CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 7 gennaio 2026 dalla Cortedi appello di Napoli, che ha riformato la decisione del Tribunale di Napoli che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] – anche agli effetti civili − per il delitto di furtopluriaggravato; la riforma è consistita nel dichiarare la prescrizione del reato,maturata il primo gennaio 2020, confermando nel resto la sentenza di primogrado.2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzo delproprio difensore, che ha formulato un unico motivo − di seguito sintetizzato neilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen. – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.L’unico aspetto su cui verte il ricorso è la mancata delibazione funditus sullaresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in presenza di statuizioni civili e la mancata spiegazionecirca la quantificazione in 10.000 euro della provvisionale, aspetto che – si leggenel ricorso – era stato specificamente avversato nell’atto di appello. La circostanzache la Corte distrettuale si sia dichiaratamente confrontata solo con la regola digiudizio di cui all’art. 129 cod. proc. pen. diverge rispetto agli insegnamenti delleSezioni Unite, in particolare rispetto a quelli sanciti da Sezioni Unite n. 36208 del2024. La Corte distrettuale non si sarebbe confrontata con la regola dell’oltre ogniragionevole dubbio – così, ancora, il ricorso – che avrebbe dovuto ripercuotersianche sul versante civilistico.In conclusione, l’impugnativa chiede, in via principale, «l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili perviolazione dell’art. 578 c.p.p.» e, in via subordinata, l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata affinché altra sezione della Corte di appello di Napoli proceda«a nuovo esame delle sole statuizioni civili previa autonoma valutazione sullasussistenza del danno e sulla responsabilità dell’imputato a fini civilistici».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La soluzione del tema posto dal ricorrente è tutta nella sentenzaCalpitano delle Sezioni Unite citata nel ricorso (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024,Rv. 286880 – 01) e nello storico insegnamento di Sezioni Unite Tettamanti (Sez.U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273 - 01). Il recente, autorevole precedente,infatti, ha ridefinito un principio già affermato dal massimo Consesso nel 2009,sancendo che, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condannadell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle morel'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causaestintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciatidalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto,stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficientio contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.Sezioni Unite Tettamanti avevano stabilito che, all'esito del giudizio, ilproscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova,non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità,salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudicesia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorioai fini delle statuizioni civili. In questo caso, la regola di cui all’art. 129, comma 1,cod. proc. pen. circa l’immediato proscioglimento per prescrizione divienerecessiva rispetto a quella di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi,l’esame approfondito che si impone per vagliare la responsabilità civile può avereimplicazioni demolitorie anche sul verdetto penale.La verifica della perdurante attualità e validità del principio sancito daSezioni Unite Tettamanti si è reso necessario a seguito della pronunzia della CorteCostituzionale n.182 del 2021, che ha escluso che il giudice di appello debbaprocedere a una rivalutazione complessiva della responsabilità penaledell'imputato qualora, accertata la sopravvenuta estinzione del reato perprescrizione, sia chiamato a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili. Piùprecisamente – ha sostenuto la Consulta − l'ambito della cognizione richiesta algiudice penale ai fini del provvedimento sull'azione civile, in ossequio ai parametridettati dall'art. 6 CEDU, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza diStrasburgo, nonché dall'art. 48 Carta di Nizza, non deve dunque essere estesodall'interprete ai profili di colpevolezza penalmente rilevanti. Donde il giudicedell'impugnazione penale, a seguito della declaratoria di estinzione del reato persopravvenuta prescrizione (in conseguenza della quale la cognizione sullaresponsabilità penale dell'imputato viene meno), deve comunque provvedere, inapplicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., sull'impugnazione ai soli effetti civili,compiendo tuttavia un accertamento incentrato sui soli elementi costitutividell'illecito civile, senza poter conoscere, sia pure incidenter tantum, laresponsabilità penale dell'imputato per il reato estinto.Preso atto della posizione assunta dalla Consulta, le Sezioni Unite, chiamatea