. c), e 15 Ord. pen., per avere il Tribunale respinto il reclamo in relazione alla disciplina relativa al controllo e alla consegna dei pacchi postali ai detenuti in regime di art. 41-bis Ord. pen., la cui farraginosità ne impedirebbe, di fatto, la ricezione, anche quando, come nel caso in esame, il pacco sia stato inviato dalla madre del detenuto.

Ciò renderebbe complessivamente irragionevoli le limitazioni, le quali sarebbero anche illegittime in quanto introdotte per via amministrativa e non dall'Autorità giudiziaria.

Sotto altro profilo, si deduce l'illegittimità del trattenimento della corrispondenza contenuta all'interno di un pacco postale, considerato che, secondo le Sezioni unite, la corrispondenza non costituirebbe «una res di cui abbia disponibilità l'amministrazione carceraria» (Sez.

U, n. 28997 del 18/7/2012).

La relativa questione, infine, ben avrebbe potuto essere dedotta, per la prima volta davanti al Collegio di merito, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, non vi sarebbe alcuna norma espressa che precluda al detenuto di sottoporre al medesimo questioni che non abbiano costituito oggetto del reclamo diretto al Magistrato di sorveglianza.

2.6. Quanto al reclamo n. 9, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., 36, comma 4, 38, comma 3, d.P.R. n. 230 del 2000, avendo il Tribunale dichiarato inammissibile il reclamo benché la direzione non avesse autorizzato ad acquistare le buste da lettera richieste, come sostenuto dall'interessato e non smentito dall'Amministrazione penitenziaria.

In proposito, si osserva che, per costante giurisprudenza, la mancata confutazione delle doglianze del detenuto dovrebbe essere assunta dal giudice come prova della fondatezza delle relative doglianze.

In tal modo, si impedirebbe al ricorrente di esercitare il suo diritto alla difesa costituzionalmente garantito, dal momento che egli non potrebbe spedire i supporti informatici per mancanza delle buste da lettera idonee, che sarebbero invece acquistabili in tutti gli altri istituti penitenziari.

In ogni caso, sarebbe stato violato l'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 230 del 2000, il quale prevedrebbe espressamente la disponibilità, presso lo spaccio dell'istituto, degli «oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza».

2.7. In relazione al reclamo n. 10, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 32 Cost., 666, comma 2, cod. proc. pen. e 11 Ord, pen., in relazione ai vari d.P.C.m. sull'obbligo dell'uso della mascherina. [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe pronunciato sulla integrazione del reclamo con un documento della direzione della Casa circondariale di Tolmezzo, relativo all'elenco degli oggetti contenuti nel pacco postale giunto il 26/8/2020, il quale avrebbe dato conto del sequestro di una mascherina, disposto in relazione a un «oggetto non consentito». [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe pronunciato sulla integrazione relativa alla richiesta di restituzione del fazzoletto sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] per impedirgli di usarlo in sostituzione della mascherina, quest'ultima dichiarata «presidio inutile» dalla direzione della Casa circondariale di Tolmezzo, secondo quanto emergerebbe dallo stesso provvedimento impugnato (pag. 10) in palese contrasto con i vari d.P.C.m. emessi nell'anno 2020.

2.8. Quanto al reclamo n. 11, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 32 Cost. e 21 d.P.R. n. 230 del 2000, per avere il Tribunale respinto il reclamo avverso la decisione dell'Amministrazione di non consentire la consegna di un volume perché lo stesso presentava «appunti, sottolineature, evidenziature, ecc.»; circostanza non credibile in quanto i libri verrebbero controllati prima e dopo l'uso da parte dei detenuti, i quali sarebbero obbligati al risarcimento in caso di danneggiamento o di sottolineature e in quanto, in caso di presenza di queste ultime, il libro verrebbe ritirato dalla biblioteca.

2.9. In relazione al reclamo n. 12, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., 1 e 41-bis, comma 2-quater, lett. c), Ord. pen., 14 del R.D. n. 262 del 1942 per le ragioni già indicate con riferimento al reclamo sub 5, tanto più che lo stesso Tribunale di sorveglianza definirebbe come «non (...) chiari i motivi del divieto di ricevere somme di denaro mediante bonifico bancario».

2.10. Quanto al reclamo n. 13, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. e 1, comma 5, Ord. pen.*; errerebbe il Collegio nell'affermare che «il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018 appare inconferente, essendosi limitata a legittimare la possibilità di cuocere cibi» (pag. 12), dal momento che la Consulta avrebbe equiparato i detenuti in regime speciale a quelli sottoposti al regime ordinario.

Per tale motivo, se questi ultimi possono cucinare anche di sera, lo stesso dovrebbero poter fare i detenuti in regime di art. 41-bis Ord. pen.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe ritenuto non provato che il diritto alla salute sia inciso dal fatto che gli oggetti in questione vengano consegnati e prelevati alle cadenze temporali indicate; mentre sarebbe spettato alla direzione dell'istituto provare il contrario, secondo il principio di inversione dell'onere della prova citato nel reclamo sub 9).

Quanto, infine, all'affermazione del Tribunale, secondo cui la mancanza di controllo su tali oggetti potrebbe consentirne la trasformazione in strumenti atti a offendere, essa confonderebbe il regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. con quello della sorveglianza particolare di cui all'art. 14 -bis Ord. pen. 2.11.

In relazione al reclamo n. 14, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18 -ter, comma 2, Ord. pen.

Lo stesso Collegio avrebbe ammesso come «sia stato violato il diritto alla riservatezza della corrispondenza» (pag. 13) e che il Giudice avrebbe dovuto riconoscere la violazione «ora per allora».

Quanto, poi, all'affermazione secondo cui non esisterebbe «la possibilità che il contenuto della busta che racchiude la corrispondenza avvenga senza lettura della medesima» (pag. 13), la circostanza sarebbe smentita dal fatto che il timbro di censura su una missiva starebbe a testimoniare, giuridicamente, proprio che il contenuto di essa è stato esaminato dal personale penitenziario (così Sez.

U, n. 28997 del 18/7/2012)».

2.12. Quanto al reclamo n. 15, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3, 13, quarto comma, 27, terzo comma, e 32 Cost,, 71 -bis, comma 3, Ord..pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

Premesso che l'art. 13, quarto comma, Cost. viene in rilievo ogni qual volta vi sia una violenza fisica o morale dei ristretti, come quella di «creare una trappola» nella quale sarebbero incappati anche le infermiere e il Magistrato di sorveglianza, si evidenzia come la direzione della Casa circondariale avrebbe dovuto rimuovere la situazione di pericolo per i detenuti.

Infine, si osserva che la finestra aperta a 900 si porrebbe in contrasto con l'art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute, e con l'art. 27, terzo comma, Cost., risolvendosi la situazione descritta in una misura afflittiva avulsa da concrete esigenze di sicurezza, considerato che la visuale negata ad [OSCURATO:PERSONA] sarebbe fruibile ai detenuti ristretti nelle tre camere detentive e della palestra dell'adiacente sezione 41 -bis.

A parte il fatto che, per costante giurisprudenza, la mancata confutazione delle doglianze del detenuto avrebbe dovuto essere assunta dal giudice come prova della loro fondatezza (cfr.

Corte EDU, sent. n. 43517/09 Torreggiani contro Italia 8/1/2013, § 72), il Tribunale avrebbe dovuto effettuare un sopralluogo per verificare quanto sostenuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

2.13. In relazione al reclamo n. 18, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 32 Cost. e 11 Ord. pen. e in relazione ai vari d.P.C.m. sull'emergenza epidemiologica, che hanno stabilito l'obbligo di usare la mascherina e il divieto di assembramento.

Si osserva che il fatto che gli agenti portassero le mascherine abbassate e che eseguissero la battitura delle inferriate mentre i detenuti erano in camera sarebbe provato dai filmati delle telecamere di sorveglianza.

In ogni caso, la mancata confutazione delle doglianze del detenuto avrebbe dovuto essere assunta dal giudice come prova della loro fondatezza.

Mentre la tesi del Collegio, secondo cui l'obbligo di portare la mascherine e il divieto di assembramento varrebbe soltanto per gli infetti, non avrebbe alcun fondamento normativo.

2.14. Quanto al reclamo n. 19, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 15 Cost., 616 cod. pen. e 18 -ter Ord. pen., il quale escluderebbe «la possibilità che possa esistere un rapporto di sia pur minima soluzione temporale tra la scadenza del termine di efficacia del decreto prorogato e l'adozione del nuovo» (pag. 15).

Nel caso di specie, in data 18/3/2020 il Magistrato di sorveglianza avrebbe adottato il provvedimento di proroga per 3 mesi, fino al 14/6/2020, con una efficacia retroattiva non consentita dalla legge.

In realtà, secondo la difesa o si ritiene che il decreto abbia validità per 2 mesi e 26 giorni (dal 18/3/2020 al 14/6/2020) dichiarando l'illegittimità del visto di controllo per le giornate del 14, 15, 16 e 17/3/2020 oppure si ritiene che il decreto di proroga sia illegittimo in quanto l'art. 18 Ord. pen. escluderebbe che possa esistere un rapporto di pur minima soluzione temporale tra la scadenza del termine di efficacia del decreto prorogato e l'adozione del nuovo provvedimento.

2.15. In relazione al reclamo n. 26, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 32 Cost., 11 e 42 -bis, comma 5, Ord. pen., in relazione ai vari d.P.C.m. sull'emergenza epidemiologica.

Si evidenzia come, all'interno dell'istituto penitenziario, vi sarebbero assembramenti vietati dalla legge e che non verrebbero sanificati i mezzi per la traduzione dei detenuti, come attestato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.

In ogni caso, ir base all'art. 42 -bis, comma 5, Ord. pen., la traduzione individuale avrebbe dovuto tenere conto delle valutazioni di non pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] già espresse dall'Autorità giudiziaria, secondo quanto emergerebbe dalle allegazioni compiute dalla difesa in osservanza dell'obbligo di autosufficienza.

In ogni caso, quand'anche la traduzione del detenuto debba essere eseguita con un mezzo dell'Amministrazione, dovrebbero comunque essere rispettati i d.P.C.m. in tema di misure obbligatorie per evitare il contagio.

3. In data 8/7/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Preliminarmente, giova ricordare che il ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. può essere proposto unicamente, secondo quanto previsto dal comma 4-bis dello stesso articolo, per violazione di legge, con esclusione, dunque, dei vizi di motivazione, i quali possono diventare rilevanti soltanto quando, per la gravissima lacuna della trama del percorso giustificativo della decisione, quest'ultimo possa ritenersi mancante o soltanto apparente.

3. Tanto premesso, partendo dall'analisi del motivo attinente al reclamo n. 3, va evidenziato che, a seguito della originaria declaratoria di inammissibilità, da parte del Magistrato di sorveglianza, dell'istanza volta a ottenere, in pendenza di impugnazione, la sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare dell'isolamento per 7 giorni, in quanto non prevista dall'ordinamento, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto reclamo deducendo che, quando il legislatore ha inteso non consentire la sospensione dell'esecuzione di un determinato provvedimento, lo ha dichiarato espressamente, come nei casi contemplati dall'art. 127, comma 8, cod. proc. pen., dall'14-ter, comma 1 e 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen.

E, a integrazione di tale impugnazione, il detenuto aveva chiesto che il Tribunale di sorveglianza dichiarasse ineseguibili le sanzioni disciplinari impugnate che, nelle more, avessero avuto esecuzione in via consecutiva ovvero con soluzioni di continuità minime, avuto riguardo all'opposto principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui, tra l'esecuzione della sanzione di un provvedimento di esclusione dalle attività in comune e l'esecuzione successiva di una analoga sanzione, dovrebbe intercorrere un intervallo temporale apprezzabile.

3.1. Il ricorso, pur riconoscendo la fondatezza della tesi secondo cui non sarebbe possibile procedere alla sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare in presenza dell'impugnazione del relativo provvedimento, deduce che non sarebbe «avulsa dalla materia del contendere» la questione relativa all'esecuzione consecutiva delle sanzioni, fatte scontare nel più breve tempo possibile, in violazione dell'art. 97 Cost.

Ciò in quanto, ritenere inammissibile la proposizione, per la prima volta davanti al Tribunale di sorveglianza, delle questioni relative all'illegittimità dell'esecuzione di provvedimenti consecutivi di esclusione dalle attività in comune, costringerebbe l'interessato ad avanzare, in contrasto con le esigenze di economia processuale, un nuovo reclamo dinanzi al Magistrato di sorveglianza e, di seguito, al Tribunale.

3.2. Sul tema principale, va ribadito l'orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 35485 del 4/6/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259774-01) secondo cui l'ordinamento penitenziario consente al detenuto di proporre reclamo avverso il provvedimento di applicazione di una sanzione disciplinare da parte dell'Amministrazione penitenziaria, ma non anche del provvedimento che dà, ad essa, concreta attuazione, rispetto al quale, pertanto, non è prevista l'attribuzione di alcun potere di sospensione al magistrato di sorveglianza da parte dell'art. 14 -ter, che definisce la disciplina procedimentale del reclamo in materia disciplinare, né dalle norme del regolamento di esecuzione che pure prevedono sia l'anticipazione dell'applicazione della sanzione disciplinare (art. 78, d.P.R. in. 230 del 2000), sia la sospensione dell'esecuzione della sanzione in presenza di elementi che facciano presumere che il responsabile si asterrà dalla commissione di ulteriori infrazioni (art. 80, d.P.R. n. 230 del 2000).

Quanto, poi, alla possibilità di dedurre, in sede di reclamo davanti al tribunale di sorveglianza, questioni non devolute dinnanzi al primo giudice, va confermato l'orientamento di legittimità secondo cui il detenuto non può sottoporre al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza.

Ciò in quanto il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza ha natura impugnatoria, con la conseguenza che, avendo esso carattere devolutivo, il reclamo deve essere fondato su specifici motivi di doglianza facenti riferimento all'oggetto del primo giudizio, come definito dal relativo atto di impugnazione (Sez. 1, n. 2303 del 8/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229-01).

Diversamente opinando, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, verrebbe leso il diritto al doppio grado di giurisdizione di merito, cui anche l'Amministrazione penitenziaria ha titolo nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen.

Ne consegue, dunque, l'infondatezza della relativa doglianza.

4. Venendo, quindi, all'analisi del motivo di ricorso relativo al reclamo n. 4, va premesso che il Magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 25/3/2000, aveva rigettato il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., relativo alle modalità delle perquisizioni ordinarie in occasione dei passeggi, in occasione delle quali [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione difensiva, veniva abitualmente costretto «ad alzare i piedi come gli animali», modalità asseritamente non prevista nella circolare del D.A.P.

