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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18187/2026

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ilade Lanero e [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Consolo.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 751/2020 del 21/7-29/7/2020, notificata il 9/9/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27374/2020Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 18187/2026Data pubblicazione 05/06/20261.

Nel 1999 l’architetto [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio, davanti alTribunale di Roma, [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenere ilpagamento delle prestazioni professionali svolte in esecuzione di unincarico del marzo 1990, avente a oggetto la progettazione ed esecuzionedella stazione ferroviaria di Genova, e di ulteriori incarichi integrativi,senza ottenere il pagamento delle competenze spettantegli.Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:SOCIETA]. dedusse chenon vi era stato alcun accordo con l'arch.

Bottaro, in quanto l'incaricoprofessionale a cui l’attore aveva fatto riferimento gli era stato conferitodalla società [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva, a suavolta, affidato l'esecuzione dei lavori della stazione di Genova.Il Tribunale di Roma accolse la domanda dell'arch.

Bottaro e condannòcompensi professionali richiesti.2.

Il giudizio di gravame, proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., già Ferrovie dello Statos.p.a., si concluse con la sentenza della Corte d’appello di Roma del21/02/2007, che rigettò la domanda proposta dall'arch.

Bottaro, ritenendoche questi avrebbe dovuto rivolgere le sue richieste economiche allaEdilstrade [OSCURATO:SOCIETA] sentenza passò in giudicato a seguito del rigettodel relativo ricorso da parte di questa Corte (sentenza n. 25599 del 2013).3.

Successivamente, R.F.I. chiese e ottenne dal Tribunale di Genovadecreto ingiuntivo per la restituzione della somma di euro 117.853,03,versata all'arch.

Bottaro in esecuzione della sentenza di primo grado delTribunale di Roma, successivamente riformata nei sensi suindicati.L’arch.

Bottaro propose opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo, invia riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento dellasomma di euro 117.853,03 per le prestazioni professionali svolte in favoredelle [OSCURATO:SOCIETA] e invocando, a tal fine, l'indebito arricchimentoex art. 2041 c.c.Numero registro generale 27374/2020Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 18187/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il Tribunale di Genova respinse l’opposizione con sentenza n. 3239/2012del 08/10/2012, che, impugnata dall’arch.

Bottaro, fu confermata, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dalla Corte d’Appello diGenova con la sentenza n. 751 del 29/7/2020 che rigettò l’appello.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che le questioniprospettate fossero coperte dal giudicato formatosi in seguito allapronuncia di questa Corte n. 25599/2013, che aveva accertato come, conriguardo al cantiere relativo alla Stazione di Genova, il rapportocontrattuale fosse intercorso tra il professionista e la società [OSCURATO:SOCIETA].4.

Contro la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati anchecon memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione alla violazione efalsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2041 e 2042 c.c., per avere igiudici di merito erroneamente interpretato la pronuncia, passata ingiudicato, della Corte d’Appello di Roma, sostenendo che questa avesseaccertato, con statuizione passata in giudicato, che tutte le prestazionisvolte dall’arch.

Bottaro, in relazione alle opere della progettazione edesecuzione della Stazione di Genova fossero da ricomprendere nelrapporto contrattuale svolto dal professionista con la [OSCURATO:PERSONA],senza considerare che quel giudicato si riferiva esclusivamente all’oggettodel rapporto contrattuale con quest’ultima società, il quale non aveva ache fare con le ulteriori attività di progettazione architettonica e didirezione artistica svolte dal ricorrente.

Pertanto, dette attività, in quantoesulanti da quel rapporto contrattuale e dallo stesso oggetto del giudicato,non potevano essere coperte dalla sentenza della Corte d’Appello di RomaNumero registro generale 27374/2020Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 18187/2026Data pubblicazione 05/06/2026e andavano retribuite, essendosene la società avvantaggiata condepauperamento del professionista.2.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione alla violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2041 e 2042 c.c.,perché, quand’anche fosse stato ritenuto che l’incarico conferito dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA] contemplava anche le opere di progettazione artistica edi direzione artistica e che queste erano state, dunque, oggetto delgiudicato, i giudici di merito avevano comunque errato nel ritenere chel’azione di indebito arricchimento fosse coperta dal giudicato.3.

Le due censure, da trattare unitariamente in quanto strettamenteconnesse, sono fondate.Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limitidegli elementi costitutivi dell'azione, e presuppone pertanto che la causaprecedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche ilpetitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevantel'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare perpervenire alla decisione (cfr. Cass., Sez.

