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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 36788/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) una memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 23 maggio 2022, la Corte d'appello di Lecce, salvo ridurre la pena principale e le pene accessorie irrogate, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, attribuitigli quale amministratore, di diritto, sino al mese di febbraio 2007 e, poi, di fatto, sino al 29 maggio 2009, della Fra.M.Oil s.r.I., dichiarata fallita in data 13 aprile 2011.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, rilevando che la qualità di amministratore di fatto era stata fondata su elementi isolati (la consegna da parte del commercialista della documentazione contabile e la presenza fisica in un locale aziendale della famiglia), privi di significatività rispetto alla necessaria dimostrazione, sulla scorta delle concrete attività esercitate, di un continuativo ruolo gestorio.

Peraltro - si aggiunge - era risultato che l'imputato non aveva avuto rapporti con i dipendenti, con i clienti e con i fornitori, non aveva assunto accordi o stipulato contratti per la società, non aveva partecipato ad alcun settore gestionale.

Si rileva, infine, che, proprio la ritenuta sussistenza del concorso con la sorella, avrebbe dovuto imporre - mentre il profilo era rimasto inesplorato - quali concrete condotte fossero state poste in essere dal Portaccio.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per applicare la recidiva.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, contestando la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1,

I. fall., in quanto inapplicabile ai casi di cd. bancarotta impropria.

3. Rigettata, per tardività, la richiesta di discussione orale trasmessa in data 18 maggio 2023, s sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) una memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza.t Va premesso che del tutto razionalmente la Corte territoriale ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del Portaccio, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071).

Ora, il ricorrente fraziona artificiosamente le indicazioni istruttorie nelle quali la sentenza impugnata coglie razionalmente singoli punti di emergenza del concreto e continuo ruolo gestori° di fatto del Portaccio (non solo la presenza nei locali aziendali, pur dopo la dismissione del ruolo amministrativo, ma la ricezione degli assegni attraverso i quali il fidanzato della sorella dell'imputato aveva contribuito al finanziamento della società Fenix, che, unitamente alla considerazione logica della relativa inesperienza della sorella dell'imputato e alle dichiarazioni del commercialista, comprova il ruolo dominante che il Portaccio continuava ad esercitare).

D'altra parte, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

In tale contesto, proprio il ruolo centrale assunto di fatto dal Portaccio, mentre la sorella, prima, e una testa di legno, poi, lo hanno affiancato nell'amministrazione di diritto fonda, sul piano razionale, l'attribuzione dei reati ascritti, laddove l'artificiosa ricerca dei singoli segmenti delle condotte, per un verso, tradirebbe l'unitarietà delle stesse rispetto al fine fraudolento perseguito e, per altro verso, collide con il generale principio in forza del quale, in tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato (Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, dal momento che il riferimento della sentenza impugnata non soltanto ai precedenti, ma al loro contenuto implica un non equivoco riferimento alla significatività della progressione criminale dell'imputato, con i conseguenti riflessi sull'an dell'applicazione e sulla concreta misura dell'aumento.

3. Inammissibile per manifesta infondatezza è il terzo motivo, dal momento che, ormai da tempo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha concluso nel senso che il rinvio operato dall'art. 219

I. fall. a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" e il richiamo integrale dell'art. 223, secondo comma,

I. fall. alle pene previste dall'art. 216

I. fall. impone una interpretazione estensiva e sistematica (v., di recente, Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281578 - 0, con riguardo alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ma con argomentazioni utilizzabili, alla luce dell'identica formulazione normativa, anche alla circostanza di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1,

I. fa Il.).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) una memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 maggio 2022, la Corte d'appello di Lecce, salvo ridurre la pena principale e le pene accessorie irrogate, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, attribuitigli quale amministratore, di diritto, sino al mese di febbraio 2007 e, poi, di fatto, sino al 29 maggio 2009, della Fra.M.Oil s.r.I., dichiarata fallita in data 13 aprile 2011. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, rilevando che la qualità di amministratore di fatto era stata fondata su elementi isolati (la consegna da parte del commercialista della documentazione contabile e la presenza fisica in un locale aziendale della famiglia), privi di significatività rispetto alla necessaria dimostrazione, sulla scorta delle concrete attività esercitate, di un continuativo ruolo gestorio. Peraltro - si aggiunge - era risultato che l'imputato non aveva avuto rapporti con i dipendenti, con i clienti e con i fornitori, non aveva assunto accordi o stipulato contratti per la società, non aveva partecipato ad alcun settore gestionale. Si rileva, infine, che, proprio la ritenuta sussistenza del concorso con la sorella, avrebbe dovuto imporre - mentre il profilo era rimasto inesplorato - quali concrete condotte fossero state poste in essere dal Portaccio. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per applicare la recidiva. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, contestando la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall., in quanto inapplicabile ai casi di cd. bancarotta impropria. 3. Rigettata, per tardività, la richiesta di discussione orale trasmessa in data 18 maggio 2023, s sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) una memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza.t Va premesso che del tutto razionalmente la Corte territoriale ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del Portaccio, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Ora, il ricorrente fraziona artificiosamente le indicazioni istruttorie nelle quali la sentenza impugnata coglie razionalmente singoli punti di emergenza del concreto e continuo ruolo gestori° di fatto del Portaccio (non solo la presenza nei locali aziendali, pur dopo la dismissione del ruolo amministrativo, ma la ricezione degli assegni attraverso i quali il fidanzato della sorella dell'imputato aveva contribuito al finanziamento della società Fenix, che, unitamente alla considerazione logica della relativa inesperienza della sorella dell'imputato e alle dichiarazioni del commercialista, comprova il ruolo dominante che il Portaccio continuava ad esercitare). D'altra parte, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). In tale contesto, proprio il ruolo centrale assunto di fatto dal Portaccio, mentre la sorella, prima, e una testa di legno, poi, lo hanno affiancato nell'amministrazione di diritto fonda, sul piano razionale, l'attribuzione dei reati ascritti, laddove l'artificiosa ricerca dei singoli segmenti delle condotte, per un verso, tradirebbe l'unitarietà delle stesse rispetto al fine fraudolento perseguito e, per altro verso, collide con il generale principio in forza del quale, in tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato (Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, dal momento che il riferimento della sentenza impugnata non soltanto ai precedenti, ma al loro contenuto implica un non equivoco riferimento alla significatività della progressione criminale dell'imputato, con i conseguenti riflessi sull'an dell'applicazione e sulla concreta misura dell'aumento. 3. Inammissibile per manifesta infondatezza è il terzo motivo, dal momento che, ormai da tempo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha concluso nel senso che il rinvio operato dall'art. 219 I. fall. a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" e il richiamo integrale dell'art. 223, secondo comma, I. fall. alle pene previste dall'art. 216 I. fall. impone una interpretazione estensiva e sistematica (v., di recente, Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281578 - 0, con riguardo alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ma con argomentazioni utilizzabili, alla luce dell'identica formulazione normativa, anche alla circostanza di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fa Il.). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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