CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1992
Cassazione n. 11909/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo, relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché, deducendo che il giudice del merito avrebbe "sopravvalutato" la potenzialità offensiva del coltello portato fuori della propria abitazione (lungo 19 cm, con lama a punta richiudibile di 8 cm), non evidenzia un vizio del percorso logico della sentenza impugnata, ma si limita a sovrapporre una diversa valutazione delle circostanze di fatto a quella del giudice del merito; non è, invece, rilevante, ai fini del riconoscimento del beneficio, che l'imputato non abbia tenuto condotte aggressive con il coltello durante il controllo di polizia, perchè l'offesa all'interesse tutelato dall'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, non si risolve soltanto nel maggior pericolo cui sono esposti gli operatori di polizia durante il controllo; - il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui nella decisione sulla concessione o meno delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), e nel caso in esame in modo non illogico il giudice del merito ha indicato come preponderanti, ai fini del diniego, la gravità della condotta e la biografia criminale dell'interessato, gravato da diversi precedenti; - il terzo motivo, relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile per la totale genericità del motivo, che si limita ad affermazioni di tipo generale sulla proporzionalità e finalità rieducativa della pena senza alcun riferimento al caso concreto; - con riferimento al trattamento sanzionatorio, si precisa che i giudici del merito sono incorsi in un errore, in quanto hanno ridotto, per il rito abbreviato, la pena inflitta, di un terzo, anziché della metà, come, invece, previsto per le contravvenzioni dal secondo comma dell'art. 442 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 44, I. 23 giugno 2017, n. 103; in mancanza, però, di un motivo di ricorso sul punto l'errore non è emendabile d'ufficio in quanto "qualora la pena 2concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale" (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] pr [OSCURATO:PERSONA]'N 3 AR 2026 [OSCURATO:PERSONA],mor 3