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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 15572/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26975/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Gramsci 17/B intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 81/2013 depositata il 27/06/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]. costituiva la società [OSCURATO:PERSONA] con socio unico, con conferimento di un ramo d’azienda, sottoscrivendo la quota di nominali euro 50.000,00 oltre ad un sovraprezzo di euro 2.682.000,00, per un valore netto di conferimento di 2.732.000,00; successivamente la società [OSCURATO:SOCIETA] veniva messa in liquidazione costituendo in pegno a favore della società [OSCURATO:PERSONA] una quota della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di nominali euro 50.000,00 pari al 100% del capitale sociale; nella premessa dell’atto costitutivo di pegno si dav a atto di un precedente preliminare di cessione di quote dalla società [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA],a garanzia del quale veniva costituito il pegno.

Con atto del 18.11.2008, la società F ardea s.p.a. cedeva la propria partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il prezzo di euro 2.970.000,00.

Infine, con atto del 15.10.2009, avveniva la fusione per incorpora zi one d e lla società F ardea Distribuzione nella società [OSCURATO:PERSONA].

Ogni atto veniva sottoposto ad imposta fissa di registrazione.

L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazioneconcernente l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riqualificando la natura giuridica della cessione di quote e conferimento d’azienda ricomprendendola nell’ambito del trasferimento del ramo d’azienda della società [OSCURATO:SOCIETA] per tramite del veicolo [OSCURATO:PERSONA] srl alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. n. 131/86.

Avversol’avviso di liquidazione proponeva no ricorso sia la società [OSCURATO:SOCIETA]. che la società [OSCURATO:PERSONA].La CTP di Lodi accoglieva i ricorsi riunit i delle società contribuenti.

Propo sto appello dall’Agenzia delle Entrate, la CTR della Lombardia lo respingeva sul rilievo che, in applicazione dell’articolo 20 del d.P.R. numero 131/86, l’amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova dell’intento elusivo, tenuto conto che le operazioni economiche erano finalizzate ad alleggerire le passività gravanti sulla società [OSCURATO:SOCIETA].

Avverso la sentenza n. 81/36/13depositata il 27 giugno 2013, della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La società Comifarsi è costituita in giudizio con controricorso, cui ha replicato l’ente finanziario con memorie del 19Novembre 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , si lamenta la nullità del la sentenza per carenza della motivazione ai sensi degli artt. 61 e 36 del d.lgs. n. 546/92 e violazione dell’art.132 c.p.c., nonché dell’art. 11 Cost, ex art. 360, n. 3, c.p.c; per avere i giudici regionali motivato la sentenza d’appello per relationem,omettendo di esporre la ratio decidendi e le ragioni logico giuridiche sottese al loro convincimento e di fare riferimento alla concreta fattispecie, così offrendo una motivazione solo apparente.

2. Con la seconda censura si lamenta l’omessa e c ontraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizioex art. 360, n. 5, c.p.c.; per avere i giudici regionali del tutto omesso di pronunciarsi sui motivi di appello e di indicare le fonti di prova, denunciando tuttavia, ancora una volta l’apparenza della motivazione.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 20 d.P.R. 131/86 per aver la CTR fatto erronea applicazione deiprincipi affermati dalla Corte di Cassazione , non avendo considerato che i plurimi atti negoziali erano stati posti con l’intento di eludere l’applicazione dell’imposta proporzionale dir egistro alla cessione del ramo d’azienda, in quanto le operazioni economiche non erano sorrette da alcuna ragione economica diversa o ulteriore rispetto allo scopo elusivo; sostenendo di aver ampiamente motivato nell’atto di rettifica le ragioni per le quali le attività negoziali venivano qualificate come contratto di cessione di ramo d’azienda.

4. Si osse rva che , in tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile.L’art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 , invero, prevede: Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta diregistro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 1: 1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalleseguenti: « dell'atto presentato »; 2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quantodisposto dagli articoli successivi »;… L'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018 prevede: L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20,comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agliartt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P.

R. n. 131/1986 come modificato dall'art.1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermatoche le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020.

Nel caso di specie si verte appunto, come è pacifico tra le parti e come venne già inizialmente lamentato dalla società contribuente, di avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l'Agenzia delle entrate ha riqualificato in maniera unitaria ex articolo 20 d.P.R.131/86, in termini di conferimento d’azienda.

Su tale presupposto - decidendosi in diritto sul ricorso - la motivazione della sentenza della CTR va dunque cassata, dovendosi accogliere l’originario ricorso della contribuente.

Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione temporale della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso, in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26975/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Gramsci 17/B intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 81/2013 depositata il 27/06/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]. costituiva la società [OSCURATO:PERSONA] con socio unico, con conferimento di un ramo d’azienda, sottoscrivendo la quota di nominali euro 50.000,00 oltre ad un sovraprezzo di euro 2.682.000,00, per un valore netto di conferimento di 2.732.000,00; successivamente la società [OSCURATO:SOCIETA] veniva messa in liquidazione costituendo in pegno a favore della società [OSCURATO:PERSONA] una quota della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di nominali euro 50.000,00 pari al 100% del capitale sociale; nella premessa dell’atto costitutivo di pegno si dav a atto di un precedente preliminare di cessione di quote dalla società [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA],a garanzia del quale veniva costituito il pegno. Con atto del 18.11.2008, la società F ardea s.p.a. cedeva la propria partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il prezzo di euro 2.970.000,00. Infine, con atto del 15.10.2009, avveniva la fusione per incorpora zi one d e lla società F ardea Distribuzione nella società [OSCURATO:PERSONA]. Ogni atto veniva sottoposto ad imposta fissa di registrazione. L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazioneconcernente l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riqualificando la natura giuridica della cessione di quote e conferimento d’azienda ricomprendendola nell’ambito del trasferimento del ramo d’azienda della società [OSCURATO:SOCIETA] per tramite del veicolo [OSCURATO:PERSONA] srl alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. n. 131/86. Avversol’avviso di liquidazione proponeva no ricorso sia la società [OSCURATO:SOCIETA]. che la società [OSCURATO:PERSONA].La CTP di Lodi accoglieva i ricorsi riunit i delle società contribuenti. Propo sto appello dall’Agenzia delle Entrate, la CTR della Lombardia lo respingeva sul rilievo che, in applicazione dell’articolo 20 del d.P.R. numero 131/86, l’amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova dell’intento elusivo, tenuto conto che le operazioni economiche erano finalizzate ad alleggerire le passività gravanti sulla società [OSCURATO:SOCIETA]. Avverso la sentenza n. 81/36/13depositata il 27 giugno 2013, della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società Comifarsi è costituita in giudizio con controricorso, cui ha replicato l’ente finanziario con memorie del 19Novembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , si lamenta la nullità del la sentenza per carenza della motivazione ai sensi degli artt. 61 e 36 del d.lgs. n. 546/92 e violazione dell’art.132 c.p.c., nonché dell’art. 11 Cost, ex art. 360, n. 3, c.p.c; per avere i giudici regionali motivato la sentenza d’appello per relationem,omettendo di esporre la ratio decidendi e le ragioni logico giuridiche sottese al loro convincimento e di fare riferimento alla concreta fattispecie, così offrendo una motivazione solo apparente. 2. Con la seconda censura si lamenta l’omessa e c ontraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizioex art. 360, n. 5, c.p.c.; per avere i giudici regionali del tutto omesso di pronunciarsi sui motivi di appello e di indicare le fonti di prova, denunciando tuttavia, ancora una volta l’apparenza della motivazione. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 20 d.P.R. 131/86 per aver la CTR fatto erronea applicazione deiprincipi affermati dalla Corte di Cassazione , non avendo considerato che i plurimi atti negoziali erano stati posti con l’intento di eludere l’applicazione dell’imposta proporzionale dir egistro alla cessione del ramo d’azienda, in quanto le operazioni economiche non erano sorrette da alcuna ragione economica diversa o ulteriore rispetto allo scopo elusivo; sostenendo di aver ampiamente motivato nell’atto di rettifica le ragioni per le quali le attività negoziali venivano qualificate come contratto di cessione di ramo d’azienda. 4. Si osse rva che , in tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile.L’art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 , invero, prevede: Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta diregistro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 1: 1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalleseguenti: « dell'atto presentato »; 2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quantodisposto dagli articoli successivi »;… L'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018 prevede: L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20,comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agliartt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P. R. n. 131/1986 come modificato dall'art.1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermatoche le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020. Nel caso di specie si verte appunto, come è pacifico tra le parti e come venne già inizialmente lamentato dalla società contribuente, di avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l'Agenzia delle entrate ha riqualificato in maniera unitaria ex articolo 20 d.P.R.131/86, in termini di conferimento d’azienda. Su tale presupposto - decidendosi in diritto sul ricorso - la motivazione della sentenza della CTR va dunque cassata, dovendosi accogliere l’originario ricorso della contribuente. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione temporale della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Compensa le spese. Così deciso, in Roma
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