In sede di reclamo, il Collegio ha, però, osservato, da un lato, che tale modalità di esecuzione della perquisizione ordinaria non era più attuale, avendo la Direzione del carcere riferito che al detenuto era stato consentito il controllo delle calzature prima che le indossasse per recarsi al cortile dei passeggi, nonché, al ritorno, una volta che se le toglieva; e che, in ogni caso, le perquisizioni personali con le modalità descritte non potevano considerarsi illegittime, non ravvisandosi, in esse, alcun trattamento inumano e degradante, come ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (in particolare da Sez. 1, n. 10256 del 10/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262852-01).

4.1. Secondo il ricorrente, il riferimento alla richiamata giurisprudenza di legittimità sarebbe inconferente, non riguardando essa il caso della richiesta di collaborazione del detenuto da parte dell'Amministrazione penitenziaria ed essendo il relativo pronunciamento precedente alla circolare D.A.P. del 2/10/2017 n. 3676/6126, la quale avrebbe eliminato le perquisizioni eseguite con modalità vessatorie, dovendo le stesse essere sempre rispettose del detenuto oltre che adeguatamente giustificate, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 526 del 2000 (secondo cui le modalità delle perquisizioni «debbono essere, oltre che sempre rispettose della personalità del detenuto, adeguatamente giustificate, e ciò sia che si tratti di una iniziativa assunta nell'ambito dell'istituto, sia che sussistano istruzioni o segnalazioni dell'amministrazione penitenziaria centrale») e a quanto stabilito dall'art. 54.4 delle Regole penitenziarie europee, secondo cui «le persone sottoposte a perquisizione non devono essere umiliate dalla procedura di perquisizione».

Lo stesso Garante nazionale dei detenuti, nel rapporto del 7/1/2019, auspicherebbe «che siano individuate forme che assicurino il controllo delle suole delle scarpe senza che questo si trasformi in un comportamento avvertito come umiliante dalle persone ad esso sottoposte [...] in quanto rinvia alle procedure di ferratura dei cavalli» (pag. 24).

Peraltro, che le perquisizioni con l'obbligo di collaborazione fossero vessatorie sarebbe stato confermato dal fatto che al rifiuto del detenuto non sarebbe mai seguita una perquisizione coatta, sicché la direzione del carcere sarebbe stata consapevole che il soggetto non nascondeva nulla; nonché dal fatto che tali modalità sarebbero state seguite anche quando il detenuto si recava al passeggio da solo.

In ogni caso, secondo la Suprema Corte, una perquisizione del genere dovrebbe «essere disposta con provvedimento motivato, solo nel caso in cui sussistano specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna o in ragione di una pericolosità del detenuto risultante da fatti concreti [...] modalità che appaiono incomprensibili, se disposte senza una specifica motivazione, dovendosi considerare che il ricorrente è sottoposto al regime di detenzione speciale di cui all'art. 41 -bis 0.P.» (Sez. 1, n. 20355 del 15/4/2014, Guarino, non massimata).

Né potrebbe sostenersi che il controllo tenda «a impedire lo scambio di oggetti o messaggi tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis 0.P.», dato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, tale divieto non sarebbe più vigente.

4.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che il motivo di ricorso sulla legittimità delle perquisizioni personali è manifestamente infondato.

4.2.1. L'art. 34 Ord. pen. prevede che «i detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza».

Tali attività costituiscono un fisiologico sacrificio della libertà personale derivante dallo stato detentivo, quali «misure di trattamento rientranti nell'ambito di competenza» dell'Amministrazione penitenziaria, «attinenti alle modalità concrete (...) di attuazione del regime carcerario in quanto tale, e dunque già potenzialmente ricomprese nel quantum di privazione della libertà personale conseguente allo stato di detenzione» (Corte cost., sent. n. 576 del 2000), siccome coessenziali alle esigenze di ordine e di sicurezza che informano la vita degli istituti penitenziari, anche a tutela del detenuto che vi viene sottoposto, rispetto alle possibili aggressioni alla sua incolumità da parte di altri reclusi.

Il comma 2 dell'art. 34, Ord. pen. stabilisce, inoltre, che «la perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità» e deve essere eseguita con modalità non eccedenti il sacrificio della libertà personale già imposto dallo stato di detenzione, rimanendo i relativi atti soggetti ai limiti e alle garanzie previsti dalla Costituzione in ordine al divieto di violenza fisica e morale (art. 13, comma quarto) e di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, comma terzo).

4.2.2. Secondo il ricorrente, le modalità di perquisizione attuate con l'alzata dei piedi sarebbero lesive della dignità della persona e, dunque, non sarebbero consentite alla luce di quanto stabilito dall'art. 34, comma 2, Ord. pen. e dalla circolare D.A.P. 2/10/2017 n. 3676/6126, che avrebbe stabilito che le perquisizioni «debbono essere, oltre che rispettose della personalità del detenuto, adeguatamente giustificate» (art. 25.1, nota in calce n. 8), nonché di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 526 del 2000.

Tuttavia, va osservato che, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza aveva proceduto alla dovuta verifica «in fatto» delle concrete modalità esecutive della perquisizione cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto, non riscontrando alcuna violazione.

In particolare, la relativa ordinanza aveva motivatamente escluso che il controllo delle calzature, effettuato, in occasione della fruizione dell'ora di aria, attraverso l'alzata dei piedi, realizzasse alcun trattamento vessatorio o umiliante, essendo stato nella specie imposto un gesto strettamente funzionale al suddetto controllo, non irragionevolmente esorbitante rispetto alle legittime finalità perseguite dall'Amministrazione penitenziaria; e, anzi, molto meno invasivo rispetto ad altre modalità di controllo, effettuate, in alcuni contesti, nei confronti di soggetti non detenuti (ad es. in virtù delle norme antiterrorismo sul trasporto aereo).

Quanto, poi, all'affermazione secondo cui la stessa perquisizione, a prescindere dalle sue modalità, sarebbe ingiustificata in quanto eseguita nei confronti di detenuti continuamente monitorati e provenienti da luoghi «bonificati», la tesi difensiva prova troppo, essendosi al cospetto di una ordinaria modalità di controllo che appare necessario realizzare allorché i detenuti si muovano all'interno degli spazi del carcere, ove, aggirando le ordinarie misure di sicurezza, ben potrebbero entrare in possesso di oggetti non consentiti con modalità non prevedibili né tipizzabili.

Del tutto improprio, a questo proposito, è il richiamo compiuto dal ricorso alle pronunce di legittimità che circoscrivono il ricorso alla perquisizione alle situazioni nelle quali il controllo possa avvenire con differenti modalità (la difesa cita, in proposito, Sez. 1, n. 20355 del 15/4/2014, Guarino), trattandosi di pronunce che riguardavano la perquisizione realizzata «con denudamento», ovvero con modalità particolarmente invasive della sfera personale del detenuto, rispetto alle quali, del tutto condivisibilmente, la giurisprudenza ha affermato il principio di stretta necessità, subordinandone il ricorso alla indisponibilità di strumenti alternativi, nella specie, invece, utilizzati.

4.2.3. Nel caso in esame, peraltro, a seguito delle disposizioni della direzione che avevano autorizzato l'esecuzione della perquisizione con modalità differenti da quelle lamentate, veniva, ormai, itìrilievo non già il profilo del presunto carattere degradante della perquisizione con alzata di piedi, quanto l'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte del rifiuto del detenuto di collaborare.

Nondimeno, essa deve ritenersi del tutto legittima, in quanto conseguente a condotte violative dei doveri del detenuto, secondo quanto in precedenza evidenziato.

Ne consegue, conclusivamente, l'inammissibilità della relativa questione.

5. Venendo alle doglianze articolate con riferimento al reclamo n. 5, va premesso che lo stesso era originato dal trattenimento, da parte della direzione dell'istituto penitenziario, di una corrispondenza contenuta in un vaglia spedito dalla madre di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], attuato senza avvisare l'Autorità giudiziaria competente.

5.1. Secondo quanto dedotto dalla difesa, la procedura con cui è consentito ai familiari del detenuto di accreditare delle somme a suo beneficio sarebbe illegittima nella parte in cui si prevedrebbe, quale unica modalità, l'invio di un vaglia, senza la possibilità di procedere a bonifico bancario.

Trattandosi di una disposizione dalla ratio non comprensibile, si sarebbe al cospetto di una limitazione che assumerebbe un carattere afflittivo supplementare, non giustificato dalla funzione del regime differenziato e, dunque, non compatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost., tanto più che la procedura per l'accredito del vaglia sarebbe particolarmente farraginosa, protraendosi i tempi di consegna per circa tre settimane.

Né potrebbe richiamarsi, al riguardo, l'art. 41 -bis, comma 2 -quater, lett. e, Ord. pen., il quale prevede soltanto la «limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno», dovendo in ogni caso la previsione legislativa essere attuata soltanto attraverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato e non attraverso una circolare.

Quanto, poi, alle comunicazioni del mittente contenute nel vaglia, anche in questo caso il mancato inoltro sarebbe potuto avvenire soltanto a seguito di un atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge, trattandosi in ogni caso di «res di cui abbia disponibilità l'amministrazione carceraria» (così Sez.

U, n. 28997 del 19/4/2012, Pasqua, in motivazione).

5.2. L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c), Ord. pen. stabilisce che «la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno».

Detta disposizione, dunque, riconosce all'Amministrazione penitenziaria la possibilità di determinare, oltre al quantum delle somme di cui è consentito l'ingresso in istituto, anche le forme di acquisizione della disponibilità delle stesse, cui corrisponde, del resto, la necessità di organizzare, destinando a essi le relative risorse, i servizi interni del carcere deputati ai relativi adempimenti.

E a fronte di un siffatto potere di auto-organizzazione dell'Amministrazione, involgente scelte che presuppongono anche l'esercizio dei poteri di spesa, non appare ravvisabile alcuna lesione di diritti soggettivi del detenuto, attenendo le relative disposizioni alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di ricevere le somme di denaro dall'esterno del carcere.

Quanto, poi, al profilo inerente al trattenimento della corrispondenza, asseritamente illegittimo, va condivisa la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, a partire dall'ovvia considerazione secondo cui la consegna della corrispondenza, in specie per i detenuti sottoposti al regime differenziato, è sottoposta a uno specifico statuto, di tal che la stessa non può essere surrettiziamente veicolata attraverso strumenti impropri, come nel caso dell'inserimento di contenuti comunicativi all'interno di un vaglia postale.

Ne consegue, pertanto, l'infondatezza del relativo motivo di ricorso.

6. Infondato è anche il motivo di ricorso relativo al reclamo n. 6, concernente la richiesta di disapplicazione dell'art. 16.3, comma 3, della Circolare D.A.P., che disciplina le modalità di esecuzione dei colloqui telefonici con i difensori dei detenuti sottoposti al regime differenziato, stabilendo che gli stessi debbano recarsi in un istituto penitenziario prossimo al domicilio o al luogo dove esercitano l'attività forense; disciplina che violerebbe il diritto di difesa in considerazione delle lunghe attese cui il difensore sarebbe costretto una volta giunto presso l'istituto penitenziario.6.1.

Secondo il ricorrente la norma secondaria contrasterebbe con l'art. 41- bis, comma 2-quater, lett. b), ultimo periodo, secondo il quale «le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori», nonché con la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, secondo cui «gli appartenenti ad un ordine professionale (quello degli avvocati) sono tenuti al rispetto del codice deontologico nello specifico campo dei rapporti con la giustizia e sottoposti alla vigilanza disciplinare dell'ordine di appartenenza (...) l'eventualità che dette persone, legate al detenuto da un rapporto di prestazione d'opera professionale, si prestino a fungere da tramite tra il medesimo e gli altri membri dell'organizzazione criminale, se non può essere certamente esclusa a priori, neppure può essere assunta ad una regola di esperienza, tradotta in un enunciato normativo».

Sotto altro profilo, si opina che la disciplina in questione violerebbe l'art. 3 Cost. sotto il profilo della sua irragionevolezza, atteso che, mentre i colloqui visivi con i difensori verrebbero svolti con modalità diverse da quelle visivtcon i familiari, non si comprenderebbe perché, invece, per i colloqui telefonici, disciplinati dalla medesima disposizione, le modalità debbano essere identiche; tanto più che, comunque, il difensore può ricevere e inviare corrispondenza sottratta al visto di censura.

6.2. Osserva il Collegio che l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., nel disciplinare la materia dei colloqui, limita il diritto riconosciuto, in via generale, dall'art. 18 Ord. pen. a ciascun detenuto, individuando un regime più restrittivo quanto al numero dei colloqui, alla loro frequenza temporale, ai locali nei quali debbono essere effettuati, alle persone con le quali essi possono svolgersi e ai controlli cui sono assoggettati.

Tali restrizioni, però, non riguardano i colloqui con i difensori, fatta comunque salva la possibilità che la normativa secondaria stabilisca particolari modalità di svolgimento dei colloqui con costoro, purché le medesime non ripropongano i limiti numerici previsti per i colloqui con i familiari, i conviventi e le terze persone.

Nel caso di specie, detta disciplina è stata dettata, anche per il difensore, dall'art. 16.3, circolare D.A.P., la quale prescrive, come detto, che il colloquio telefonico debba avvenire presso il più vicino istituto penitenziario, onde consentire di determinare «l'esatta identità dell'interlocutore».

E' questa una previsione conforme al generale canone della ragionevolezza delle restrizioni, atteso che l'esigenza di identificare il soggetto ammesso al colloquio ben potrebbe essere elusa presso lo studio del difensore, il quale, come osservato dal Tribunale di sorveglianza, «potrebbe essere sottoposto a violenza o minaccia nel corso della telefonata per lasciare posto ad un soggetto terzo non avente titolo alla conversazione».

Dunque, il fatto che, in conseguenza del descritto assetto regolativo, l'esercizio del diritto di difesa sia reso meno fluido, appare pienamente giustificato dall'esigenza di «impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà», in conformità dei principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui al decremento di tutela di un diritto fondamentale deve fare necessario riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango (cfr.

Corte cost., sentenza n. 143 del 2013).

7. Con il reclamo n. 7, il detenuto aveva lamentato sia la «farraginosità» delle procedure previste per la ricezione di generi e di oggetti da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato rispetto ai detenuti ordinari e, in particolare, la previsione del parere della D.D.A., suscettibile di determinare un significativo rallentamento nella consegna; sia l'illegittimo trattenimento della corrispondenza contenuta nel pacco che, nel caso specifico, era stato sottoposto a controllo.

7.1. Con il ricorso, la difesa evidenzia la necessità, per un verso, che eventuali limitazioni siano espressamente contenute nel decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato; e, per altro verso, che le regole di quest'ultimo siano sempre riconducibili alle esigenze di ordine e sicurezza.

E, per quanto riguarda la corrispondenza, sottolinea come l'art. 15 Cost. preveda la doppia riserva di legge e di giurisdizione, laddove nel caso in esame il trattenimento sarebbe stato deciso dalla sola autorità amministrativa.