valutare se l’esame funditus del compendio probatorio ai fini del vaglio sullaresidua responsabilità civile potesse implicare che, in caso di insufficienza dellaprova, fosse spazzata via anche la responsabilità penale – come avevanosostenuto Sezioni Unite Tettamanti − hanno ritenuto che la frizione del dirittovivente con il principio convenzionale e unionale di innocenza nella sua prospettivaultrattiva non avesse ragione di essere, giacché detta possibilità concessa algiudice penale costituisce un avanzamento in termini di tutela per l’imputato. «Ilprincipio desumibile dalla sentenza Tettamanti» − così Sezioni Unite Calpitano, inmotivazione − «come si è detto compatibile con l'interpretazione dell'art. 578 cod.proc. pen. espressa dalla Consulta, riconosce, in definitiva, una forma di tutelache, addirittura perché consente di pervenire all'assoluzione, non pone indiscussione la presunzione di innocenza, in linea con la giurisprudenza diStrasburgo, secondo la quale gli Stati contraenti, quindi anche la giurisprudenza,possono assicurare un livello di garanzie superiore rispetto allo standard minimoconvenzionalmente assicurato».3. In conclusione, l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale continuaad esigere che il giudice penale di appello attui una valutazione funditus dellaresponsabilità del soggetto tratto a giudizio, anche in presenza della prescrizione,quando vi siano statuizioni civili, valutazione che deve riguardare queste ultime,ma che può avere implicazioni liberatorie anche rispetto a quello penalistico.4. Quanto all’esito definitorio, occorre domandarsi se debba procedersiall’annullamento con rinvio al giudice penale, affinché rimedi al difetto di unavalutazione approfondita sulla responsabilità penale che vada oltre il riscontro circal’evidenza di cause di proscioglimento (come sancito da Sez. 6, n. 5222 del10/12/2024, dep. 2025, Santillo, Rv. 287646 – 01; Sez. 4, n. 29156 del26/06/2024, Rv. 286861; Sez. 2, n 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore,Rv. 282815; Sez. 5, n. 46780 del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380) ovveroall’annullamento e al rinvio al giudice civile competente per valore in grado diappello ex art. 622 cod. proc. pen., applicando Sezioni Unite Sciortino (Sez. U, n.40109 del 18/07/2013, Rv. 256087 – 01). Va ricordato, infatti, che l’autorevoleprecedente aveva sancito il principio secondo cui, nel caso in cui il giudice diappello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (oper intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilitàdell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso percassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvioal giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622cod. proc. pen.Le sentenze recenti sopra indicate hanno escluso, tuttavia, un contrastodella conclusione cui sono giunte rispetto al dictum delle Sezioni Unite in ragionedella fattispecie concreta al vaglio di queste ultime che, come scrive Sez. 6Santillo, riguardava «un caso nel quale l'imputato aveva proposto ricorso ai solieffetti civili (avendo, con un unico motivo, dedotto la violazione degli artt. 578 e125, comma 3, cod. proc. pen., ed impugnato la sentenza della Corte di appello“nei capi e nei punti in cui è stata affermata, sia pure a fini risarcitori, laresponsabilità dell'imputato per i fatti di reato contestati”, così la sentenzaSciortino a f. 2), ed ha esaminato la questione (non oggetto della sentenzaTettamanti) “relativa all'individuazione del giudice di rinvio in caso di vizi dimotivazione sulla responsabilità civile in presenza di una declaratoria di estinzionedel reato» (così inequivocabilmente la sentenza Sciortino a f. 7)».Ebbene, il caso concreto all’attenzione del Collegio oggi non è dissimile daquello affrontato all’epoca dalle Sezioni Unite, in quanto il ricorrente, puraccennando alle implicazioni penali dell’omessa valutazione a cognizione piena,non ha poi sviluppato questa direttrice censoria, insistendo sulla sola necessità diuna rivalutazione a fini civilistici e concludendo, appunto, per «l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili perviolazione dell’art. 578 c.p.p.» e, in via subordinata, per l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata affinché altra sezione della Corte di appello di Napoliproceda «a nuovo esame delle sole statuizioni civili previa autonoma valutazionesulla sussistenza del danno e sulla responsabilità dell’imputato a fini civilistici».Ne consegue che la scelta dell’epilogo cui dare corso è oggi obbligata dallastessa impostazione critica del ricorrente, che ha posto l’accento solo sullanecessità di una rivalutazione della responsabilità civile, che, quindi, potrà ricevereadeguata tutela con l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione algiudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art. 622 cod.proc. pen. P.Q.MAnnulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competenteper valore in grado di appello.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]