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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36496/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 2 febbraio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto in termini di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.), risulta fondato su censure in punto di fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità; Considerato, in ogni caso, che la doglianza appare meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 628, co. 3 nn. 1 e 3 bis, cod. pen. appare manifestamente infondato, oltre che reiterativo di questioni già correttamente trattate nella decisione impugnata a pagina 4; Considerato, infine, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce, peraltro del tutto genericamente, un'errata determinazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito comminato la suddetta pena accessoria in conformità con il disposto di cui all'art. 29 cod. pen., trattandosi di condanna alla pena di anni 5 di reclusione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 2 febbraio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto in termini di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.), risulta fondato su censure in punto di fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità; Considerato, in ogni caso, che la doglianza appare meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 628, co. 3 nn. 1 e 3 bis, cod. pen. appare manifestamente infondato, oltre che reiterativo di questioni già correttamente trattate nella decisione impugnata a pagina 4; Considerato, infine, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce, peraltro del tutto genericamente, un'errata determinazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito comminato la suddetta pena accessoria in conformità con il disposto di cui all'art. 29 cod. pen., trattandosi di condanna alla pena di anni 5 di reclusione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36496/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris