CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 04402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n.24314/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 2415/2017depositata il 17/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA] ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania aveva respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione reiettiva dell'originaria impugnazione dell'avviso di accertamento notificato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per TARSU 2013 su un “deposito” ed un'area esterna, di un opificio per la trasformazione di pomodori; 2. il Comune rimaneva intimato; 3. in data 23 gennaio 2023, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; 4. deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.391 c.p.c.; 5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che il Comune è rimasto intimato; 6. è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017). P.Q.M. la Corte dichiara estinto il ricorso. Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023, svolta