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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 17434/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37290/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1361/2019 depositata il26/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Brescia ha respinto l’appello di esso ricorrente contro la decisione di primo grado con cui, da un lato, era stata rigettata la domanda proposta da esso ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -gli ultimi due divenuti, in corso di causa, eredi del primo-, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -quest’ultimo divenuto, in corso di causa, erede della Coraggio- e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], per far accertare che i convenuti non avevano servitù di parcheggio né di elettrodotto sul tratto di strada in continuità con la [OSCURATO:PERSONA], in Brescia, venduto al ricorrente dal [OSCURATO:PERSONA], con atto notarile del 12 luglio 2007 e, dall’altro lato, era stata accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della natura “consorziale” della strada e quindi della appartenenza della strada in comune a tutti “i proprietari latistanti”.

La Corte di Appello ha motivato il rigetto sul rilievo che il ricorrente non aveva provato di essere proprietario del tratto di strada in questione: come già evidenziato dal primo giudice, il contratto di acquisto non era sufficiente; il CTU, nominato in primo grado, aveva accertato che il tratto di strada era “una diramazione in salita verso nord ovest della centrale [OSCURATO:PERSONA] della quale conserva il norme e la progressione dei numeri civici indicando che essa ha tutte le caratteristiche di una comune strada di città essendo completamente asfaltata, avendo una larghezza che consente il passaggio di due autovetture contemporaneamente, essendo dotata nel lato est di un marciapiede oltre ad essere totalmente urbanizzata con fognature e pubblica illuminazione”; il Seminario vescovile, con atti antecedenti a quello stipulato con il Piccinelli, aveva venduto a terzi terreni frontistanti il tratto di strada de quo indicando il tratto di strada non come di sua proprietà ma come “strada consorziale che sbocca sulla via Piamarta”; nel contratto di vendita stipulato con il Piccinelli il Seminario non aveva indicato il titolo di provenienza.

La Corte di Appello ha aggiunto che il Piccinelli non poteva fruire del regime di prova attenuato rispetto a chi agisce in rivendica in quanto tale regime “richiede che il soggetto si trovi nel possesso del bene” e che abbia acquistato il bene in forza di titolo valido e “regolare” mentre il Piccinelli aveva solo il “compossesso” del tratto di strada al pari di tutti gli altri frontisti e aveva un titolo caratterizzato da alcune “singolarità”: il titolo era in contrasto con le risultanze dei precedenti atti di vendita a terzi nei quali il bene era definito consortile e non di proprietà del Seminario; non indicava il titolo di provenienza del diritto del Seminario; conteneva la clausola -non giustificata da alcuna ragione concreta espressa- di esonero del notaio rogante dall’obbligo di effettuare verifiche sulla titolarità del bene da parte del Seminario.

La Corte di Appello ha ancora osservato che nessun rilievo potevano avere le deduzioni del Seminario utili alla tesi del Piccinelli, dato l’evidente interesse del Seminario a far prevalere quella tesi in modo da evitare le conseguenze del rigetto della domanda del Piccinelli sul rapporto contrattuale di vendita.

Infine la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda avanzata dal Piccinelli nei confronti del Seminario ai sensi dell’art. 1483 e, in subordine, dell’ art. 1484 c.c.

La Corte di Appello ha rilevato che nel contratto di vendita il Seminario e il Piccinelli avevano dichiarato che l’acquirente assumeva l’obbligo di rispettare “le servitù e i pesi esistenti sul bene”, che il Piccinelli era, al pari degli altri frontisti, proprietario della strada “ancorché non in via esclusiva”, che non si era “verificata alcuna evizione neppure parziale ma solo una mera specificazione del diritto effettivamente oggetto del trasferimento”.

2. il ricorso è avversato da [OSCURATO:PERSONA].

Gli altri soggetti originari convenuti o loro aventi causa sono rimasti intimati;

3. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono denunciati la violazione dell’art. 949 e dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione, rispettivamente, al n.3. e al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.

Viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe errato nell’escludere il ricorrente dal regime di prova più agevole di quello imposto per l’azione di rivendica, dando rilievo al fatto che il ricorrente non aveva il possesso esclusivo del tratto di strada de quo e al fatto che in altri contratti il Seminario aveva indicato il tratto di strada come “consortile” ed avrebbe altresì errato nell’omettere l’esame della circostanza dedotta dal Seminario nella comparsa di risposta per cui le altre parti avevano sempre riconosciuto che il Seminario era proprietario della strada e per cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dichiarato al Seminario l’interesse ad acquistare il medesimo tratto di strada;

2. con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione, rispettivamente, al n.5. e al n. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.