In ultimo, in merito alla doglianza relativa all'impossibilità di invio di pacchi a terza persona, si richiama l'orientamento di legittimità secondo cui «non è ravvisabile alcuna norma espressa o principio generale che precluda al detenuto di sottoporre al tribunale di sorveglianza questioni che non abbiano costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza» (Sez. 5, n. 42625 del 12/7/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274053-01).

7.2. Osserva il Collegio che la limitazione alla ricezione di pacchi prevista dalla circolare del D.A.P. 2 ottobre 2017 relativa alla disciplina applicabile ai detenuti sottoposti al regime differenziato appare conforme alle indicazioni dell'art. 41-bis Ord. pen., che, al comma 2-quater, lett.

G.), c:onsente, appunto, la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; oggetti tra cui, ovviamente, rientrano anche i pacchi (così Sez. 1, n, 5523 del 9/1/2004, Aparo, Rv. 226959-01; Sez. 1, n. 37334 del :26/9/2007, Armento, in motivazione).

Né può ritenersi distonica, rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza, la previsione di una procedura di controllo ad opera della D.D.A., secondo quanto stabilito dall'art. 20, secondo comma, della menzionata circolare; controllo che, anzi, appare perfettamente funzionale agli scopi della disciplina differenziata, pur a costo di inevitabili allungamenti nei tempi di consegna degli oggetti, che però non configurano alcuna violazione dei diritti del detenuto, ma, eventualmente, una situazione di mero disagio, giuridicamente non significativa.

Quanto, poi, alla questione della consecina della corrispondenza, appare del tutto corretta la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, posto che la decisione, da parte del mittente, di inserirla all'interno del pacco, ha determinato la necessità di sottoporla al medesimo regime di controlli, quanto alla identificazione del mittente, previsti per quest'ultima categoria di oggetti, salve, ovviamente, le guarentigie specifiche in punto di disciplina del trattenimento una volta eseguito, secondo le regole specifiche previste per il regime differenziato, il visto di censura.

Alla luce di quanto precede, il presente motivo di doglianza deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.

8. Inammissibile è il ricorso proposto con riferimento al reclamo n. 9, avente ad oggetto il decreto n. 2020/1370 del 21/4/2020, con cui era stato dichiarato non doversi procedere in relazione alla richiesta di inserire nel modello 72 le buste da lettera di dimensioni medie, atteso che la Direzione dell'istituto aveva accolto la richiesta del detenuto, autorizzandolo ad acquistarle.

Una decisione che [OSCURATO:PERSONA] aveva, però, impugnato davanti al Tribunale di sorveglianza, lamentando che la Direzione non avesse affatto provveduto nel senso indicato.

8.1. Secondo quanto dedotto in ricorso, in realtà la Direzione non avrebbe autorizzato il detenuto ad acquistare le buste da lettera richieste, secondo quanto sostenuto dall'interessato e mai smentito dall'Amministrazione penitenziaria.

E dall'impossibilità, per [OSCURATO:PERSONA], di procedere all'acquisto, deriverebbe un vulnus al suo diritto di difesa.

8.2. Rileva il Collegio che le deduzioni difensive sono state smentite «in fatto», dal momento che, come riportato nell'ordinanza impugnata, la direzione dell'istituto, come confermato nella missiva del 19/8/2020, ha messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] le buste di grandezza media che il detenuto aveva richiesto.

Ne consegue, dunque, la inammissibilità della censura per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 9.

Ad analoga conclusione deve, poi, pervenirsi con riferimento al reclamo n. 10, con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamentava l'illegittimo diniego opposto dalla direzione di istituto alla sua richiesta di acquistare, a proprie spese, una mascherina sterilizzata per difendersi dal covid-19.

In proposito, il ricorso ha evidenziato che il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il reclamo sul presupposto che il detenuto fosse stato successivamente autorizzato all'acquisto, non si sarebbe, tuttavia, pronunciato sulla integrazione del reclamo, relativa alla richiesta di restituzione di un fazzoletto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], da lui utilizzato in luogo della mascherina e sequestratogli in quanto «oggetto non consentito».

Premesso che anche in questo caso il detenuto non aveva interesse alla proposizione del reclamo in quanto, nelle more, era stato autorizzato dalla direzione di istituto al richiesto acquisto delle mascherine, deve osservarsi che con l'integrazione del reclamo il detenuto aveva, in realtà, introdotto un fatto nuovo, O"' non sottoposto al vaglio del primo Giudice e che, per tale motivo, il Tribunale ha correttamente ritenuto non potesse essere dedotto, per la prima volta, in sede di impugnazione, onde preservare il diritto dell'Amministrazione al doppio grado di giurisdizione di merito.

Ne consegue l'inammissibilità anche del presente motivo di censura.

10. Con il reclamo n. 11, [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato, assumendone la non veridicità, l'affermazione del Magistrato di sorveglianza secondo cui il detenuto avrebbe sempre potuto visionare l'elenco dei libri disponibili nella biblioteca centrale della Casa circondariale di Tolmezzo; e si era doluto che, secondo quanto ammesso dalla stessa direzione dell'istituto penitenziario, gli venisse impedito di accedere alla biblioteca sul presupposto che ciò fosse vietato dalla circolare del D.A.P. in materia di trattamento differenziato.

Indi, una volta proposto il reclamo, con una successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato che la direzione rifiutasse di consegnare i testi che non presentavano caratteristiche compatibili con le esigenze proprie del regime di cui all'art. 41 -bis.

In sede di ricorso, il detenuto ha, poi, lamentato che la mancata consegna fosse stata motivata con il fatto che il volume presentava «appunti, sottolineature, evidenziature, ecc.», benché per tre volte la consegna del volume in questione fosse stata negata sul presupposto che lo stesso fosse in uso ad altro detenuto e benché la circostanza non fosse credibile, dato che i libri venivano controllati prima e dopo l'uso da parte dei detenuti.

10.1. La censura è manifestamente infondata.

Quanto all'elenco dei libri disponibili, esso è stato consegnato al detenuto, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, sicché difetta un reale interesse a coltivare l'impugnazione sul punto.

Quanto, invece, al rifiuto dell'Amministrazione di consentire al detenuto di ottenere il prestito di un libro recante delle sottolineature, lo stesso è pienamente giustificato dalle esigenze sottese al regime differenziato, volto a impedire forme di indebita comunicazione tra detenuti non ammessi alla socialità in comune.

Del tutto generica è sul punto, l'affermazione secondo cui i libri non potrebbero recare alcuna sottolineatura in ragione del controllo cui vengono sottoposti, tenuto conto del fatto che, come riconosciuto dallo stesso detenuto, l'Amministrazione pretende il risarcimento da parte dei soggetti ammessi al prestito nel caso in cui i libri presentino sottolineature; con ciò, all'evidenza, riconoscendosi come la presenza indebiti/ di segnature o glosse sul testo costituisca una evenienza tutt'altro che improbabile.

11. Con il reclamo n. 12, avente ad oggetto il decreto n. 2020/404 del Magistrato di sorveglianza di Udine in data :1.5/4/2020, [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto J/- la disapplicazione dell'art. 7.1 della circolare del D.A.P. in data 2 ottobre 2017, nella parte in cui essa consente che la ricezione di denaro da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato possa avere luogo esclusivamente a mezzo vaglia o con deposito diretto in occasione dei colloqui visivi.

Il Tribunale, nel confermare la correttezza della relativa decisione, ha fatto rinvio alle motivazioni già espresse in relazione al reclamo sub 5).

E il ricorso, nel rappresentare l'illegittimità per violazione di legge dell'ordinanza, si è anch'esso richiamato agli stessi argomenti già dedotti con riferimento all'impugnazione relativa al suddetto reclamo, evidenziando come il Tribunale di sorveglianza di Trieste abbia riconosciuto che «non appaiono chiari i motivi del divieto (...) di ricevere somme di denaro mediante bonifico bancario».

11.1. Osserva, sul punto, il Collegio che, come già rilevato con riferimento al reclamo sub 5 (v. supra § 5 del «considerato in diritto»), la modalità di ricezione delle somme dai detenuti,sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen, può essere legittimamente individuata dall'Amministrazione penitenziaria nell'ambito dell'esercizio dei poteri di auto-organizzazione alla stessa riconosciuti, stabilendo il comma 2-quater, lett. c), dell'articolo in parola che «la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede (...) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno»; sicché, nella specie, non può essere ravvisata alcuna lesione del diritto del detenuto, essendosi al cospetto di censure che attengono alla determinazione delle modalità del suo esercizio, senza intaccare il nucleo essenziale della situazione giuridica soggettiva.

In ogni caso, va evidenziato come la censura non corrisponda a un interesse concreto e attuale del detenuto il quale, nel caso che aveva dato origine al reclamo, era stato autorizzato dalla direzione a ricevere un bonifico on line in conformità delle disposizioni che avevano previsto tale forma di invio di denaro nel periodo dell'emergenza pandemica.

Ne consegue, in conclusione, l'infondatezza del presente motivo di censura.

12. Con il reclamo n. 13, la difesa aveva impugnato il decreto n. 2020/1269 del 10/4/2020, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato una serie di censure prospettate in relazione alle disposizioni della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 che prevedono la consegna al mattino e il ritiro alla sera degli oggetti per cuocere i cibi e, in particolare, sotto il profilo del mancato rispetto delle norme igieniche dettate per circoscrivere il rischio di contagio da covid-19.

Ciò in quanto il personale di polizia avrebbe indossato le mascherine lasciando le narici scoperte, mentre i guanti indossati dagli operatori non avrebbero garantito adeguata protezione; e il ritiro degli oggetti necessari a cuocere i cibi sarebbe divenuto illegittimo a seguito della sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale.12.1.

Con il ricorso, la difesa evidenzia : che, avendo la Corte costituzionale equiparato, con la sentenza n. 186 del 2018, i detenuti in regime speciale a quelli in regime ordinario, i primi potrebbero potere cucinare alle stesse condizioni sei secondi; che la direzione dell'istituto avrebbe dovuto dimostrare come il diritto alla salute del detenuto non fosse messo in pericolo dalla circostanza che gli oggetti necessari alla cottura dei cibi e gli altri oggetti personali venissero consegnati e prelevati secondo quanto previsto dall'art. 6 della circolare del D.A.P., alla luce del principio di inversione dell'onere della prova riguardante la materia penitenziaria; che nel giustificare l'uso improprio di taluno degli oggetti in questione da parte di un detenuto, il Tribunale avrebbe confuso il regime differenziato con quello di sorveglianza particolare; che i detenuti sottoposti al primo sarebbero assoggettati a perquisizioni e monitoraggi continui e sarebbero, comunque, in possesso di ben altri oggetti idonei ad essere trasformati in armi; che la possibilità «procedere a scambi non consentiti», oltre a essere inconferente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020 che oramai li permette, sarebbe pretestuosa, atteso che gli scambi potrebbero essere effettuati di giorno, mentre i blindati sono aperti e non già di sera, quando, invece, essi sono chiusi.

12.2. Le censure difensive sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

Va premesso che l'art. 6 della circolare del D.A.P. prevede che gli oggetti di cui è consentito il possesso temporaneo vengano «consegnati» alle ore

7.00. Il termine utilizzato sta, dunque, a significare che l'operazione deve essere effettuata da parte del personale, il quale deve, pertanto, mantenere il controllo degli oggetti in possesso dei detenuti.

Come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018 appare del tutto inconferente, essendosi la stessa limitata ad affermare la legittimità della cottura dei cibi, senza nulla dire in ordine ai profili che attengono all'utilizzo degli strumenti necessari per provvedervi.

Sotto altro profilo, meramente ipotetica è l'affermazione difensiva secondo cui il diritto alla salute sia leso o messo in pericolo dal fatto che gli oggetti necessari alla cottura dei cibi e gli altri oggetti personali Vengano consegnati con le modalità e con le cadenze previste dall'art. 6 della circolare del D.A.P.

Né può sostenersi che le stesse siano del tutto irragionevoli, essendovi, invece, una stretta connessione tra le esigenze di stretto controllo proprie del regime differenziato e la previsione di modalità quotidiantdi consegna e di ritiro degli strumenti in parola.

13. Con il reclamo n. 14, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato l'ordinanza n. 2020/385 del Magistrato di sorveglianza, che, in data 8/4/2020, aveva respinto il reclamo con cui il detenuto lamentava che gli operatori penitenziari avessero apposto il timbro del visto di censura su una missiva proveniente dal Garante regionale dei diritti dei detenuti, sottolineando che quest'ultimo non aveva adottato modalità di spedizione idonee ad evitare l'apertura della busta.

Secondo il Tribunale, tuttavia, doveva comunque ravvisarsi un profilo di illegittimità nel comportamento dell'Amministrazione, consistente nella mancata osservanza del comma 7 dell'art. 18 -ter Ord. pen., secondo cui, nei casi previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo e, dunque, quando si proceda al «controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima», «l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato».

Ciò che, pertanto, avrebbe determinato una piana violazione del diritto alla riservatezza della corrispondenza tutelato dal comma 2 dell'art. 18 -ter Ord. pen., senza che rilevasse il carattere, doloso o colposo, della condotta di inosservanza.

Tuttavia, considerata l'insussistenza dell'attualità del pregiudizio richiesto dall'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., doveva concludersi per il rigetto del reclamo, non potendo l'eventuale provvedimento giurisdizionale far sì che la lesione non fosse mai avvenuta.

13.1. Con il ricorso, la difesa deduce che il Collegio avrebbe dovuto accogliere il reclamo in considerazione della avvenuta violazione del diritto alla riservatezza della corrispondenza, riconosciuta dallo stesso Tribunale.

Sotto altro profilo, evidenzia come la presenza del timbro di censura sulla missiva dimostrerebbe che il suo contenuto era stato esaminato dal personale penitenziario e che, pertanto, nel caso in esame detto controllo vi era stato.

13.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che le argomentazioni difensive non consentono di pervenire all'annullamento, in parte qua, dell'ordinanza impugnata.

E ciò non tanto in relazione al profilo relativo all'esistenza di un interesse a impugnare, atteso che, come correttamente osservato dal ricorrente, il controllo giurisdizionale sul comportamento dell'Amministrazione penitenziaria deve essere effettivo, in particolare quando si faccia questione della lesione di un bene, quale la libertà di corrispondenza, costituzionalmente tutelato ex art. 15 Cost., sicché esso non può dirsi inutile anche quando si sia prodotto un effetto irreversibile (cfr. Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 1, n. 22292 del 6/3/2018, Russo, in motivazione; Sez. 1, n. 44547 del 4/10/2019, Confessore, non massimata).