I, 7/06/2021, n. 15817;24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. lav., 25/06/2018, n. 16688).Alla stregua di questo principio, al quale va data ulteriore continuità, deveescludersi che sussista il preteso giudicato.Infatti, analizzando la sentenza della Corte d’appello di Roma, attivitàdoverosa per questa Corte in considerazione del tipo di censura proposta,risulta che nel procedimento dalla stessa definito, l’arch.

Bottaro avevaevocato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. onde ottenerne la condannaal pagamento dei compensi spettantigli, per la progettazione edesecuzione della Stazione ferroviaria di Genova, sulla base di un titolocontrattuale di prestazione d’opera formatosi verbalmente o per fatticoncludenti e ritenuto dai giudici di merito non soltanto non risultanteNumero registro generale 27374/2020Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 18187/2026Data pubblicazione 05/06/2026dalla documentazione prodotta, neanche con riguardo agli incarichiintegrativi, ma neanche decisivo, stante la necessità della forma scritta adsubstantiam richiesta per i contratti con la P.A..I giudici ritennero altresì che, quand’anche il rapporto fosse statoconsiderato di natura privatistica, comunque le richieste del professionistaavrebbero dovuto essere rivolte alla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto era risultatoesistente soltanto il contratto con quest’ultima, contratto che, a loroavviso, riguardava anche la progettazione esecutiva sia architettonica, siastrutturale.È dunque evidente che non vi è alcuna coincidenza tra le cause petendidei due procedimenti.

Non può, dunque, trovare applicazione il principio didiritto secondo cui, qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fattivalere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico e uno dei duesia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento cosìcompiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione diquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune aentrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile dellastatuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosagiudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato erisolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelleche hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass., Sez. 3,14/9/2022, n. 27013).Ciò comporta che la pretesa odierna, che è fondata sull’indebitoarricchimento ex art. 2041 c.c. dell’Ente, avrebbe dovuto essereesaminata nel merito.A questi principi non si è attenuta la Corte genovese, la quale haerroneamente ritenuto esistente il vincolo del giudicato in presenza di duediverse causae petendi.2.

Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primoe del terzo.Numero registro generale 27374/2020Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 18187/2026Data pubblicazione 05/06/20263.

