CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 36240/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 17255/25 Ritenuto che il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo e idonea a incidere sulla risposta punitiva, quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, in base ad una significativa relazione tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da lui commesso, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo rivelata dal nuovo reato; si tratta di un giudizio discrezionale del quale deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039) che può essere anche implicita (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254341); ritenuto che nel caso in esame la Corte di appello ha adeguatamente chiarito, le ragioni della maggiore pericolosità desunta non solo dal numero dei precedenti, ma anche dalla omogeneità di condotte, senza che tale giudizio possa essere contraddetto dalla ravvisata sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, che investe il diverso profilo oggettivo della gravità del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 !I -re estensore