Viene nuovamente dedotto che la Corte di Appello avrebbe trascurato le risultanze della comparsa di costituzione del Seminario.

Viene poi dedotto che la Corte di Appello avrebbe ignorato una parte della relazione del CTU e una relazione di un CTU “in altro giudizio tra il Piccinelli e i sigg.

Mutti”, dalle quali sarebbe emerso che la strada in questione non era una strada consortile e non aveva mai fatto parte di alcun piano di lottizzazione approvato dal Comune di Brescia;

3. con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 1483 e, in subordine, dell’art. 1484 c.c., in relazione, al n.3. dell’art. 360, primo comma, c.p.c. per avere la Corte di Appello respinto la domanda di garanzia proposta dal ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA];

4. i primi due motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere esaminati in modo congiunto e vanno dichiarati infondati.

4.1. Va premesso che nell’azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché l’attore ha non già l'onere di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un valido titolo.

Una volta assolto tale onere spetta al convenuto provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (v., tra molte, Cass. Sez.2 - , Ordinanza n.1905 del 23/01/2023; Sez.2 - , Ordinanza n. 803 del 12/01/2022).

La Corte di Appello di Brescia si è attenuta a questi principi: contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha preteso una prova della proprietà più rigorosa del necessario e dunque non ha violato gli artt. 949 e 2697 c.c., ma ha evidenziato motivatamente che non vi erano elementi presuntivi sufficienti per ritenere dimostrato il diritto di proprietà del ricorrente sul tratto di strada in questione: il possesso della strada da parte del ricorrente non era diverso da quello degli altri frontisti; la parte di strada de qua era “una diramazione in salita verso nord ovest della centrale [OSCURATO:PERSONA] della quale conserva il nome e la progressione dei numeri civici … con le caratteristiche di una comune strada di città essendo completamente asfaltata, avendo una larghezza che consente il passaggio di due autovetture contemporaneamente, essendo dotata nel lato est di un marciapiede oltre ad essere totalmente urbanizzata con fognature e pubblica illuminazione”.

Né è ammissibile la censura mossa alla sentenza impugnata ai sensi del n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. per aver la Corte di Appello trascurato le risultanze della comparsa di risposta del Seminario o parti della CTU o affermazioni del CTU “in altra causa tra il Piccinelli e i sigg.ri Mutti”.

Al di là del fatto che la Corte di Appello si è fatta carico di esaminare le risultanze della comparsa del Seminario precisando che le stesse non erano attendibili in quanto provenienti dal soggetto che aveva convenienza a supportare la tesi del ricorrente e che dette risultanze erano in contrasto con quanto emergeva da precedenti atti di vendita conclusi dal Seminario con terzi; al di là del fatto che la Corte di Appello ha dato conto dei rilevanti accertamenti del CTU sulla situazione della strada e che non è evidente la decisività, rispetto alla prova della appartenenza della strada al Piccinelli, della affermazione del CTU e del CTU dell’ “altra causa” secondo cui -per quanto riportato dal ricorrente- la strada non sarebbe stata “consortile”, la denuncia ai sensi del n.5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. è inammissibile, a fronte di un doppio accertamento conforme dei giudici di primo e secondo grado, data la preclusione derivante dalla regola di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis);

5. il terzo motivo di ricorso è fondato.

La Corte di Appello (v. pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata) ha confermato l’accertamento del primo giudice per cui, sulla scorta dei rilievi peritali, la strada trasferita dal Seminario all’attore- ricorrente risultava essere una strada “consorziale” e non di proprietà esclusiv a del Seminario .

Nel contratto stipulato col Piccinelli il Seminario ha venduto la strada come propria.

In fattispecie simili, la Corte ha già avuto modo di affermare che la disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale si applica in caso di vendita di cosa parzialmente altrui ex art 1480 c.c. (v. tra molte, Cass. n.23343/2009; Cass. n.3994/1980; Cass. 40/1964; v. anche Cass. 21441/2022).

5.1. La Corte di Appello, negando al ricorrente il diritto di far valere la garanzia, èdunque incorsa in errore di diritto.