In definitiva, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata.Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Genova, in diversacomposizione personale , la quale esaminerà il merito della domanda diindebito arricchimento erroneamente ritenuta coperta dal giudicato.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversacomposizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilade Lanero e [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Consolo.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 751/2020 del 21/7-29/7/2020, notificata il 9/9/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27374/2020Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 18187/2026Data pubblicazione 05/06/20261. Nel 1999 l’architetto [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio, davanti alTribunale di Roma, [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenere ilpagamento delle prestazioni professionali svolte in esecuzione di unincarico del marzo 1990, avente a oggetto la progettazione ed esecuzionedella stazione ferroviaria di Genova, e di ulteriori incarichi integrativi,senza ottenere il pagamento delle competenze spettantegli.Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:SOCIETA]. dedusse chenon vi era stato alcun accordo con l'arch. Bottaro, in quanto l'incaricoprofessionale a cui l’attore aveva fatto riferimento gli era stato conferitodalla società [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva, a suavolta, affidato l'esecuzione dei lavori della stazione di Genova.Il Tribunale di Roma accolse la domanda dell'arch. Bottaro e condannòcompensi professionali richiesti.2. Il giudizio di gravame, proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., già Ferrovie dello Statos.p.a., si concluse con la sentenza della Corte d’appello di Roma del21/02/2007, che rigettò la domanda proposta dall'arch. Bottaro, ritenendoche questi avrebbe dovuto rivolgere le sue richieste economiche allaEdilstrade [OSCURATO:SOCIETA] sentenza passò in giudicato a seguito del rigettodel relativo ricorso da parte di questa Corte (sentenza n. 25599 del 2013).3. Successivamente, R.F.I. chiese e ottenne dal Tribunale di Genovadecreto ingiuntivo per la restituzione della somma di euro 117.853,03,versata all'arch. Bottaro in esecuzione della sentenza di primo grado delTribunale di Roma, successivamente riformata nei sensi suindicati.L’arch. Bottaro propose opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo, invia riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento dellasomma di euro 117.853,03 per le prestazioni professionali svolte in favoredelle [OSCURATO:SOCIETA] e invocando, a tal fine, l'indebito arricchimentoex art. 2041 c.c.Numero registro generale 27374/2020Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 18187/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il Tribunale di Genova respinse l’opposizione con sentenza n. 3239/2012del 08/10/2012, che, impugnata dall’arch. Bottaro, fu confermata, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dalla Corte d’Appello diGenova con la sentenza n. 751 del 29/7/2020 che rigettò l’appello.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che le questioniprospettate fossero coperte dal giudicato formatosi in seguito allapronuncia di questa Corte n. 25599/2013, che aveva accertato come, conriguardo al cantiere relativo alla Stazione di Genova, il rapportocontrattuale fosse intercorso tra il professionista e la società [OSCURATO:SOCIETA].4. Contro la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati anchecon memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione alla violazione efalsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2041 e 2042 c.c., per avere igiudici di merito erroneamente interpretato la pronuncia, passata ingiudicato, della Corte d’Appello di Roma, sostenendo che questa avesseaccertato, con statuizione passata in giudicato, che tutte le prestazionisvolte dall’arch. Bottaro, in relazione alle opere della progettazione edesecuzione della Stazione di Genova fossero da ricomprendere nelrapporto contrattuale svolto dal professionista con la [OSCURATO:PERSONA],senza considerare che quel giudicato si riferiva esclusivamente all’oggettodel rapporto contrattuale con quest’ultima società, il quale non aveva ache fare con le ulteriori attività di progettazione architettonica e didirezione artistica svolte dal ricorrente. Pertanto, dette attività, in quantoesulanti da quel rapporto contrattuale e dallo stesso oggetto del giudicato,non potevano essere coperte dalla sentenza della Corte d’Appello di RomaNumero registro generale 27374/2020Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 18187/2026Data pubblicazione 05/06/2026e andavano retribuite, essendosene la società avvantaggiata condepauperamento del professionista.2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione alla violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2041 e 2042 c.c.,perché, quand’anche fosse stato ritenuto che l’incarico conferito dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA] contemplava anche le opere di progettazione artistica edi direzione artistica e che queste erano state, dunque, oggetto delgiudicato, i giudici di merito avevano comunque errato nel ritenere chel’azione di indebito arricchimento fosse coperta dal giudicato.3. Le due censure, da trattare unitariamente in quanto strettamenteconnesse, sono fondate.Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limitidegli elementi costitutivi dell'azione, e presuppone pertanto che la causaprecedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche ilpetitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevantel'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare perpervenire alla decisione (cfr. Cass., Sez. I, 7/06/2021, n. 15817;24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. lav., 25/06/2018, n. 16688).Alla stregua di questo principio, al quale va data ulteriore continuità, deveescludersi che sussista il preteso giudicato.Infatti, analizzando la sentenza della Corte d’appello di Roma, attivitàdoverosa per questa Corte in considerazione del tipo di censura proposta,risulta che nel procedimento dalla stessa definito, l’arch. Bottaro avevaevocato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. onde ottenerne la condannaal pagamento dei compensi spettantigli, per la progettazione edesecuzione della Stazione ferroviaria di Genova, sulla base di un titolocontrattuale di prestazione d’opera formatosi verbalmente o per fatticoncludenti e ritenuto dai giudici di merito non soltanto non risultanteNumero registro generale 27374/2020Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 18187/2026Data pubblicazione 05/06/2026dalla documentazione prodotta, neanche con riguardo agli incarichiintegrativi, ma neanche decisivo, stante la necessità della forma scritta adsubstantiam richiesta per i contratti con la P.A..I giudici ritennero altresì che, quand’anche il rapporto fosse statoconsiderato di natura privatistica, comunque le richieste del professionistaavrebbero dovuto essere rivolte alla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto era risultatoesistente soltanto il contratto con quest’ultima, contratto che, a loroavviso, riguardava anche la progettazione esecutiva sia architettonica, siastrutturale.È dunque evidente che non vi è alcuna coincidenza tra le cause petendidei due procedimenti. Non può, dunque, trovare applicazione il principio didiritto secondo cui, qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fattivalere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico e uno dei duesia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento cosìcompiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione diquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune aentrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile dellastatuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosagiudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato erisolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelleche hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass., Sez. 3,14/9/2022, n. 27013).Ciò comporta che la pretesa odierna, che è fondata sull’indebitoarricchimento ex art. 2041 c.c. dell’Ente, avrebbe dovuto essereesaminata nel merito.A questi principi non si è attenuta la Corte genovese, la quale haerroneamente ritenuto esistente il vincolo del giudicato in presenza di duediverse causae petendi.2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primoe del terzo.Numero registro generale 27374/2020Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 18187/2026Data pubblicazione 05/06/20263. In definitiva, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata.Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Genova, in diversacomposizione personale , la quale esaminerà il merito della domanda diindebito arricchimento erroneamente ritenuta coperta dal giudicato.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversacomposizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2026.Il Presidente
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