CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 22431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 18717-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; ; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA]’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 77/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 18/03/2017R.G.N. 57/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza [OSCURATO:PERSONA] docente Reiterazione contratto a termine Inammissibilità ricorso R.G.N.18717/2017 Cron. Rep. Ud.11/05/2022 PU dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. RITA SANLORENZOvisto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Campobasso ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché dall’[OSCURATO:PERSONA] per il Molise avverso la sentenza del Tribunale di Larino che, secondo quanto si legge nella sentenza qui impugnata, aveva accolto parzialmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, accertata l’illegittimità dei termini apposti alle supplenze annuali conferite all’appellata, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno, quantificato in 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonché a corrispondere il medesimo trattamento stipendiale previsto per gli assunti a tempo indeterminato e legato all’anzianità di servizio. 2. La Corte territoriale ha richiamato i principi di diritto affermati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 ed ha rilevato che, escluso il periodo antecedente all’entrata in vigore della direttiva 1999/70/Ce, la Gallo era stata destinataria di sole due supplenze di durata annuale, decorrenti rispettivamente dal 1° settembre 2009 e dal 1° settembre 2010, sicché la reiterazione, non protrattasi per oltre 36 mesisu posti dell’organico di diritto, non poteva essere ritenuta abusiva. 3. Il giudice d’appello ha ritenuto infondata anche la domanda volta ad ottenere le differenze retributive e ha rilevato che la disciplina del riconoscimento del servizio per ruolo si giustifica in ragione del mancato superamento del concorso pubblico e della discontinuità dell’attività di insegnamento. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese, con controricorso, il solo Ministero mentre è rimasto intimato l’[OSCURATO:PERSONA]. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n.137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l’inammissibilità del ricorso. 5. Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ. e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere «presumibilmente operato un’impropria trasposizione nella sentenza oggetto della presente impugnativa di una decisione pronunciata per controversia estranea a quella che ci occupa». Deduce di non avere mai domandato differenze retributive a titolo di progressione economica stipendiali e aggiunge di avere dimostrato, attraverso la produzione documentale, di essere stata assunta quale docente di religione cattolica dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell’anno successivo, senza soluzione di continuità, a decorrere dall’anno scolastico 1994/1995. Aggiunge che il giudice d’appello ha del tutto omesso la valutazione degli atti depositati ed ha anche violato il principio di non contestazione, atteso che il Ministero nel costituirsi in giudizio non aveva contestato le circostanze allegate nell’atto introduttivo. 2. La seconda censura addebita alla sentenza gravata la violazione degli artt. 416 e 345 cod. proc. civ. nonché «dei principi in materia di esistenza di un atto amministrativo e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/93». Deduce che del tutto irritualmente il Ministero aveva prodotto in appello il documento sul quale la Corte ha fondato la decisione, ossia un «curriculum giuridico», privo di sottoscrizione e riportante dati non rispondenti al vero. 3. E’ fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Ministero. I motivi sono entrambi incentratisu presupposti fattuali che non sono quelli che si leggono nella sentenza impugnata, la quale non fa menzione dell’insegnamento della religione cattolica e richiama la distinzione fra le diverse tipologie di supplenze previste dall’art. 4 della legge n. 124/1999, disposizione, questa, non applicabile agli insegnanti di religione,il cui rapporto è disciplinato dall’art. 309 del d.lgs. n. 297/1994 e dalla legge n. 186/2003. Ilricorso non individua gli errores in procedendo e in iudicando nel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa nel pronunciare su una domanda non proposta (quella di riconoscimento della progressione stipendiale) e nell’applicare all’unica domanda formulata (quella inerente all’illegittima reiterazione del contratto atempo determinato) principi di diritto affermati in relazione ad altra categoria di personale ed è inoltrecarente del requisito imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. perché, nell’assumere che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso la lettura degli atti processuali e della documentazione prodotta, non fornisce alcuna indicazione in merito alla localizzazione dei documenti posti a fondamento delle censure e si limita a rinviare per relationemagli atti di causa, neppure elencati in calce al ricorso che contiene il generico rinvio ai «fascicoli di parte delle precedenti due fasi di giudizio». 3.1.Il richiamato art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto e tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., per cui si può ritenere soddisfatta, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante il deposito di quest’ultimo, ma a condizione che nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato depositato e si indichi la sede in cui il documento è rinvenibile (Cass. n. 27475/2017). 3.2. La recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia, ha escluso che l ’onere di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze e di valutarne la fondatezza sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105).Le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ma hanno ribadito che occorre comunque la «puntuale indicazione» del contenuto degli atti richiamati e la «specifica segnalazione» della loro presenza negli atti del giudizio di merito. 3.3. Nel caso di specie l’atto, che non rispetta neppure le forme indicate nel protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense del 17 dicembre 2015 citato dalla Corte EDU (punto 2: nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6, del CPC), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; punto 4 : siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, del CPC, gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso), è formato con modalità non dissimili da quelle in ragione delle quali la citata pronuncia Succi ed altricontro Italia ha escluso, nei punti da 103 a 105, che la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione avesse comportato violazione dell’art. 6 della Convenzione (si legge al punto 103: che, secondo la giurisprudenza interna non contestata su questo punto, i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o a documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto salvaguardando le risorse disponibili). 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma1-bis, se dovuto Roma, co