In realtà, e la considerazione riveste un carattere assorbente, nel caso in esame, secondo quanto si evince dal tenore del provvedimento impugnato, la missiva trasmessa dal Garante regionale dei diritti dei detenuti riportava, come mittente, l'indicazione «Regione Autonoma del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] - Consiglio regionale», sicché il personale penitenziario non aveva potuto individuare l'effettivo mittente, come riconosciuto dallo stesso Tribunale (secondo il quale «non può non dubitarsi che l'operatore abbia illico et immediate avuto subitanea contezza che il mittente era un'autorità sottratta per legge all'applicazione dell'art. 18-ter Ord. pen.).

Né potrebbe invocarsi, nella specie, la violazione dell'obbligo, contemplato dal comma 7 dell'art. 18 -ter, di procedere all'apertura della busta contenente la corrispondenza alla presenza del detenuto, atteso che tale disposizione concerne i casi, previsti dalla lett. c), del comma 1 dello stesso art. 18 -ter, ovvero quelli in cui si sia proceduto al «controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima».

Infatti, nel caso qui in esame, invece, la corrispondenza, trattandosi di un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale, era soggetta a visto di censura, secondo la previsione del comma 2 -quater, lett. e), dell'art. 41-bis Ord. pen. 14.

Con il reclamo n. 15, il detenuto aveva adito il Tribunale di sorveglianza avverso l'ordinanza n. 380/2020 del Magistrato di sorveglianza in data 8/4/2020 con il quale erano state respinte le doglianze del detenuto in ordine alla presunta pericolosità della finestra del corridoio, dovuta alla apertura delle sue ante di soli 90 gradi (ossia in perpendicolare).

Con l'ordinanza qui impugnata il Collegio ha però respinto l'impugnazione, evidenziando l'assenza di qualsivoglia attuale e grave pregiudizio a beni costituzionalmente protetti prospettato nel primo reclamo.

14.1. Con il presente ricorso, la difesa del detenuto ribadisce la violazione dell'art. 13, quarto comma, Cost., che verrebbe in rilievo ogniqualvolta vi sia, come nella specie, una violenza fisica o morale dei detenuti, come nel caso in cui venga creata una "trappola", nella quale sarebbero rimaste offese anche le infermiere e lo stesso Magistrato di sorveglianza.

Sotto altro profilo, ricorrerebbe una lesione sia del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., sia del diritto al trattamento rieducativo contemplato dall'ad 27, terzo comma, Cost., atteso che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2013, le limitazioni poste ai detenuti in regime differenziato, ove non gÈustificate dalle esigenze di ordine e di sicurezza che sono ad esso proprie, assumerebbero un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale.

E che, nella specie, non vi fossero tali esigenze sarebbe stato dimostrato dal fatto che la visuale negata ad [OSCURATO:PERSONA] sarebbe concessa ad altri detenuti ristretti nella «sezione 41 -bis», secondo quanto prospettato dal detenuto e non confutato dall'Amministrazione penitenziaria.

14.2. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, avendo il Tribunale di sorveglianza adeguatamente motivato l'insussistenza, in fatto, della lamentata lesione dei diritti del detenuto.

Quanto al divieto, di rango costituzionale, di qualunque violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, il provvedimento impugnato ha evidenziato come, dalle informazioni acquisite in fase istruttoria, fosse emerso che non si erano mai verificati casi di ferimento di nessun persona, anche perché le ante venivano chiuse durante i pochi minuti in cui i detenuti lavoranti provvedevano alla distribuzione del vitto o alla pulizia della sezione; ciò che imponeva, altresì, di escludere la prospettata lesione del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.

Quanto, poi, alla lesione del diritto al trattamento rieducativo conseguente, in tesi, alla sottoposizione a limitazioni non giustificate dal regime differenziato, va sottolineata la manifesta infondatezza della relativa doglianza, dal momento che, secondo quanto puntualmente messo in luce dai Giudici di merito, l'apertura delle ante delle finestre era giustificate( proprio da esigenze di sicurezza, correlate alla necessità di schermare un'area dell'istituto interessata dal passato di detenuti ed operatori, impedendo in questo modo ai soggetti ristretti nelle camere detentive prospicienti di poterne seguire i movimenti.

Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza del presente motivo di doglianza.

15. Con il reclamo n. 18, il detenuto aveva impugnato il decreto n. 2020/1351 in data 21/4/2020 con cui il Magistrato di sorveglianza, qualificato il reclamo come generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., aveva ritenuto infondate le doglianze del detenuto relativamente alle lamentate modalità di esecuzione della battitura delle inferriate, compiuta da personale di polizia penitenziaria il quale indossava una mascherina che copriva solo la bocca e non il naso e che avrebbe «formato un assembramento vietato dalla legge».

15.1. In sede di ricorso per cassazione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come il provvedimento impugnato avrebbe eluso quando dedotto in sede di reclamo relativamente al mancato rispetto delle norme di prevenzione in materia di covid- 19, quali quelle sull'obbligo della mascherina e sul divieto di assembramento.

Tale circostanza, invero, avrebbe dovuto ritenersi dimostrata, oltre che a partire dai filmati delle telecamere di sorveglianza, anche dalla mancata confutazione delle doglianze del detenuto da parte dell'Amministrazione, che avrebbe dovuto essere assunta dal primo Giudice come prova della loro fondatezza.

Inoltre, la tesi del Tribunale, secondo cui l'obbligo di portare la mascherine e il divieto di assembramento, varrebbel,soltanto per i soggetti infetti, non avrebbe alcun fondamento normativo.

15.2. Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità originaria del reclamo in esame e, a seguire, del ricorso per cassazione.

Come si ricava dalla lettura dell'ordinanza del Tribunale, il reclamo era stato originariamente qualificato, dal Magistrato di sorveglianza, come generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., atteso che, nell'esposto, [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto alcuna lesione del diritto alla salute, limitandosi a sollecitare che la battitura venisse effettuata quando i detenuti erano al passeggio.

Pertanto, il reclamo non era suscettibile di essere oggetto di impugnazione di merito davanti al Tribunale, né di ulteriore impugnazione in sede di legittimità (Sez. 1, n. 28258 del 9/4/2021, Gallico, Rv. 281998-01; Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, in motivazione, Sez. 7, n. 5315 del 20/9/2013, dep. . 2014, Antonov, Rv. 258101-01).

In ogni 'caso, come evidenziato nel provvedimento impugnato, nella specie doveva escludersi qualunque concreta lesione del diritto alla salute, non essendo emerso da alcuno specifico dato istruttorio che nessuno dei soggetti coinvolti nelle operazioni di battitura fosse portatore del virus e dovendo anzi ragionevolmente escludersi una siffatta evenienza in considerazione delle attente procedure di controllo cui il personale di polizia penitenziaria viene ordinariamente sottoposto all'ingresso in carcere.

Su tali argomentazioni, invero, il ricorso non si confronta in alcun modo, sicché il ricorso sarebbe stato, comunque, inammissibile in quanto aspecifico. 16.

Con il reclamo n. 19, la difesa aveva impugnato il decreto n. 1084/2020 del Magistrato di sorveglianza in data 18/3/2020 che aveva disposto la proroga, per la durata di 3 mesi, della sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza telegrafica ed epistolare, in partenza e in arrivo, nonostante che il precedente provvedimento fosse già scaduto.

In sede di ricorso per cassazione, la difesa ha ribadito il dato, pacifico, che il Magistrato di sorveglianza abbia adottato il provvedimento di proroga in data 18/3/2020, ovvero 4 giorni dopo la scadenza dell'efficacia/validità del precedente.

Per tale ragione, secondo la difesa, dovrebbe ritenersi o che il nuovo decreto sia stato applicato per soli 2 mesi e 26 giorni, dal 18/3/2020 al 14/6/2020, dichiarando l'illegittimità del visto di controllo per i giorni del 14, 15, 16 e 17/3/2020; oppure dovrebbe ritenersi che esso sia stato adottato illegittimamente, non consentendo l'art. 18 Ord. pen. la possibilità di una soluzione temporale tra la scadenza del termine di efficacia del decreto prorogato e l'adozione del nuovo provvedimento.

16.1. L'art. 18 Ord. pen., come del resto r:irospettato dalla difesa, non consente che possa esservi alcuna soluzione temporale tra la scadenza del termine di efficacia del decreto e l'adozione del provvedimento di proroga.

Pertanto, come correttamente sottolineato dal Tribunale di sorveglianza, una volta scaduto, il 14/3/2020, il termine di efficacia del primo decreto, l'eventuale la sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza nei giorni compresi tra il 14/3/2020 e il 17/3/2020 sarebbe stata illegittima.

Tuttavia, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, il detenuto nulla ha eccepito al riguardo in sede di reclamo, sicché le odierne doglianze sono, chiaramente, tardive.Quanto al periodo successivo, come precisato dal Tribunale di sorveglianza, il provvedimento adottato il 18/3/2020 non ha disposto alcuna proroga, ma ha operato una nuova sottoposizione al visto di censura, richiamando le considerazioni sulla scorta delle quali era stato dispostoviT precedente decreto e stabilendo un nuovo termine di scadenza, individuato nel 14/6/2020.

Ne consegue, conclusivamente, l'inammissibilità del relativo motivo di doglianza.

17. Con il reclamo n. 26, [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il decreto n. 2020/1544 del 14/5/2020, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avente a oggetto il rigetto della richiesta di non recarsi in furgone nell'aula predisposta per il video- collegamento in vista della partecipazione alle udienze; richiesta motivata sul fatto che il mezzo fosse «potenzialmente infetto», A sostegno del reclamo, il detenuto aveva dedotto che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la direzione dell'istituto non aveva affatto provveduto alla sanificazione dei mezzi di trasporto, citando un episodio in cui il furgone aveva effettuato diversi viaggi senza che vi si fosse fatto luogo.

A sostegno dell'odierno ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ribadisce la mancata sanificazione dei mezzi per la traduzione dei detenuti; circostanza che sarebbe provata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.

In ogni caso, si contesta che, nel caso del ricorrente, la traduzione dovesse essere effettuata con il furgone, considerato che non vi sarebbe stato alcun pericolo di fuga, secondo quanto ritenuto dalla stessa Autorità giudiziaria con decisione allegata secondo il canone dell'autosufficienza.

17.1. Osserva il Collegio che, a prescindere dagli obblighi di sanificazione dei mezzi previsti, in termini generali, dalla normativa per la prevenzione del covid- 19, gravanti anche sull'Amministrazione penitenziaria, il ricorso è, comunque, generico nel lamentare un pregiudizio grave ai diritti del detenuto e, in particolare, al diritto alla salute.

Infatti, come già evidenziato con riferimento al reclamo sub 18, non è possibile sostenere, se non in termini del tutto ipotetici, che, nella specie, vi fosse una situazione di effettivo pericolo, considerato, quanto al personale, che Io stesso veniva sottoposto, secondo quanto emerge dai provvedimenti di merito, ad accurati controlli all'ingresso della struttura penitenziaria; e che, quanto ai detenuti, nessun concreto elemento di fatto è emerso a conferma dell'esistenza di focolai infettivi in grado di determinare, per effetto della mancata sanificazione, una situazione di rischio effettivo per la salute del ricorrente.

Né appare significativa la circostanza dedotta dal detenuto a integrazione del reclamo, ovvero che talune certificazioni mediche avrebbero consigliato, per quanto possibile, l'uso di un mezzo più ampio dell'Amministrazione, considerato che il lieve malessere accusato dall'interessato al rientro da una videoconferenza non poteva ritenersi idoneo a configurare, per la contenuta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 15/9/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e iP ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/9/2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato una pluralità di reclami proposti, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al re-gime dell'art. 41-bis Ord. pen., avverso altrettanti provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Udine e segnatamente: il decreto n. 2020/982 in data 6/3/2020, che aveva v dichiarato inammissibile l'istanza volta a ottenere, in pendenza della relativa impugnazione, la sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare dell'isolamento per sette giorni, in quanto non prevista dall'ordinamento penitenziario (reclamo n. 3); l'ordinanza n. 2020/317 del 25/3/2000, che aveva rigettato il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., relativo alle modalità delle perquisizioni ordinarie in occasione dell'accesso ai passeggi, per essere stato [OSCURATO:PERSONA] costretto, in tale occasione, alla cd. alzata dei piedi, modalità non prevista nella circolare del D.A.P. in materia e asseritamente lesiva della dignità del detenuto (reclamo n. 4); il decreto n. 2020/1261 del 3/4/2020, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avanzato in relazione al trattenimento, da parte del direttore dell'istituto penitenziario, di una corrispondenza contenuta nel vaglia spedito dalla madre di [OSCURATO:PERSONA] senza avvisare l'Autorità giudiziaria competente (reclamo n. 5); l'ordinanza n. 318/2020 del 25/3/2020 che aveva respinto un reclamo riguardante la richiesta di disapplicazione dell'art. 16.3 della Circolare del D.A.P. in data 2/10/2017, disciplinante le modalità di esecuzione dei colloqui telefonici con i difensori dei detenuti sottoposti al regime differenziato (reclamo n. 6); il decreto n. 2020/1377 del 22/4/2020 c:on cui il Magistrato di sorveglianza di Udine aveva dichiarato non doversi procedere sul reclamo relativo alla mancata consegna di un pacco, avendo in realtà la direzione, ottenuto il parere della D.D.A., provveduto alla consegna in data 27/3/2020 (reclamo n. 7); il decreto n. 2020/1370 del 21/4/2020, che aveva dichiarato non doversi procedere in relazione alla richiesta di inserire nel cd. modello 72 le buste da lettera medie (reclamo n. 9); il decreto n. 2020/1231 del 30/3/202C, che aveva rigettato la richiesta del detenuto di ricevere dall'Amministrazione una mascherina sterilizzata (reclamo n. 10); il decreto n. 2020/1262 del 10/4/2020, che aveva rigettato il reclamo relativo alla mancata consegna dell'elenco dei libri della biblioteca centrale (reclamo n. 11); il decreto n. 2020/404 del 15/4/2020, che aveva dichiarato non doversi procedere in relazione a un reclamo avente ad oggetto il divieto di ricevere denaro a mezzo di bonifico (reclamo n. 12); il decreto n. 2020/1269 del 10/4/2020, che aveva rigettato un reclamo avente ad oggetto le disposizioni che prevedono la consegna al mattino e il ritiro alla sera degli oggetti necessari a cuocere i cibi (reclamo n. 13); l'ordinanza n. 2020/385 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva rigettato il reclamo relativo ad una denuncia-querela sporta nei confronti degli operatori penitenziari a seguito dell'apposizione di un timbro per il visto di censura su una missiva proveniente dal Garante regionale dei diritti dei detenuti (reclamo n. 14); l'ordinanza n. 380/2020 del 8/4/2020, che aveva rigettato il reclamo avente ad oggetto l'apertura a 90° delle ante della finestra del corridoio (reclamo n. 15); il decreto n. 2020/1351 del 21/4/2020, che aveva rigettato il reclamo relativo a tempi e modalità di effettuazione della battitura delle inferriate delle camere di detenzione (reclamo n. 18); il decreto n. 1084/2020 del 18/3/2020, che aveva disposto la proroga, per la durata di tre mesi, della sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza telegrafica ed epistolare in partenza e in arrivo (reclamo n. 19); il decreto n. 2020/1544 del 14/5/2020, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avente ad oggetto il rigetto della richiesta di non utilizzare il furgone dell'Amministrazione penitenziaria per recarsi nell'aula predisposta per il video-collegamento per le udienze (reclamo n. 26). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo quindici distinti motivi di impugnazione, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., relativi ad altrettanti reclami rigettati dal Collegio triestino. 2.1. In relazione al reclamo n. 3, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 97 Cost. e 35-bis Ord. pen. Non essendo possibile procedere, in presenza della relativa impugnazione, alla sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare, non sarebbe «avulsa dalla materia del contendere» la questione relativa all'esecuzione consecutiva delle sanzioni disciplinare', fatte scontare nel più breve tempo possibile nella consapevolezza che verranno poi annullate, in violazione dell'art. 97 Cost. [OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe ritenuto inammissibile, in quanto avvenuta per la prima volta davanti al Tribunale di sorveglianza, la proposizione di questioni relative all'illegittimità dell'esecuzione di provvedimenti consecutivi di esclusione dalle attività in comune. In questo modo, in contrasto con le esigenze di economia processuale, l'interessato verrebbe costretto ad avanzare un nuovo autonomo reclamo dinanzi al Magistrato di sorveglianza e, indi, il ricorso dinanzi al Tribunale. 2.2. Quanto al reclamo n. 4, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 36, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, 34, comma 2, Ord. pen. e 249, comma 2, cod. proc. pen. per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto che non avessero carattere vessatorio le perquisizioni effettuate con la cd. alzata dei piedi, realizzate con modalità che non sarebbero consentite dalle Regole penitenziarie europee, né dalla Corte costituzionale. 2.3. In relazione al reclamo n. 5, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., 616 cod. pen., 1 e 41 -bis, comma 2 -quater, lett. c), Ord. pen., 14 delle c.d. preleggi, per avere il Tribunale respinto il reclamo con riferimento al divieto di ricevere denaro attraverso bonifico bancario e non con vaglia postale, atteso che l'art. 41 -bis, comma 2 -quater, lett. c), Ord. pen. prevedrebbe genericamente dio la «limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno», sicché eventuali restrizioni non potrebbero essere previste attraverso una lettera circolare e sarebbero in ogni caso irragionevoli. Inoltre, si deduce che il ricorrente avrebbe dimostrato documentalmente come nei vaglia consegnati oltre una settimana dopo l'arrivo vi fosse il timbro di censura della direzione della Casa circondariale. Ciò dimostrerebbe, a riprova della farraginosità della procedura di consegna del denaro, che i vaglia sarebbero presenti nell'istituto penitenziario almeno una settimana prima di essere portati ai detenuti per la sottoscrizione. Infine, la difesa evidenzia, in merito alla corrispondenza, c:he secondo le Sezioni unite «non si tratta di res di cui abbia disponibilità l'amministrazione carceraria» (Sez. U, n. 28997 del 18/7/2012), sicché essa sarebbe stata trattenuta illegittimamente. 2.4. Quanto al reclamo n. 6, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 24 e 112 Cost.; 125, comma 3, cod. proc. pen., 1 e 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., per avere il Tribunale di sorveglianza respinto, senza alcuna motivazione, il reclamo relativo all'obbligo di effettuare i colloqui telefonici tra il detenuto e il suo difensore con le modalità identiche previste per le telefonate con i familiari; soluzione tanto più irragionevole in rapporto al fatto che il difensore potrebbe ricevere e inviare corrispondenza senza che essa possa essere sottoposta al visto di censura. 2.5. In relazione al reclamo n. 7, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3, secondo comma, 15, 27, terzo comma, 32 e 97, secondo comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 1, commi 1 e 5, 41-bis, comma 2-quater, lett. c), e 15 Ord. pen., per avere il Tribunale respinto il reclamo in relazione alla disciplina relativa al controllo e alla consegna dei pacchi postali ai detenuti in regime di art. 41-bis Ord. pen., la cui farraginosità ne impedirebbe, di fatto, la ricezione, anche quando, come nel caso in esame, il pacco sia stato inviato dalla madre del detenuto. Ciò renderebbe complessivamente irragionevoli le limitazioni, le quali sarebbero anche illegittime in quanto introdotte per via amministrativa e non dall'Autorità giudiziaria. Sotto altro profilo, si deduce l'illegittimità del trattenimento della corrispondenza contenuta all'interno di un pacco postale, considerato che, secondo le Sezioni unite, la corrispondenza non costituirebbe «una res di cui abbia disponibilità l'amministrazione carceraria» (Sez. U, n. 28997 del 18/7/2012). La relativa questione, infine, ben avrebbe potuto essere dedotta, per la prima volta davanti al Collegio di merito, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, non vi sarebbe alcuna norma espressa che precluda al detenuto di sottoporre al medesimo questioni che non abbiano costituito oggetto del reclamo diretto al Magistrato di sorveglianza. 2.6. Quanto al reclamo n. 9, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., 36, comma 4, 38, comma 3, d.P.R. n. 230 del 2000, avendo il Tribunale dichiarato inammissibile il reclamo benché la direzione non avesse autorizzato ad acquistare le buste da lettera richieste, come sostenuto dall'interessato e non smentito dall'Amministrazione penitenziaria. In proposito, si osserva che, per costante giurisprudenza, la mancata confutazione delle doglianze del detenuto dovrebbe essere assunta dal giudice come prova della fondatezza delle relative doglianze. In tal modo, si impedirebbe al ricorrente di esercitare il suo diritto alla difesa costituzionalmente garantito, dal momento che egli non potrebbe spedire i supporti informatici per mancanza delle buste da lettera idonee, che sarebbero invece acquistabili in tutti gli altri istituti penitenziari. In ogni caso, sarebbe stato violato l'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 230 del 2000, il quale prevedrebbe espressamente la disponibilità, presso lo spaccio dell'istituto, degli «oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza». 2.7. In relazione al reclamo n. 10, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 32 Cost., 666, comma 2, cod. proc. pen. e 11 Ord, pen., in relazione ai vari d.P.C.m. sull'obbligo dell'uso della mascherina. [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe pronunciato sulla integrazione del reclamo con un documento della direzione della Casa circondariale di Tolmezzo, relativo all'elenco degli oggetti contenuti nel pacco postale giunto il 26/8/2020, il quale avrebbe dato conto del sequestro di una mascherina, disposto in relazione a un «oggetto non consentito». [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe pronunciato sulla integrazione relativa alla richiesta di restituzione del fazzoletto sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] per impedirgli di usarlo in sostituzione della mascherina, quest'ultima dichiarata «presidio inutile» dalla direzione della Casa circondariale di Tolmezzo, secondo quanto emergerebbe dallo stesso provvedimento impugnato (pag. 10) in palese contrasto con i vari d.P.C.m. emessi nell'anno 2020. 2.8. Quanto al reclamo n. 11, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 32 Cost. e 21 d.P.R. n. 230 del 2000, per avere il Tribunale respinto il reclamo avverso la decisione dell'Amministrazione di non consentire la consegna di un volume perché lo stesso presentava «appunti, sottolineature, evidenziature, ecc.»; circostanza non credibile in quanto i libri verrebbero controllati prima e dopo l'uso da parte dei detenuti, i quali sarebbero obbligati al risarcimento in caso di danneggiamento o di sottolineature e in quanto, in caso di presenza di queste ultime, il libro verrebbe ritirato dalla biblioteca. 2.9. In relazione al reclamo n. 12, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., 1 e 41-bis, comma 2-quater, lett. c), Ord. pen., 14 del R.D. n. 262 del 1942 per le ragioni già indicate con riferimento al reclamo sub 5, tanto più che lo stesso Tribunale di sorveglianza definirebbe come «non (...) chiari i motivi del divieto di ricevere somme di denaro mediante bonifico bancario». 2.10. Quanto al reclamo n. 13, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. e 1, comma 5, Ord. pen.*; errerebbe il Collegio nell'affermare che «il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018 appare inconferente, essendosi limitata a legittimare la possibilità di cuocere cibi» (pag. 12), dal momento che la Consulta avrebbe equiparato i detenuti in regime speciale a quelli sottoposti al regime ordinario. Per tale motivo, se questi ultimi possono cucinare anche di sera, lo stesso dovrebbero poter fare i detenuti in regime di art. 41-bis Ord. pen. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe ritenuto non provato che il diritto alla salute sia inciso dal fatto che gli oggetti in questione vengano consegnati e prelevati alle cadenze temporali indicate; mentre sarebbe spettato alla direzione dell'istituto provare il contrario, secondo il principio di inversione dell'onere della prova citato nel reclamo sub 9). Quanto, infine, all'affermazione del Tribunale, secondo cui la mancanza di controllo su tali oggetti potrebbe consentirne la trasformazione in strumenti atti a offendere, essa confonderebbe il regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. con quello della sorveglianza particolare di cui all'art. 14 -bis Ord. pen. 2.11. In relazione al reclamo n. 14, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18 -ter, comma 2, Ord. pen. Lo stesso Collegio avrebbe ammesso come «sia stato violato il diritto alla riservatezza della corrispondenza» (pag. 13) e che il Giudice avrebbe dovuto riconoscere la violazione «ora per allora». Quanto, poi, all'affermazione secondo cui non esisterebbe «la possibilità che il contenuto della busta che racchiude la corrispondenza avvenga senza lettura della medesima» (pag. 13), la circostanza sarebbe smentita dal fatto che il timbro di censura su una missiva starebbe a testimoniare, giuridicamente, proprio che il contenuto di essa è stato esaminato dal personale penitenziario (così Sez. U, n. 28997 del 18/7/2012)». 2.12. Quanto al reclamo n. 15, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3, 13, quarto comma, 27, terzo comma, e 32 Cost,, 71 -bis, comma 3, Ord..pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Premesso che l'art. 13, quarto comma, Cost. viene in rilievo ogni qual volta vi sia una violenza fisica o morale dei ristretti, come quella di «creare una trappola» nella quale sarebbero incappati anche le infermiere e il Magistrato di sorveglianza, si evidenzia come la direzione della Casa circondariale avrebbe dovuto rimuovere la situazione di pericolo per i detenuti. Infine, si osserva che la finestra aperta a 900 si porrebbe in contrasto con l'art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute, e con l'art. 27, terzo comma, Cost., risolvendosi la situazione descritta in una misura afflittiva avulsa da concrete esigenze di sicurezza, considerato che la visuale negata ad [OSCURATO:PERSONA] sarebbe fruibile ai detenuti ristretti nelle tre camere detentive e della palestra dell'adiacente sezione 41 -bis. A parte il fatto che, per costante giurisprudenza, la mancata confutazione delle doglianze del detenuto avrebbe dovuto essere assunta dal giudice come prova della loro fondatezza (cfr. Corte EDU, sent. n. 43517/09 Torreggiani contro Italia 8/1/2013, § 72), il Tribunale avrebbe dovuto effettuare un sopralluogo per verificare quanto sostenuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2.13. In relazione al reclamo n. 18, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 32 Cost. e 11 Ord. pen. e in relazione ai vari d.P.C.m. sull'emergenza epidemiologica, che hanno stabilito l'obbligo di usare la mascherina e il divieto di assembramento. Si osserva che il fatto che gli agenti portassero le mascherine abbassate e che eseguissero la battitura delle inferriate mentre i detenuti erano in camera sarebbe provato dai filmati delle telecamere di sorveglianza. In ogni caso, la mancata confutazione delle doglianze del detenuto avrebbe dovuto essere assunta dal giudice come prova della loro fondatezza. Mentre la tesi del Collegio, secondo cui l'obbligo di portare la mascherine e il divieto di assembramento varrebbe soltanto per gli infetti, non avrebbe alcun fondamento normativo. 2.14. Quanto al reclamo n. 19, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 15 Cost., 616 cod. pen. e 18 -ter Ord. pen., il quale escluderebbe «la possibilità che possa esistere un rapporto di sia pur minima soluzione temporale tra la scadenza del termine di efficacia del decreto prorogato e l'adozione del nuovo» (pag. 15). Nel caso di specie, in data 18/3/2020 il Magistrato di sorveglianza avrebbe adottato il provvedimento di proroga per 3 mesi, fino al 14/6/2020, con una efficacia retroattiva non consentita dalla legge. In realtà, secondo la difesa o si ritiene che il decreto abbia validità per 2 mesi e 26 giorni (dal 18/3/2020 al 14/6/2020) dichiarando l'illegittimità del visto di controllo per le giornate del 14, 15, 16 e 17/3/2020 oppure si ritiene che il decreto di proroga sia illegittimo in quanto l'art. 18 Ord. pen. escluderebbe che possa esistere un rapporto di pur minima soluzione temporale tra la scadenza del termine di efficacia del decreto prorogato e l'adozione del nuovo provvedimento. 2.15. In relazione al reclamo n. 26, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 32 Cost., 11 e 42 -bis, comma 5, Ord. pen., in relazione ai vari d.P.C.m. sull'emergenza epidemiologica. Si evidenzia come, all'interno dell'istituto penitenziario, vi sarebbero assembramenti vietati dalla legge e che non verrebbero sanificati i mezzi per la traduzione dei detenuti, come attestato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. In ogni caso, ir base all'art. 42 -bis, comma 5, Ord. pen., la traduzione individuale avrebbe dovuto tenere conto delle valutazioni di non pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] già espresse dall'Autorità giudiziaria, secondo quanto emergerebbe dalle allegazioni compiute dalla difesa in osservanza dell'obbligo di autosufficienza. In ogni caso, quand'anche la traduzione del detenuto debba essere eseguita con un mezzo dell'Amministrazione, dovrebbero comunque essere rispettati i d.P.C.m. in tema di misure obbligatorie per evitare il contagio. 3. In data 8/7/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Preliminarmente, giova ricordare che il ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. può essere proposto unicamente, secondo quanto previsto dal comma 4-bis dello stesso articolo, per violazione di legge, con esclusione, dunque, dei vizi di motivazione, i quali possono diventare rilevanti soltanto quando, per la gravissima lacuna della trama del percorso giustificativo della decisione, quest'ultimo possa ritenersi mancante o soltanto apparente. 3. Tanto premesso, partendo dall'analisi del motivo attinente al reclamo n. 3, va evidenziato che, a seguito della originaria declaratoria di inammissibilità, da parte del Magistrato di sorveglianza, dell'istanza volta a ottenere, in pendenza di impugnazione, la sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare dell'isolamento per 7 giorni, in quanto non prevista dall'ordinamento, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto reclamo deducendo che, quando il legislatore ha inteso non consentire la sospensione dell'esecuzione di un determinato provvedimento, lo ha dichiarato espressamente, come nei casi contemplati dall'art. 127, comma 8, cod. proc. pen., dall'14-ter, comma 1 e 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen. E, a integrazione di tale impugnazione, il detenuto aveva chiesto che il Tribunale di sorveglianza dichiarasse ineseguibili le sanzioni disciplinari impugnate che, nelle more, avessero avuto esecuzione in via consecutiva ovvero con soluzioni di continuità minime, avuto riguardo all'opposto principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui, tra l'esecuzione della sanzione di un provvedimento di esclusione dalle attività in comune e l'esecuzione successiva di una analoga sanzione, dovrebbe intercorrere un intervallo temporale apprezzabile. 3.1. Il ricorso, pur riconoscendo la fondatezza della tesi secondo cui non sarebbe possibile procedere alla sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare in presenza dell'impugnazione del relativo provvedimento, deduce che non sarebbe «avulsa dalla materia del contendere» la questione relativa all'esecuzione consecutiva delle sanzioni, fatte scontare nel più breve tempo possibile, in violazione dell'art. 97 Cost. Ciò in quanto, ritenere inammissibile la proposizione, per la prima volta davanti al Tribunale di sorveglianza, delle questioni relative all'illegittimità dell'esecuzione di provvedimenti consecutivi di esclusione dalle attività in comune, costringerebbe l'interessato ad avanzare, in contrasto con le esigenze di economia processuale, un nuovo reclamo dinanzi al Magistrato di sorveglianza e, di seguito, al Tribunale. 3.2. Sul tema principale, va ribadito l'orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 35485 del 4/6/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259774-01) secondo cui l'ordinamento penitenziario consente al detenuto di proporre reclamo avverso il provvedimento di applicazione di una sanzione disciplinare da parte dell'Amministrazione penitenziaria, ma non anche del provvedimento che dà, ad essa, concreta attuazione, rispetto al quale, pertanto, non è prevista l'attribuzione di alcun potere di sospensione al magistrato di sorveglianza da parte dell'art. 14 -ter, che definisce la disciplina procedimentale del reclamo in materia disciplinare, né dalle norme del regolamento di esecuzione che pure prevedono sia l'anticipazione dell'applicazione della sanzione disciplinare (art. 78, d.P.R. in. 230 del 2000), sia la sospensione dell'esecuzione della sanzione in presenza di elementi che facciano presumere che il responsabile si asterrà dalla commissione di ulteriori infrazioni (art. 80, d.P.R. n. 230 del 2000). Quanto, poi, alla possibilità di dedurre, in sede di reclamo davanti al tribunale di sorveglianza, questioni non devolute dinnanzi al primo giudice, va confermato l'orientamento di legittimità secondo cui il detenuto non può sottoporre al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza. Ciò in quanto il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza ha natura impugnatoria, con la conseguenza che, avendo esso carattere devolutivo, il reclamo deve essere fondato su specifici motivi di doglianza facenti riferimento all'oggetto del primo giudizio, come definito dal relativo atto di impugnazione (Sez. 1, n. 2303 del 8/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229-01). Diversamente opinando, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, verrebbe leso il diritto al doppio grado di giurisdizione di merito, cui anche l'Amministrazione penitenziaria ha titolo nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. Ne consegue, dunque, l'infondatezza della relativa doglianza. 4. Venendo, quindi, all'analisi del motivo di ricorso relativo al reclamo n. 4, va premesso che il Magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 25/3/2000, aveva rigettato il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., relativo alle modalità delle perquisizioni ordinarie in occasione dei passeggi, in occasione delle quali [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione difensiva, veniva abitualmente costretto «ad alzare i piedi come gli animali», modalità asseritamente non prevista nella circolare del D.A.P. In sede di reclamo, il Collegio ha, però, osservato, da un lato, che tale modalità di esecuzione della perquisizione ordinaria non era più attuale, avendo la Direzione del carcere riferito che al detenuto era stato consentito il controllo delle calzature prima che le indossasse per recarsi al cortile dei passeggi, nonché, al ritorno, una volta che se le toglieva; e che, in ogni caso, le perquisizioni personali con le modalità descritte non potevano considerarsi illegittime, non ravvisandosi, in esse, alcun trattamento inumano e degradante, come ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (in particolare da Sez. 1, n. 10256 del 10/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262852-01). 4.1. Secondo il ricorrente, il riferimento alla richiamata giurisprudenza di legittimità sarebbe inconferente, non riguardando essa il caso della richiesta di collaborazione del detenuto da parte dell'Amministrazione penitenziaria ed essendo il relativo pronunciamento precedente alla circolare D.A.P. del 2/10/2017 n. 3676/6126, la quale avrebbe eliminato le perquisizioni eseguite con modalità vessatorie, dovendo le stesse essere sempre rispettose del detenuto oltre che adeguatamente giustificate, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 526 del 2000 (secondo cui le modalità delle perquisizioni «debbono essere, oltre che sempre rispettose della personalità del detenuto, adeguatamente giustificate, e ciò sia che si tratti di una iniziativa assunta nell'ambito dell'istituto, sia che sussistano istruzioni o segnalazioni dell'amministrazione penitenziaria centrale») e a quanto stabilito dall'art. 54.4 delle Regole penitenziarie europee, secondo cui «le persone sottoposte a perquisizione non devono essere umiliate dalla procedura di perquisizione». Lo stesso Garante nazionale dei detenuti, nel rapporto del 7/1/2019, auspicherebbe «che siano individuate forme che assicurino il controllo delle suole delle scarpe senza che questo si trasformi in un comportamento avvertito come umiliante dalle persone ad esso sottoposte [...] in quanto rinvia alle procedure di ferratura dei cavalli» (pag. 24). Peraltro, che le perquisizioni con l'obbligo di collaborazione fossero vessatorie sarebbe stato confermato dal fatto che al rifiuto del detenuto non sarebbe mai seguita una perquisizione coatta, sicché la direzione del carcere sarebbe stata consapevole che il soggetto non nascondeva nulla; nonché dal fatto che tali modalità sarebbero state seguite anche quando il detenuto si recava al passeggio da solo. In ogni caso, secondo la Suprema Corte, una perquisizione del genere dovrebbe «essere disposta con provvedimento motivato, solo nel caso in cui sussistano specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna o in ragione di una pericolosità del detenuto risultante da fatti concreti [...] modalità che appaiono incomprensibili, se disposte senza una specifica motivazione, dovendosi considerare che il ricorrente è sottoposto al regime di detenzione speciale di cui all'art. 41 -bis 0.P.» (Sez. 1, n. 20355 del 15/4/2014, Guarino, non massimata). Né potrebbe sostenersi che il controllo tenda «a impedire lo scambio di oggetti o messaggi tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis 0.P.», dato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, tale divieto non sarebbe più vigente. 4.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che il motivo di ricorso sulla legittimità delle perquisizioni personali è manifestamente infondato. 4.2.1. L'art. 34 Ord. pen. prevede che «i detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza». Tali attività costituiscono un fisiologico sacrificio della libertà personale derivante dallo stato detentivo, quali «misure di trattamento rientranti nell'ambito di competenza» dell'Amministrazione penitenziaria, «attinenti alle modalità concrete (...) di attuazione del regime carcerario in quanto tale, e dunque già potenzialmente ricomprese nel quantum di privazione della libertà personale conseguente allo stato di detenzione» (Corte cost., sent. n. 576 del 2000), siccome coessenziali alle esigenze di ordine e di sicurezza che informano la vita degli istituti penitenziari, anche a tutela del detenuto che vi viene sottoposto, rispetto alle possibili aggressioni alla sua incolumità da parte di altri reclusi. Il comma 2 dell'art. 34, Ord. pen. stabilisce, inoltre, che «la perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità» e deve essere eseguita con modalità non eccedenti il sacrificio della libertà personale già imposto dallo stato di detenzione, rimanendo i relativi atti soggetti ai limiti e alle garanzie previsti dalla Costituzione in ordine al divieto di violenza fisica e morale (art. 13, comma quarto) e di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, comma terzo). 4.2.2. Secondo il ricorrente, le modalità di perquisizione attuate con l'alzata dei piedi sarebbero lesive della dignità della persona e, dunque, non sarebbero consentite alla luce di quanto stabilito dall'art. 34, comma 2, Ord. pen. e dalla circolare D.A.P. 2/10/2017 n. 3676/6126, che avrebbe stabilito che le perquisizioni «debbono essere, oltre che rispettose della personalità del detenuto, adeguatamente giustificate» (art. 25.1, nota in calce n. 8), nonché di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 526 del 2000. Tuttavia, va osservato che, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza aveva proceduto alla dovuta verifica «in fatto» delle concrete modalità esecutive della perquisizione cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto, non riscontrando alcuna violazione. In particolare, la relativa ordinanza aveva motivatamente escluso che il controllo delle calzature, effettuato, in occasione della fruizione dell'ora di aria, attraverso l'alzata dei piedi, realizzasse alcun trattamento vessatorio o umiliante, essendo stato nella specie imposto un gesto strettamente funzionale al suddetto controllo, non irragionevolmente esorbitante rispetto alle legittime finalità perseguite dall'Amministrazione penitenziaria; e, anzi, molto meno invasivo rispetto ad altre modalità di controllo, effettuate, in alcuni contesti, nei confronti di soggetti non detenuti (ad es. in virtù delle norme antiterrorismo sul trasporto aereo). Quanto, poi, all'affermazione secondo cui la stessa perquisizione, a prescindere dalle sue modalità, sarebbe ingiustificata in quanto eseguita nei confronti di detenuti continuamente monitorati e provenienti da luoghi «bonificati», la tesi difensiva prova troppo, essendosi al cospetto di una ordinaria modalità di controllo che appare necessario realizzare allorché i detenuti si muovano all'interno degli spazi del carcere, ove, aggirando le ordinarie misure di sicurezza, ben potrebbero entrare in possesso di oggetti non consentiti con modalità non prevedibili né tipizzabili. Del tutto improprio, a questo proposito, è il richiamo compiuto dal ricorso alle pronunce di legittimità che circoscrivono il ricorso alla perquisizione alle situazioni nelle quali il controllo possa avvenire con differenti modalità (la difesa cita, in proposito, Sez. 1, n. 20355 del 15/4/2014, Guarino), trattandosi di pronunce che riguardavano la perquisizione realizzata «con denudamento», ovvero con modalità particolarmente invasive della sfera personale del detenuto, rispetto alle quali, del tutto condivisibilmente, la giurisprudenza ha affermato il principio di stretta necessità, subordinandone il ricorso alla indisponibilità di strumenti alternativi, nella specie, invece, utilizzati. 4.2.3. Nel caso in esame, peraltro, a seguito delle disposizioni della direzione che avevano autorizzato l'esecuzione della perquisizione con modalità differenti da quelle lamentate, veniva, ormai, itìrilievo non già il profilo del presunto carattere degradante della perquisizione con alzata di piedi, quanto l'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte del rifiuto del detenuto di collaborare. Nondimeno, essa deve ritenersi del tutto legittima, in quanto conseguente a condotte violative dei doveri del detenuto, secondo quanto in precedenza evidenziato. Ne consegue, conclusivamente, l'inammissibilità della relativa questione. 5. Venendo alle doglianze articolate con riferimento al reclamo n. 5, va premesso che lo stesso era originato dal trattenimento, da parte della direzione dell'istituto penitenziario, di una corrispondenza contenuta in un vaglia spedito dalla madre di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], attuato senza avvisare l'Autorità giudiziaria competente. 5.1. Secondo quanto dedotto dalla difesa, la procedura con cui è consentito ai familiari del detenuto di accreditare delle somme a suo beneficio sarebbe illegittima nella parte in cui si prevedrebbe, quale unica modalità, l'invio di un vaglia, senza la possibilità di procedere a bonifico bancario. Trattandosi di una disposizione dalla ratio non comprensibile, si sarebbe al cospetto di una limitazione che assumerebbe un carattere afflittivo supplementare, non giustificato dalla funzione del regime differenziato e, dunque, non compatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost., tanto più che la procedura per l'accredito del vaglia sarebbe particolarmente farraginosa, protraendosi i tempi di consegna per circa tre settimane. Né potrebbe richiamarsi, al riguardo, l'art. 41 -bis, comma 2 -quater, lett. e, Ord. pen., il quale prevede soltanto la «limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno», dovendo in ogni caso la previsione legislativa essere attuata soltanto attraverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato e non attraverso una circolare. Quanto, poi, alle comunicazioni del mittente contenute nel vaglia, anche in questo caso il mancato inoltro sarebbe potuto avvenire soltanto a seguito di un atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge, trattandosi in ogni caso di «res di cui abbia disponibilità l'amministrazione carceraria» (così Sez. U, n. 28997 del 19/4/2012, Pasqua, in motivazione). 5.2. L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c), Ord. pen. stabilisce che «la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno». Detta disposizione, dunque, riconosce all'Amministrazione penitenziaria la possibilità di determinare, oltre al quantum delle somme di cui è consentito l'ingresso in istituto, anche le forme di acquisizione della disponibilità delle stesse, cui corrisponde, del resto, la necessità di organizzare, destinando a essi le relative risorse, i servizi interni del carcere deputati ai relativi adempimenti. E a fronte di un siffatto potere di auto-organizzazione dell'Amministrazione, involgente scelte che presuppongono anche l'esercizio dei poteri di spesa, non appare ravvisabile alcuna lesione di diritti soggettivi del detenuto, attenendo le relative disposizioni alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di ricevere le somme di denaro dall'esterno del carcere. Quanto, poi, al profilo inerente al trattenimento della corrispondenza, asseritamente illegittimo, va condivisa la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, a partire dall'ovvia considerazione secondo cui la consegna della corrispondenza, in specie per i detenuti sottoposti al regime differenziato, è sottoposta a uno specifico statuto, di tal che la stessa non può essere surrettiziamente veicolata attraverso strumenti impropri, come nel caso dell'inserimento di contenuti comunicativi all'interno di un vaglia postale. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza del relativo motivo di ricorso. 6. Infondato è anche il motivo di ricorso relativo al reclamo n. 6, concernente la richiesta di disapplicazione dell'art. 16.3, comma 3, della Circolare D.A.P., che disciplina le modalità di esecuzione dei colloqui telefonici con i difensori dei detenuti sottoposti al regime differenziato, stabilendo che gli stessi debbano recarsi in un istituto penitenziario prossimo al domicilio o al luogo dove esercitano l'attività forense; disciplina che violerebbe il diritto di difesa in considerazione delle lunghe attese cui il difensore sarebbe costretto una volta giunto presso l'istituto penitenziario.6.1. Secondo il ricorrente la norma secondaria contrasterebbe con l'art. 41- bis, comma 2-quater, lett. b), ultimo periodo, secondo il quale «le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori», nonché con la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, secondo cui «gli appartenenti ad un ordine professionale (quello degli avvocati) sono tenuti al rispetto del codice deontologico nello specifico campo dei rapporti con la giustizia e sottoposti alla vigilanza disciplinare dell'ordine di appartenenza (...) l'eventualità che dette persone, legate al detenuto da un rapporto di prestazione d'opera professionale, si prestino a fungere da tramite tra il medesimo e gli altri membri dell'organizzazione criminale, se non può essere certamente esclusa a priori, neppure può essere assunta ad una regola di esperienza, tradotta in un enunciato normativo». Sotto altro profilo, si opina che la disciplina in questione violerebbe l'art. 3 Cost. sotto il profilo della sua irragionevolezza, atteso che, mentre i colloqui visivi con i difensori verrebbero svolti con modalità diverse da quelle visivtcon i familiari, non si comprenderebbe perché, invece, per i colloqui telefonici, disciplinati dalla medesima disposizione, le modalità debbano essere identiche; tanto più che, comunque, il difensore può ricevere e inviare corrispondenza sottratta al visto di censura. 6.2. Osserva il Collegio che l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., nel disciplinare la materia dei colloqui, limita il diritto riconosciuto, in via generale, dall'art. 18 Ord. pen. a ciascun detenuto, individuando un regime più restrittivo quanto al numero dei colloqui, alla loro frequenza temporale, ai locali nei quali debbono essere effettuati, alle persone con le quali essi possono svolgersi e ai controlli cui sono assoggettati. Tali restrizioni, però, non riguardano i colloqui con i difensori, fatta comunque salva la possibilità che la normativa secondaria stabilisca particolari modalità di svolgimento dei colloqui con costoro, purché le medesime non ripropongano i limiti numerici previsti per i colloqui con i familiari, i conviventi e le terze persone. Nel caso di specie, detta disciplina è stata dettata, anche per il difensore, dall'art. 16.3, circolare D.A.P., la quale prescrive, come detto, che il colloquio telefonico debba avvenire presso il più vicino istituto penitenziario, onde consentire di determinare «l'esatta identità dell'interlocutore». E' questa una previsione conforme al generale canone della ragionevolezza delle restrizioni, atteso che l'esigenza di identificare il soggetto ammesso al colloquio ben potrebbe essere elusa presso lo studio del difensore, il quale, come osservato dal Tribunale di sorveglianza, «potrebbe essere sottoposto a violenza o minaccia nel corso della telefonata per lasciare posto ad un soggetto terzo non avente titolo alla conversazione». Dunque, il fatto che, in conseguenza del descritto assetto regolativo, l'esercizio del diritto di difesa sia reso meno fluido, appare pienamente giustificato dall'esigenza di «impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà», in conformità dei principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui al decremento di tutela di un diritto fondamentale deve fare necessario riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango (cfr. Corte cost., sentenza n. 143 del 2013). 7. Con il reclamo n. 7, il detenuto aveva lamentato sia la «farraginosità» delle procedure previste per la ricezione di generi e di oggetti da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato rispetto ai detenuti ordinari e, in particolare, la previsione del parere della D.D.A., suscettibile di determinare un significativo rallentamento nella consegna; sia l'illegittimo trattenimento della corrispondenza contenuta nel pacco che, nel caso specifico, era stato sottoposto a controllo. 7.1. Con il ricorso, la difesa evidenzia la necessità, per un verso, che eventuali limitazioni siano espressamente contenute nel decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato; e, per altro verso, che le regole di quest'ultimo siano sempre riconducibili alle esigenze di ordine e sicurezza. E, per quanto riguarda la corrispondenza, sottolinea come l'art. 15 Cost. preveda la doppia riserva di legge e di giurisdizione, laddove nel caso in esame il trattenimento sarebbe stato deciso dalla sola autorità amministrativa. In ultimo, in merito alla doglianza relativa all'impossibilità di invio di pacchi a terza persona, si richiama l'orientamento di legittimità secondo cui «non è ravvisabile alcuna norma espressa o principio generale che precluda al detenuto di sottoporre al tribunale di sorveglianza questioni che non abbiano costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza» (Sez. 5, n. 42625 del 12/7/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274053-01). 7.2. Osserva il Collegio che la limitazione alla ricezione di pacchi prevista dalla circolare del D.A.P. 2 ottobre 2017 relativa alla disciplina applicabile ai detenuti sottoposti al regime differenziato appare conforme alle indicazioni dell'art. 41-bis Ord. pen., che, al comma 2-quater, lett. G.), c:onsente, appunto, la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; oggetti tra cui, ovviamente, rientrano anche i pacchi (così Sez. 1, n, 5523 del 9/1/2004, Aparo, Rv. 226959-01; Sez. 1, n. 37334 del :26/9/2007, Armento, in motivazione). Né può ritenersi distonica, rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza, la previsione di una procedura di controllo ad opera della D.D.A., secondo quanto stabilito dall'art. 20, secondo comma, della menzionata circolare; controllo che, anzi, appare perfettamente funzionale agli scopi della disciplina differenziata, pur a costo di inevitabili allungamenti nei tempi di consegna degli oggetti, che però non configurano alcuna violazione dei diritti del detenuto, ma, eventualmente, una situazione di mero disagio, giuridicamente non significativa. Quanto, poi, alla questione della consecina della corrispondenza, appare del tutto corretta la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, posto che la decisione, da parte del mittente, di inserirla all'interno del pacco, ha determinato la necessità di sottoporla al medesimo regime di controlli, quanto alla identificazione del mittente, previsti per quest'ultima categoria di oggetti, salve, ovviamente, le guarentigie specifiche in punto di disciplina del trattenimento una volta eseguito, secondo le regole specifiche previste per il regime differenziato, il visto di censura. Alla luce di quanto precede, il presente motivo di doglianza deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. 8. Inammissibile è il ricorso proposto con riferimento al reclamo n. 9, avente ad oggetto il decreto n. 2020/1370 del 21/4/2020, con cui era stato dichiarato non doversi procedere in relazione alla richiesta di inserire nel modello 72 le buste da lettera di dimensioni medie, atteso che la Direzione dell'istituto aveva accolto la richiesta del detenuto, autorizzandolo ad acquistarle. Una decisione che [OSCURATO:PERSONA] aveva, però, impugnato davanti al Tribunale di sorveglianza, lamentando che la Direzione non avesse affatto provveduto nel senso indicato. 8.1. Secondo quanto dedotto in ricorso, in realtà la Direzione non avrebbe autorizzato il detenuto ad acquistare le buste da lettera richieste, secondo quanto sostenuto dall'interessato e mai smentito dall'Amministrazione penitenziaria. E dall'impossibilità, per [OSCURATO:PERSONA], di procedere all'acquisto, deriverebbe un vulnus al suo diritto di difesa. 8.2. Rileva il Collegio che le deduzioni difensive sono state smentite «in fatto», dal momento che, come riportato nell'ordinanza impugnata, la direzione dell'istituto, come confermato nella missiva del 19/8/2020, ha messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] le buste di grandezza media che il detenuto aveva richiesto. Ne consegue, dunque, la inammissibilità della censura per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 9. Ad analoga conclusione deve, poi, pervenirsi con riferimento al reclamo n. 10, con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamentava l'illegittimo diniego opposto dalla direzione di istituto alla sua richiesta di acquistare, a proprie spese, una mascherina sterilizzata per difendersi dal covid-19. In proposito, il ricorso ha evidenziato che il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il reclamo sul presupposto che il detenuto fosse stato successivamente autorizzato all'acquisto, non si sarebbe, tuttavia, pronunciato sulla integrazione del reclamo, relativa alla richiesta di restituzione di un fazzoletto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], da lui utilizzato in luogo della mascherina e sequestratogli in quanto «oggetto non consentito». Premesso che anche in questo caso il detenuto non aveva interesse alla proposizione del reclamo in quanto, nelle more, era stato autorizzato dalla direzione di istituto al richiesto acquisto delle mascherine, deve osservarsi che con l'integrazione del reclamo il detenuto aveva, in realtà, introdotto un fatto nuovo, O"' non sottoposto al vaglio del primo Giudice e che, per tale motivo, il Tribunale ha correttamente ritenuto non potesse essere dedotto, per la prima volta, in sede di impugnazione, onde preservare il diritto dell'Amministrazione al doppio grado di giurisdizione di merito. Ne consegue l'inammissibilità anche del presente motivo di censura. 10. Con il reclamo n. 11, [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato, assumendone la non veridicità, l'affermazione del Magistrato di sorveglianza secondo cui il detenuto avrebbe sempre potuto visionare l'elenco dei libri disponibili nella biblioteca centrale della Casa circondariale di Tolmezzo; e si era doluto che, secondo quanto ammesso dalla stessa direzione dell'istituto penitenziario, gli venisse impedito di accedere alla biblioteca sul presupposto che ciò fosse vietato dalla circolare del D.A.P. in materia di trattamento differenziato. Indi, una volta proposto il reclamo, con una successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato che la direzione rifiutasse di consegnare i testi che non presentavano caratteristiche compatibili con le esigenze proprie del regime di cui all'art. 41 -bis. In sede di ricorso, il detenuto ha, poi, lamentato che la mancata consegna fosse stata motivata con il fatto che il volume presentava «appunti, sottolineature, evidenziature, ecc.», benché per tre volte la consegna del volume in questione fosse stata negata sul presupposto che lo stesso fosse in uso ad altro detenuto e benché la circostanza non fosse credibile, dato che i libri venivano controllati prima e dopo l'uso da parte dei detenuti. 10.1. La censura è manifestamente infondata. Quanto all'elenco dei libri disponibili, esso è stato consegnato al detenuto, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, sicché difetta un reale interesse a coltivare l'impugnazione sul punto. Quanto, invece, al rifiuto dell'Amministrazione di consentire al detenuto di ottenere il prestito di un libro recante delle sottolineature, lo stesso è pienamente giustificato dalle esigenze sottese al regime differenziato, volto a impedire forme di indebita comunicazione tra detenuti non ammessi alla socialità in comune. Del tutto generica è sul punto, l'affermazione secondo cui i libri non potrebbero recare alcuna sottolineatura in ragione del controllo cui vengono sottoposti, tenuto conto del fatto che, come riconosciuto dallo stesso detenuto, l'Amministrazione pretende il risarcimento da parte dei soggetti ammessi al prestito nel caso in cui i libri presentino sottolineature; con ciò, all'evidenza, riconoscendosi come la presenza indebiti/ di segnature o glosse sul testo costituisca una evenienza tutt'altro che improbabile. 11. Con il reclamo n. 12, avente ad oggetto il decreto n. 2020/404 del Magistrato di sorveglianza di Udine in data :1.5/4/2020, [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto J/- la disapplicazione dell'art. 7.1 della circolare del D.A.P. in data 2 ottobre 2017, nella parte in cui essa consente che la ricezione di denaro da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato possa avere luogo esclusivamente a mezzo vaglia o con deposito diretto in occasione dei colloqui visivi. Il Tribunale, nel confermare la correttezza della relativa decisione, ha fatto rinvio alle motivazioni già espresse in relazione al reclamo sub 5). E il ricorso, nel rappresentare l'illegittimità per violazione di legge dell'ordinanza, si è anch'esso richiamato agli stessi argomenti già dedotti con riferimento all'impugnazione relativa al suddetto reclamo, evidenziando come il Tribunale di sorveglianza di Trieste abbia riconosciuto che «non appaiono chiari i motivi del divieto (...) di ricevere somme di denaro mediante bonifico bancario». 11.1. Osserva, sul punto, il Collegio che, come già rilevato con riferimento al reclamo sub 5 (v. supra § 5 del «considerato in diritto»), la modalità di ricezione delle somme dai detenuti,sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen, può essere legittimamente individuata dall'Amministrazione penitenziaria nell'ambito dell'esercizio dei poteri di auto-organizzazione alla stessa riconosciuti, stabilendo il comma 2-quater, lett. c), dell'articolo in parola che «la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede (...) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno»; sicché, nella specie, non può essere ravvisata alcuna lesione del diritto del detenuto, essendosi al cospetto di censure che attengono alla determinazione delle modalità del suo esercizio, senza intaccare il nucleo essenziale della situazione giuridica soggettiva. In ogni caso, va evidenziato come la censura non corrisponda a un interesse concreto e attuale del detenuto il quale, nel caso che aveva dato origine al reclamo, era stato autorizzato dalla direzione a ricevere un bonifico on line in conformità delle disposizioni che avevano previsto tale forma di invio di denaro nel periodo dell'emergenza pandemica. Ne consegue, in conclusione, l'infondatezza del presente motivo di censura. 12. Con il reclamo n. 13, la difesa aveva impugnato il decreto n. 2020/1269 del 10/4/2020, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato una serie di censure prospettate in relazione alle disposizioni della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 che prevedono la consegna al mattino e il ritiro alla sera degli oggetti per cuocere i cibi e, in particolare, sotto il profilo del mancato rispetto delle norme igieniche dettate per circoscrivere il rischio di contagio da covid-19. Ciò in quanto il personale di polizia avrebbe indossato le mascherine lasciando le narici scoperte, mentre i guanti indossati dagli operatori non avrebbero garantito adeguata protezione; e il ritiro degli oggetti necessari a cuocere i cibi sarebbe divenuto illegittimo a seguito della sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale.12.1. Con il ricorso, la difesa evidenzia : che, avendo la Corte costituzionale equiparato, con la sentenza n. 186 del 2018, i detenuti in regime speciale a quelli in regime ordinario, i primi potrebbero potere cucinare alle stesse condizioni sei secondi; che la direzione dell'istituto avrebbe dovuto dimostrare come il diritto alla salute del detenuto non fosse messo in pericolo dalla circostanza che gli oggetti necessari alla cottura dei cibi e gli altri oggetti personali venissero consegnati e prelevati secondo quanto previsto dall'art. 6 della circolare del D.A.P., alla luce del principio di inversione dell'onere della prova riguardante la materia penitenziaria; che nel giustificare l'uso improprio di taluno degli oggetti in questione da parte di un detenuto, il Tribunale avrebbe confuso il regime differenziato con quello di sorveglianza particolare; che i detenuti sottoposti al primo sarebbero assoggettati a perquisizioni e monitoraggi continui e sarebbero, comunque, in possesso di ben altri oggetti idonei ad essere trasformati in armi; che la possibilità «procedere a scambi non consentiti», oltre a essere inconferente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020 che oramai li permette, sarebbe pretestuosa, atteso che gli scambi potrebbero essere effettuati di giorno, mentre i blindati sono aperti e non già di sera, quando, invece, essi sono chiusi. 