5.2. Il motivo va accolto per un nuovo esame sulla domanda di garanzia per evizione;

6. in conclusione, i primi due motivi di ricorso devono essere rigettati, il terzo motivo va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accoltoe la causa deve essere rinviata alla corte territoriale per la decisione sulla domanda di garanzia avanzata dal ricorrente nei confronti del Seminario;

7. il giudice del rinvio (che si individua nella Corte di Appello di Brescia in diversa composizione) procederà alla liquidazione delle spese dell’intero processo; PQM la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi , cassa la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37290/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1361/2019 depositata il26/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Brescia ha respinto l’appello di esso ricorrente contro la decisione di primo grado con cui, da un lato, era stata rigettata la domanda proposta da esso ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -gli ultimi due divenuti, in corso di causa, eredi del primo-, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -quest’ultimo divenuto, in corso di causa, erede della Coraggio- e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], per far accertare che i convenuti non avevano servitù di parcheggio né di elettrodotto sul tratto di strada in continuità con la [OSCURATO:PERSONA], in Brescia, venduto al ricorrente dal [OSCURATO:PERSONA], con atto notarile del 12 luglio 2007 e, dall’altro lato, era stata accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della natura “consorziale” della strada e quindi della appartenenza della strada in comune a tutti “i proprietari latistanti”. La Corte di Appello ha motivato il rigetto sul rilievo che il ricorrente non aveva provato di essere proprietario del tratto di strada in questione: come già evidenziato dal primo giudice, il contratto di acquisto non era sufficiente; il CTU, nominato in primo grado, aveva accertato che il tratto di strada era “una diramazione in salita verso nord ovest della centrale [OSCURATO:PERSONA] della quale conserva il norme e la progressione dei numeri civici indicando che essa ha tutte le caratteristiche di una comune strada di città essendo completamente asfaltata, avendo una larghezza che consente il passaggio di due autovetture contemporaneamente, essendo dotata nel lato est di un marciapiede oltre ad essere totalmente urbanizzata con fognature e pubblica illuminazione”; il Seminario vescovile, con atti antecedenti a quello stipulato con il Piccinelli, aveva venduto a terzi terreni frontistanti il tratto di strada de quo indicando il tratto di strada non come di sua proprietà ma come “strada consorziale che sbocca sulla via Piamarta”; nel contratto di vendita stipulato con il Piccinelli il Seminario non aveva indicato il titolo di provenienza. La Corte di Appello ha aggiunto che il Piccinelli non poteva fruire del regime di prova attenuato rispetto a chi agisce in rivendica in quanto tale regime “richiede che il soggetto si trovi nel possesso del bene” e che abbia acquistato il bene in forza di titolo valido e “regolare” mentre il Piccinelli aveva solo il “compossesso” del tratto di strada al pari di tutti gli altri frontisti e aveva un titolo caratterizzato da alcune “singolarità”: il titolo era in contrasto con le risultanze dei precedenti atti di vendita a terzi nei quali il bene era definito consortile e non di proprietà del Seminario; non indicava il titolo di provenienza del diritto del Seminario; conteneva la clausola -non giustificata da alcuna ragione concreta espressa- di esonero del notaio rogante dall’obbligo di effettuare verifiche sulla titolarità del bene da parte del Seminario. La Corte di Appello ha ancora osservato che nessun rilievo potevano avere le deduzioni del Seminario utili alla tesi del Piccinelli, dato l’evidente interesse del Seminario a far prevalere quella tesi in modo da evitare le conseguenze del rigetto della domanda del Piccinelli sul rapporto contrattuale di vendita. Infine la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda avanzata dal Piccinelli nei confronti del Seminario ai sensi dell’art. 1483 e, in subordine, dell’ art. 1484 c.c. La Corte di Appello ha rilevato che nel contratto di vendita il Seminario e il Piccinelli avevano dichiarato che l’acquirente assumeva l’obbligo di rispettare “le servitù e i pesi esistenti sul bene”, che il Piccinelli era, al pari degli altri frontisti, proprietario della strada “ancorché non in via esclusiva”, che non si era “verificata alcuna evizione neppure parziale ma solo una mera specificazione del diritto effettivamente oggetto del trasferimento”. 2. il ricorso è avversato da [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri soggetti originari convenuti o loro aventi causa sono rimasti intimati; 3. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono denunciati la violazione dell’art. 949 e dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione, rispettivamente, al n.3. e al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. Viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe errato nell’escludere il ricorrente dal regime di prova più agevole di quello imposto per l’azione di rivendica, dando rilievo al fatto che il ricorrente non aveva il possesso esclusivo del tratto di strada de quo e al fatto che in altri contratti il Seminario aveva indicato il tratto di strada come “consortile” ed avrebbe altresì errato nell’omettere l’esame della circostanza dedotta dal Seminario nella comparsa di risposta per cui le altre parti avevano sempre riconosciuto che il Seminario era proprietario della strada e per cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dichiarato al Seminario l’interesse ad acquistare il medesimo tratto di strada; 2. con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione, rispettivamente, al n.5. e al n. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. Viene nuovamente dedotto che la Corte di Appello avrebbe trascurato le risultanze della comparsa di costituzione del Seminario. Viene poi dedotto che la Corte di Appello avrebbe ignorato una parte della relazione del CTU e una relazione di un CTU “in altro giudizio tra il Piccinelli e i sigg. Mutti”, dalle quali sarebbe emerso che la strada in questione non era una strada consortile e non aveva mai fatto parte di alcun piano di lottizzazione approvato dal Comune di Brescia; 3. con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 1483 e, in subordine, dell’art. 1484 c.c., in relazione, al n.3. dell’art. 360, primo comma, c.p.c. per avere la Corte di Appello respinto la domanda di garanzia proposta dal ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; 4. i primi due motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere esaminati in modo congiunto e vanno dichiarati infondati. 4.1. Va premesso che nell’azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché l’attore ha non già l'onere di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un valido titolo. Una volta assolto tale onere spetta al convenuto provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (v., tra molte, Cass. Sez.2 - , Ordinanza n.1905 del 23/01/2023; Sez.2 - , Ordinanza n. 803 del 12/01/2022). La Corte di Appello di Brescia si è attenuta a questi principi: contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha preteso una prova della proprietà più rigorosa del necessario e dunque non ha violato gli artt. 949 e 2697 c.c., ma ha evidenziato motivatamente che non vi erano elementi presuntivi sufficienti per ritenere dimostrato il diritto di proprietà del ricorrente sul tratto di strada in questione: il possesso della strada da parte del ricorrente non era diverso da quello degli altri frontisti; la parte di strada de qua era “una diramazione in salita verso nord ovest della centrale [OSCURATO:PERSONA] della quale conserva il nome e la progressione dei numeri civici … con le caratteristiche di una comune strada di città essendo completamente asfaltata, avendo una larghezza che consente il passaggio di due autovetture contemporaneamente, essendo dotata nel lato est di un marciapiede oltre ad essere totalmente urbanizzata con fognature e pubblica illuminazione”. Né è ammissibile la censura mossa alla sentenza impugnata ai sensi del n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. per aver la Corte di Appello trascurato le risultanze della comparsa di risposta del Seminario o parti della CTU o affermazioni del CTU “in altra causa tra il Piccinelli e i sigg.ri Mutti”. Al di là del fatto che la Corte di Appello si è fatta carico di esaminare le risultanze della comparsa del Seminario precisando che le stesse non erano attendibili in quanto provenienti dal soggetto che aveva convenienza a supportare la tesi del ricorrente e che dette risultanze erano in contrasto con quanto emergeva da precedenti atti di vendita conclusi dal Seminario con terzi; al di là del fatto che la Corte di Appello ha dato conto dei rilevanti accertamenti del CTU sulla situazione della strada e che non è evidente la decisività, rispetto alla prova della appartenenza della strada al Piccinelli, della affermazione del CTU e del CTU dell’ “altra causa” secondo cui -per quanto riportato dal ricorrente- la strada non sarebbe stata “consortile”, la denuncia ai sensi del n.5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. è inammissibile, a fronte di un doppio accertamento conforme dei giudici di primo e secondo grado, data la preclusione derivante dalla regola di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis); 5. il terzo motivo di ricorso è fondato. La Corte di Appello (v. pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata) ha confermato l’accertamento del primo giudice per cui, sulla scorta dei rilievi peritali, la strada trasferita dal Seminario all’attore- ricorrente risultava essere una strada “consorziale” e non di proprietà esclusiv a del Seminario . Nel contratto stipulato col Piccinelli il Seminario ha venduto la strada come propria. In fattispecie simili, la Corte ha già avuto modo di affermare che la disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale si applica in caso di vendita di cosa parzialmente altrui ex art 1480 c.c. (v. tra molte, Cass. n.23343/2009; Cass. n.3994/1980; Cass. 40/1964; v. anche Cass. 21441/2022). 5.1. La Corte di Appello, negando al ricorrente il diritto di far valere la garanzia, èdunque incorsa in errore di diritto. 5.2. Il motivo va accolto per un nuovo esame sulla domanda di garanzia per evizione; 6. in conclusione, i primi due motivi di ricorso devono essere rigettati, il terzo motivo va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accoltoe la causa deve essere rinviata alla corte territoriale per la decisione sulla domanda di garanzia avanzata dal ricorrente nei confronti del Seminario; 7. il giudice del rinvio (che si individua nella Corte di Appello di Brescia in diversa composizione) procederà alla liquidazione delle spese dell’intero processo; PQM la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi , cassa la s
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