12.2. Le censure difensive sono inammissibili in quanto manifestamente infondate. Va premesso che l'art. 6 della circolare del D.A.P. prevede che gli oggetti di cui è consentito il possesso temporaneo vengano «consegnati» alle ore 7.00. Il termine utilizzato sta, dunque, a significare che l'operazione deve essere effettuata da parte del personale, il quale deve, pertanto, mantenere il controllo degli oggetti in possesso dei detenuti. Come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018 appare del tutto inconferente, essendosi la stessa limitata ad affermare la legittimità della cottura dei cibi, senza nulla dire in ordine ai profili che attengono all'utilizzo degli strumenti necessari per provvedervi. Sotto altro profilo, meramente ipotetica è l'affermazione difensiva secondo cui il diritto alla salute sia leso o messo in pericolo dal fatto che gli oggetti necessari alla cottura dei cibi e gli altri oggetti personali Vengano consegnati con le modalità e con le cadenze previste dall'art. 6 della circolare del D.A.P. Né può sostenersi che le stesse siano del tutto irragionevoli, essendovi, invece, una stretta connessione tra le esigenze di stretto controllo proprie del regime differenziato e la previsione di modalità quotidiantdi consegna e di ritiro degli strumenti in parola. 13. Con il reclamo n. 14, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato l'ordinanza n. 2020/385 del Magistrato di sorveglianza, che, in data 8/4/2020, aveva respinto il reclamo con cui il detenuto lamentava che gli operatori penitenziari avessero apposto il timbro del visto di censura su una missiva proveniente dal Garante regionale dei diritti dei detenuti, sottolineando che quest'ultimo non aveva adottato modalità di spedizione idonee ad evitare l'apertura della busta. Secondo il Tribunale, tuttavia, doveva comunque ravvisarsi un profilo di illegittimità nel comportamento dell'Amministrazione, consistente nella mancata osservanza del comma 7 dell'art. 18 -ter Ord. pen., secondo cui, nei casi previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo e, dunque, quando si proceda al «controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima», «l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato». Ciò che, pertanto, avrebbe determinato una piana violazione del diritto alla riservatezza della corrispondenza tutelato dal comma 2 dell'art. 18 -ter Ord. pen., senza che rilevasse il carattere, doloso o colposo, della condotta di inosservanza. Tuttavia, considerata l'insussistenza dell'attualità del pregiudizio richiesto dall'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., doveva concludersi per il rigetto del reclamo, non potendo l'eventuale provvedimento giurisdizionale far sì che la lesione non fosse mai avvenuta. 13.1. Con il ricorso, la difesa deduce che il Collegio avrebbe dovuto accogliere il reclamo in considerazione della avvenuta violazione del diritto alla riservatezza della corrispondenza, riconosciuta dallo stesso Tribunale. Sotto altro profilo, evidenzia come la presenza del timbro di censura sulla missiva dimostrerebbe che il suo contenuto era stato esaminato dal personale penitenziario e che, pertanto, nel caso in esame detto controllo vi era stato. 13.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che le argomentazioni difensive non consentono di pervenire all'annullamento, in parte qua, dell'ordinanza impugnata. E ciò non tanto in relazione al profilo relativo all'esistenza di un interesse a impugnare, atteso che, come correttamente osservato dal ricorrente, il controllo giurisdizionale sul comportamento dell'Amministrazione penitenziaria deve essere effettivo, in particolare quando si faccia questione della lesione di un bene, quale la libertà di corrispondenza, costituzionalmente tutelato ex art. 15 Cost., sicché esso non può dirsi inutile anche quando si sia prodotto un effetto irreversibile (cfr. Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 1, n. 22292 del 6/3/2018, Russo, in motivazione; Sez. 1, n. 44547 del 4/10/2019, Confessore, non massimata). In realtà, e la considerazione riveste un carattere assorbente, nel caso in esame, secondo quanto si evince dal tenore del provvedimento impugnato, la missiva trasmessa dal Garante regionale dei diritti dei detenuti riportava, come mittente, l'indicazione «Regione Autonoma del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] - Consiglio regionale», sicché il personale penitenziario non aveva potuto individuare l'effettivo mittente, come riconosciuto dallo stesso Tribunale (secondo il quale «non può non dubitarsi che l'operatore abbia illico et immediate avuto subitanea contezza che il mittente era un'autorità sottratta per legge all'applicazione dell'art. 18-ter Ord. pen.). Né potrebbe invocarsi, nella specie, la violazione dell'obbligo, contemplato dal comma 7 dell'art. 18 -ter, di procedere all'apertura della busta contenente la corrispondenza alla presenza del detenuto, atteso che tale disposizione concerne i casi, previsti dalla lett. c), del comma 1 dello stesso art. 18 -ter, ovvero quelli in cui si sia proceduto al «controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima». Infatti, nel caso qui in esame, invece, la corrispondenza, trattandosi di un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale, era soggetta a visto di censura, secondo la previsione del comma 2 -quater, lett. e), dell'art. 41-bis Ord. pen. 14. Con il reclamo n. 15, il detenuto aveva adito il Tribunale di sorveglianza avverso l'ordinanza n. 380/2020 del Magistrato di sorveglianza in data 8/4/2020 con il quale erano state respinte le doglianze del detenuto in ordine alla presunta pericolosità della finestra del corridoio, dovuta alla apertura delle sue ante di soli 90 gradi (ossia in perpendicolare). Con l'ordinanza qui impugnata il Collegio ha però respinto l'impugnazione, evidenziando l'assenza di qualsivoglia attuale e grave pregiudizio a beni costituzionalmente protetti prospettato nel primo reclamo. 14.1. Con il presente ricorso, la difesa del detenuto ribadisce la violazione dell'art. 13, quarto comma, Cost., che verrebbe in rilievo ogniqualvolta vi sia, come nella specie, una violenza fisica o morale dei detenuti, come nel caso in cui venga creata una "trappola", nella quale sarebbero rimaste offese anche le infermiere e lo stesso Magistrato di sorveglianza. Sotto altro profilo, ricorrerebbe una lesione sia del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., sia del diritto al trattamento rieducativo contemplato dall'ad 27, terzo comma, Cost., atteso che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2013, le limitazioni poste ai detenuti in regime differenziato, ove non gÈustificate dalle esigenze di ordine e di sicurezza che sono ad esso proprie, assumerebbero un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale. E che, nella specie, non vi fossero tali esigenze sarebbe stato dimostrato dal fatto che la visuale negata ad [OSCURATO:PERSONA] sarebbe concessa ad altri detenuti ristretti nella «sezione 41 -bis», secondo quanto prospettato dal detenuto e non confutato dall'Amministrazione penitenziaria. 14.2. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, avendo il Tribunale di sorveglianza adeguatamente motivato l'insussistenza, in fatto, della lamentata lesione dei diritti del detenuto. Quanto al divieto, di rango costituzionale, di qualunque violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, il provvedimento impugnato ha evidenziato come, dalle informazioni acquisite in fase istruttoria, fosse emerso che non si erano mai verificati casi di ferimento di nessun persona, anche perché le ante venivano chiuse durante i pochi minuti in cui i detenuti lavoranti provvedevano alla distribuzione del vitto o alla pulizia della sezione; ciò che imponeva, altresì, di escludere la prospettata lesione del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. Quanto, poi, alla lesione del diritto al trattamento rieducativo conseguente, in tesi, alla sottoposizione a limitazioni non giustificate dal regime differenziato, va sottolineata la manifesta infondatezza della relativa doglianza, dal momento che, secondo quanto puntualmente messo in luce dai Giudici di merito, l'apertura delle ante delle finestre era giustificate( proprio da esigenze di sicurezza, correlate alla necessità di schermare un'area dell'istituto interessata dal passato di detenuti ed operatori, impedendo in questo modo ai soggetti ristretti nelle camere detentive prospicienti di poterne seguire i movimenti. Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza del presente motivo di doglianza. 15. Con il reclamo n. 18, il detenuto aveva impugnato il decreto n. 2020/1351 in data 21/4/2020 con cui il Magistrato di sorveglianza, qualificato il reclamo come generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., aveva ritenuto infondate le doglianze del detenuto relativamente alle lamentate modalità di esecuzione della battitura delle inferriate, compiuta da personale di polizia penitenziaria il quale indossava una mascherina che copriva solo la bocca e non il naso e che avrebbe «formato un assembramento vietato dalla legge». 15.1. In sede di ricorso per cassazione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come il provvedimento impugnato avrebbe eluso quando dedotto in sede di reclamo relativamente al mancato rispetto delle norme di prevenzione in materia di covid- 19, quali quelle sull'obbligo della mascherina e sul divieto di assembramento. Tale circostanza, invero, avrebbe dovuto ritenersi dimostrata, oltre che a partire dai filmati delle telecamere di sorveglianza, anche dalla mancata confutazione delle doglianze del detenuto da parte dell'Amministrazione, che avrebbe dovuto essere assunta dal primo Giudice come prova della loro fondatezza. Inoltre, la tesi del Tribunale, secondo cui l'obbligo di portare la mascherine e il divieto di assembramento, varrebbel,soltanto per i soggetti infetti, non avrebbe alcun fondamento normativo. 15.2. Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità originaria del reclamo in esame e, a seguire, del ricorso per cassazione. Come si ricava dalla lettura dell'ordinanza del Tribunale, il reclamo era stato originariamente qualificato, dal Magistrato di sorveglianza, come generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., atteso che, nell'esposto, [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto alcuna lesione del diritto alla salute, limitandosi a sollecitare che la battitura venisse effettuata quando i detenuti erano al passeggio. Pertanto, il reclamo non era suscettibile di essere oggetto di impugnazione di merito davanti al Tribunale, né di ulteriore impugnazione in sede di legittimità (Sez. 1, n. 28258 del 9/4/2021, Gallico, Rv. 281998-01; Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, in motivazione, Sez. 7, n. 5315 del 20/9/2013, dep. . 2014, Antonov, Rv. 258101-01). In ogni 'caso, come evidenziato nel provvedimento impugnato, nella specie doveva escludersi qualunque concreta lesione del diritto alla salute, non essendo emerso da alcuno specifico dato istruttorio che nessuno dei soggetti coinvolti nelle operazioni di battitura fosse portatore del virus e dovendo anzi ragionevolmente escludersi una siffatta evenienza in considerazione delle attente procedure di controllo cui il personale di polizia penitenziaria viene ordinariamente sottoposto all'ingresso in carcere. Su tali argomentazioni, invero, il ricorso non si confronta in alcun modo, sicché il ricorso sarebbe stato, comunque, inammissibile in quanto aspecifico. 16. Con il reclamo n. 19, la difesa aveva impugnato il decreto n. 1084/2020 del Magistrato di sorveglianza in data 18/3/2020 che aveva disposto la proroga, per la durata di 3 mesi, della sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza telegrafica ed epistolare, in partenza e in arrivo, nonostante che il precedente provvedimento fosse già scaduto. In sede di ricorso per cassazione, la difesa ha ribadito il dato, pacifico, che il Magistrato di sorveglianza abbia adottato il provvedimento di proroga in data 18/3/2020, ovvero 4 giorni dopo la scadenza dell'efficacia/validità del precedente. Per tale ragione, secondo la difesa, dovrebbe ritenersi o che il nuovo decreto sia stato applicato per soli 2 mesi e 26 giorni, dal 18/3/2020 al 14/6/2020, dichiarando l'illegittimità del visto di controllo per i giorni del 14, 15, 16 e 17/3/2020; oppure dovrebbe ritenersi che esso sia stato adottato illegittimamente, non consentendo l'art. 18 Ord. pen. la possibilità di una soluzione temporale tra la scadenza del termine di efficacia del decreto prorogato e l'adozione del nuovo provvedimento. 16.1. L'art. 18 Ord. pen., come del resto r:irospettato dalla difesa, non consente che possa esservi alcuna soluzione temporale tra la scadenza del termine di efficacia del decreto e l'adozione del provvedimento di proroga. Pertanto, come correttamente sottolineato dal Tribunale di sorveglianza, una volta scaduto, il 14/3/2020, il termine di efficacia del primo decreto, l'eventuale la sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza nei giorni compresi tra il 14/3/2020 e il 17/3/2020 sarebbe stata illegittima. Tuttavia, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, il detenuto nulla ha eccepito al riguardo in sede di reclamo, sicché le odierne doglianze sono, chiaramente, tardive.Quanto al periodo successivo, come precisato dal Tribunale di sorveglianza, il provvedimento adottato il 18/3/2020 non ha disposto alcuna proroga, ma ha operato una nuova sottoposizione al visto di censura, richiamando le considerazioni sulla scorta delle quali era stato dispostoviT precedente decreto e stabilendo un nuovo termine di scadenza, individuato nel 14/6/2020. Ne consegue, conclusivamente, l'inammissibilità del relativo motivo di doglianza. 17. Con il reclamo n. 26, [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il decreto n. 2020/1544 del 14/5/2020, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avente a oggetto il rigetto della richiesta di non recarsi in furgone nell'aula predisposta per il video- collegamento in vista della partecipazione alle udienze; richiesta motivata sul fatto che il mezzo fosse «potenzialmente infetto», A sostegno del reclamo, il detenuto aveva dedotto che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la direzione dell'istituto non aveva affatto provveduto alla sanificazione dei mezzi di trasporto, citando un episodio in cui il furgone aveva effettuato diversi viaggi senza che vi si fosse fatto luogo. A sostegno dell'odierno ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ribadisce la mancata sanificazione dei mezzi per la traduzione dei detenuti; circostanza che sarebbe provata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. In ogni caso, si contesta che, nel caso del ricorrente, la traduzione dovesse essere effettuata con il furgone, considerato che non vi sarebbe stato alcun pericolo di fuga, secondo quanto ritenuto dalla stessa Autorità giudiziaria con decisione allegata secondo il canone dell'autosufficienza. 17.1. Osserva il Collegio che, a prescindere dagli obblighi di sanificazione dei mezzi previsti, in termini generali, dalla normativa per la prevenzione del covid- 19, gravanti anche sull'Amministrazione penitenziaria, il ricorso è, comunque, generico nel lamentare un pregiudizio grave ai diritti del detenuto e, in particolare, al diritto alla salute. Infatti, come già evidenziato con riferimento al reclamo sub 18, non è possibile sostenere, se non in termini del tutto ipotetici, che, nella specie, vi fosse una situazione di effettivo pericolo, considerato, quanto al personale, che Io stesso veniva sottoposto, secondo quanto emerge dai provvedimenti di merito, ad accurati controlli all'ingresso della struttura penitenziaria; e che, quanto ai detenuti, nessun concreto elemento di fatto è emerso a conferma dell'esistenza di focolai infettivi in grado di determinare, per effetto della mancata sanificazione, una situazione di rischio effettivo per la salute del ricorrente. Né appare significativa la circostanza dedotta dal detenuto a integrazione del reclamo, ovvero che talune certificazioni mediche avrebbero consigliato, per quanto possibile, l'uso di un mezzo più ampio dell'Amministrazione, considerato che il lieve malessere accusato dall'interessato al rientro da una videoconferenza non poteva ritenersi idoneo a configurare, per la contenuta i
Decreto Cassazione n. 46021/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris