CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12249/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce, quale giudice delriesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;sentito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha discusso imotivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, il Tribunale del Riesame di Lecceha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in data 11 settembre 2025 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Brindisi in relazione a tre furti in abitazione (aggravatidal numero delle persone, superiore a 5, e dalla violenza sulle cose), ai sensi degliartt. 110, 112, comma 1, n. 1, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1 nn. 2 e 5, ein relazione al delitto di ricettazione, ex art. 648 cod. pen., rispettivamentecommessi, i primi tre, ed accertato, l’ultimo, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nello specifico, i furti sono stati commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (aPezze di Greco, frazione di Fasano), derubata di un anello in oro, di LacorteDomenico (a Carovigno), derubato di 730 euro e di un orologio Rolex, e di LottiRosa (a Carovigno), derubata di 6.000,00 euro, del bancoposta, del libretto dirisparmio postale e di gioielli e monili vari (una collana in oro bianco e diamanti,un anello in oro bianco, dieci anelli in oro bianco e giallo, dieci paia di orecchini inoro giallo e bianco, varie collane di perle e pietre). La ricettazione è statacontestata per il possesso ingiustificato di orologi di pregio ([OSCURATO:PERSONA],Rolex) e preziosi, rinvenuti nella disponibilità del gruppo presso il domicilio diCastellaneta [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricostruzione avallata dai giudici di merito, il ricorrente facevaparte di un gruppo criminale composto da sette persone che, utilizzando comebase logistica un'unità immobiliare sita a [OSCURATO:PERSONA] (via Viking n. 3),compiva raid nelle abitazioni avvalendosi di due autovetture: una [OSCURATO:PERSONA] contarghe contraffatte ("[OSCURATO:TARGA]", come ripresa dalle telecamere) e una RenaultSymbioz a noleggio (targata "[OSCURATO:TARGA]"), munita di localizzatore GPS e utilizzatacome "staffetta".Il Tribunale collegiale, nel rigettare l’istanza di riesame, ha ritenutosussistente un quadro indiziario grave e univoco, fondato, tra l’altro, sui tabulatiGPS della vettura a noleggio (attraverso cui era stato acclarato che la stessa fossestata nei pressi dei luoghi dei furti, allorché commessi), sulle videoriprese deisistemi di sorveglianza del Comune di Carovigno (che avevano immortalato ledette auto - poi rinvenute ove risiedevano gli indagati - che procedevano assieme,nonché l'abbigliamento dei rei, tra cui un cappellino con la lettera "B" attribuito alcoindagato [OSCURATO:PERSONA]), sul sequestro di parte della refurtiva presso il covodi [OSCURATO:PERSONA], ove erano rinvenuti pure arnesi atti allo scasso, sulritrovamento all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di parte della refurtiva (una collaninariconosciuta dalla vittima Lotti), sul rinvenimento delle chiavi di accensione delladetta [OSCURATO:PERSONA] all'interno di un marsupio nel covo occupato dagli indagati e,infine, sulla disponibilità (per quanto osservato dai Carabinieri) delle chiavi dellaRenault [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], che vi saliva dopo che la stessaera rientrata presso la detta residenza.Sotto il profilo delle esigenze cautelari, l'ordinanza ha confermato il pericolodi reiterazione criminosa e di fuga, giudicando inidonea la misura degli arrestidomiciliari con braccialetto elettronico ad arginare detti rischi, anche considerati ilegami all’estero di [OSCURATO:PERSONA].2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia di MijailovicValentino, articolando tre motivi di doglianza.2.1. Il primo motivo denuncia la nullità dell’ordinanza genetica e di quellaconfermativa per difetto di autonoma valutazione, in violazione della legge n.47/2015.La difesa lamenta che il provvedimento restrittivo sia il frutto di unapedissequa riproduzione della richiesta del Pubblico Ministero, priva di vagliocritico. Si censura il Tribunale collegiale per aver ritenuto sanato tale vizio, senzaperaltro colmare le lacune motivazionali su aspetti decisivi.In particolare, il ricorrente evidenzia come siano state ignorate le palesidiscrasie tra le fonti dichiarative e la ricostruzione degli inquirenti, che minanol'ipotesi accusatoria, in quanto:- il teste [OSCURATO:PERSONA] (proprietario della villa ove era parcheggiatala [OSCURATO:PERSONA]) aveva riferito solo di abitudini orarie, senza mai indicare letarghe delle auto o identificare i soggetti come autori materiali dei furti;- il teste [OSCURATO:PERSONA] (proprietario dell’immobile usato come covo)aveva dichiarato di aver consegnato le chiavi a "due uomini e una donna",un dato numerico e di genere incompatibile con la banda di sette uominisostenuta dall'accusa;- la [OSCURATO:PERSONA] aveva operato un travisamento della prova nellaC.N.R., attribuendo artatamente al [OSCURATO:PERSONA] l'identificazione di MijailovicValentino e Robert, dato che non emergeva dalle sommarie informazionitestimoniali.Inoltre, si segnala che i sette indagati, colti in flagranza di ricettazione il 29maggio, erano stati inizialmente denunciati a piede libero dal Pubblico Ministero diturno; la successiva applicazione della custodia in carcere per gli stessi fatti era,dunque, illogica e priva dei requisiti di urgenza e gravità originariamente esclusi.2.2. Con il secondo motivo, si contesta la violazione dell'art. 273 cod. proc.pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di furto, in quanto glielementi raccolti avrebbero potuto, al più, integrare il reato di ricettazione.La difesa articola le seguenti censure:- il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte della P.G. era inaffidabilee meramente probabilistico, basato su tratti non individualizzanti comeuna generica "protuberanza addominale" notata sul conducente della SeatLeon, elemento insufficiente a fondare un giudizio di certezza;- vi era una discrepanza macroscopica tra il denaro denunciato come rubatoalla Lotti (€ 6.000,00 in tagli da 50 e 100) e quello rinvenuto nel covo (€3.100,00 in tagli diversi);- la [OSCURATO:PERSONA] ripresa sui luoghi dei delitti montava la targa "[OSCURATO:TARGA]", mairinvenuta, laddove la [OSCURATO:PERSONA] sequestrata al momento del blitz eramunita di targa "[OSCURATO:TARGA]";- il berretto con la lettera "B" indossato da uno dei ladri (erroneamenteidentificato in [OSCURATO:PERSONA]), visibile dalle immagini a colori estratte dalfascicolo, era cromaticamente diverso da quello sequestrato dagliinquirenti;- la persona offesa Lacorte, visionando i video del furto sul proprio cellulare,aveva riferito della presenza di soli 3 uomini, in contrasto con laricostruzione contenuta nella comunicazione di notizia di reato che neindicava 4 scendere dall'auto.2.3. Il terzo motivo contesta asserite discrasie temporali nella ricostruzionedei fatti, l’omessa acquisizione dei tabulati telefonici e della geolocalizzazione deicellulari sequestrati e, poi, la errata valutazione delle esigenze cautelari.La difesa rileva un'insanabile aporia cronologica, atteso che, dallacomunicazione di notizia di reato del 1° luglio 2025 risultava che il servizio diosservazione presso la base di via Viking fosse già stato predisposto alle ore 12:30.Tuttavia, la persona offesa Lacorte aveva avuto notizia del furto solo alle ore 12:45e la denuncia della Lotti era delle ore 13:01; era, dunque, illogico che i Carabinierifossero già appostati alle ore 12:30, prima ancora che i furti fossero formalmentenoti o denunciati. Tale sfasatura temporale rendeva l'indagine non trasparente.Si lamenta, poi, il mancato utilizzo dei tabulati telefonici e dellageolocalizzazione dei cellulari sequestrati, che avrebbero potuto fornire un alibi osmentire la presenza del ricorrente sui luoghi dei delitti.Infine, si censura il rigetto degli arresti domiciliari con braccialettoelettronico.La difesa contesta la sussistenza del pericolo di fuga (ritenuta in sede diriesame), avendo documentato la disponibilità dell'abitazione della madre a CastelVolturno, dove risiede l'intero nucleo familiare, regolarmente soggiornante inItalia.Il Tribunale ha motivato il diniego sostenendo che il braccialetto "non è ingrado di rintracciare il detenuto in caso di evasione".Tuttavia, la difesa argomenta che tale motivazione è manifestamente illogicae contra legem, poiché nega la ratio stessa dello strumento previsto dal legislatorecome mezzo di rafforzamento degli arresti domiciliari; affermarne l'inefficaciatecnica equivarrebbe a svuotare di significato l'istituto stesso e a privarel'indagato, incensurato e con domicilio certo, di una misura meno afflittiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Prima di entrare nel merito delle singole censure, appare necessario ribadire,in linea preliminare, il perimetro entro il quale si esplica il controllo della Corte dicassazione sui provvedimenti in materia di misure cautelari personali.È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, sancitoautorevolmente dalle Sezioni Unite, che il sindacato di legittimità non può risolversiin una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata. L'apprezzamento delle risultanze processuali e la valutazione della lororilevanza dimostrativa sono prerogative riservate in via esclusiva al giudice dimerito. Di conseguenza, non integra il vizio di legittimità, e segnatamente il viziodi motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la meraprospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione dellerisultanze processuali, contrapposta a quella adottata dal provvedimentoimpugnato (così, ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944-01; conf. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01).Il compito del giudice di legittimità, pertanto, non è quello di sovrapporre lapropria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire sequesti ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbianofornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente rispostaalle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logicanello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinateconclusioni a preferenza di altre. Il vizio di "manifesta illogicità" della motivazione,denunciabile in questa sede, deve essere evidente, ossia di spessore tale darisultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato limitarsi a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cuiil giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistenteo l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamenteriportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se compromettain modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv.274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).Per l’affermazione di siffatti principi, anche in materia cautelare, si vedanoSez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019,Rv. 275851-01 e Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01, circal’incensurabilità della valutazione della gravità indiziaria, nonché ancora Sez. 3, n.7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Rv.250093-01, circa l’incensurabilità della valutazione delle esigenze cautelari e sullaadeguatezza della misura.È alla luce di tali coordinate ermeneutiche che devono essere vagliati i motividi ricorso proposti dall'indagato.2. Il primo motivo di ricorso – con il quale si deduce la nullità dell'ordinanzagenetica e di quella del giudice del riesame per difetto di autonoma valutazionedegli indizi e delle esigenze cautelari, in violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c)e c-bis), cod. proc. pen., come novellato dalla legge 47/2015 – è infondato.La difesa lamenta che il Giudice per le indagini preliminari si sia limitato auna pedissequa riproduzione della richiesta del Pubblico Ministero, abdicando alproprio dovere di controllo critico, e che il Tribunale collegiale abbia erroneamenteritenuto sanabile tale vizio.2.1. Sul punto, occorre richiamare l'orientamento costante di questa Corte,secondo cui la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e deigravi indizi di colpevolezza non impone al giudice di redigere il provvedimento conuna originalità linguistica o espositiva assoluta, né vieta il ricorso alla motivazioneper relationem o per incorporazione, purché dal testo del provvedimento emergain modo inequivoco che il giudice ha preso cognizione degli atti e ha svolto uneffettivo vaglio critico sulla fondatezza della domanda cautelare. Pertanto, anchea seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del Tribunale, quale giudice delriesame, di integrare la motivazione del provvedimento impositivo della misuraqualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela,anche in forma stringata ed espressa per relationem in adesione alla richiestacautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva divaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cuisviluppare il contraddittorio tra le parti (così Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017,dep. 2018, P.m. in proc. Liccardo e altri, Rv. 272596-01; tra le tante conformi, sivedano: Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050-01;Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365-01; Sez. 4, n. 16169 del15/04/2021, Marangi, Rv. 281037-01, che, nel caso di misura disposta a seguitodi arresto in flagranza, evidenzia la sufficienza del critico richiamo delle risultanzedei verbali di arresto e di perquisizione e delle dichiarazioni rese in sede di udienzadi convalida, con una motivazione che può essere tanto più sintetica quanto piùsia evidente la flagranza; Sez. 2, n. 41024 del 6/11/2025, non massimata).Insomma, l'autonomia della valutazione non è un requisito formale-grafico,ma sostanziale-intellettuale. Essa si ritiene rispettata quando il giudice, purrecependo il contenuto di altri atti del procedimento (come la richiesta del PubblicoMinistero o le informative di [OSCURATO:PERSONA]), dimostri di averne vagliato latenuta logica e giuridica, selezionando gli elementi rilevanti e fornendo unagiustificazione razionale della misura adottata, eventualmente anche confutandoimplicitamente le tesi difensive o, come nel caso di specie, integrando leargomentazioni dell'accusa con proprie osservazioni. Come chiarito anche dallagiurisprudenza più recente (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv.286527-01, in motivazione; Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv.288341-01, in motivazione), l'obbligo di motivazione autonoma non implica lanecessità di una riscrittura "originale" degli elementi di fatto, ma impone diesplicitare i criteri adottati a fondamento della decisione.In altri termini, in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonomavalutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen.- anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o menoestesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "perincorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poichévalutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, semprechéemerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, senecessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vagliogiurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5,n. 70 del 24/9/2018 dep. 2019, Pedato, Rv. 274403-01; confronta, negli stessitermini: Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 275339-01 e Sez. 3, n.34481 del 16/09/2025, Catoi, Rv. 288779-01, che richiama anche lo specificoonere della difesa di indicare criticità specifiche, laddove i dati contenuti nelleinformative di polizia giudiziaria siano autoevidenti ai fini della ricostruzione delfatto).2.2. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha fornito una rispostapuntuale e corretta alla detta censura difensiva, rilevando come il Giudice per leindagini preliminari, pur utilizzando ampi stralci della richiesta del PubblicoMinistero, non si sia limitato a un recepimento acritico, ma abbia mostrato unproprio percorso valutativo in passaggi cruciali della motivazione.In particolare, il Tribunale ha evidenziato come il primo giudice, pur usandola tecnica della incorporazione, abbia analizzato specificamente e criticamentemolteplici dati, fra cui le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] percorroborare la tesi della composizione del gruppo criminale (sette persone), lasalita del ricorrente a bordo della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata come scorta per laperpetrazione dei furti, la sussistenza di gravi indizi della ricettazione, l’utilizzodelle immagini quale riscontro sul numero dei malfattori e sulle modalitàdell'azione, marginalizzando, per contro, il riconoscimento antropometrico.La circostanza, lamentata dalla difesa, che il Giudice per le indaginipreliminari non abbia dato peso dirimente alle presunte discrasie nelledichiarazioni testimoniali è stata, correttamente, ritenuta non certo sintomo diassenza di valutazione, ma espressione di una valutazione di merito - condivisa eribadita in sede di riesame - secondo cui tali dati erano recessivi rispetto allagranitica prova emersa a carico degli indagati e, in particolare, al loro rinvenimentoassieme a parte della refurtiva, agli strumenti di effrazione e alle auto usate per ifurti, una delle quali tracciata via GPS sui luoghi di loro perpetrazione, e l’avere ilricorrente contrattato con il proprietario dell’immobile usato come base logisticaper conseguirne la disponibilità.Il vizio di motivazione per omessa valutazione di specifici elementi (come lediscrasie testimoniali citate) rileva, in sede di legittimità, solo se tali elementi sono– come anzidetto – decisivi, ossia idonei, se valutati, a scardinare l'intero impiantologico della decisione: ciò che, come si dirà meglio oltre, correttamente non è statoritenuto.Pertanto, il Tribunale ha verificato l'esistenza di un vaglio criticonell'ordinanza genetica e ha fornito a sua volta una risposta argomentata eautonoma sulle presunte omissioni, con motivazione che è immune da vizi dilegittimità e conforme ai dettami dell'art. 292 cod. proc. pen.3. Il secondo motivo di ricorso contesta la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza e lamenta un vizio di motivazione sotto il profilo del travisamentodella prova, in particolare riguardo all'identificazione dell'indagato eall'attribuzione dei furti al gruppo presente nel covo.Il motivo è, nel complesso, infondato, pur se in larga parte inammissibile, inquanto mirante ad un rinnovato giudizio sulla gravità indiziaria.3.1. Occorre ribadire che, come anzidetto, il travisamento della prova ricorrequando il giudice di merito fonda il suo convincimento su una prova che non esisteagli atti o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale,ovvero quando omette di valutare una prova decisiva in senso diverso. Noncostituisce, invece, travisamento, ed è quindi inammissibile in Cassazione, lacontestazione relativa all'interpretazione della prova o alla valutazione del suosignificato probatorio.Nel caso di specie, le censure della difesa si risolvono, nella sostanza, in unarichiesta di rilettura alternativa del materiale probatorio: si chiede alla Corte divalorizzati dal Tribunale: operazione ermeneutica preclusa in questa sede dilegittimità, in quanto attinente al merito della valutazione probatoria.3.2. Il Tribunale in sede di riesame ha, invero, fornito una motivazione logica,coerente e priva di aporie per superare le obiezioni difensive, facendo correttaapplicazione dei principi in tema di prova indiziaria.Il Tribunale, ad esempio, ha ben spiegato che la mancata corrispondenza trala targa ripresa ("[OSCURATO:TARGA]") e quella trovata sulla [OSCURATO:PERSONA] al momento delsequestro ("[OSCURATO:TARGA]") è irrilevante ai fini dell'identificazione del mezzo.L'identificazione della [OSCURATO:PERSONA] come l'auto usata per i furti non si basa sulla targa(che, come nota il giudice, era contraffatta in entrambi i casi e verosimilmentesostituita tra il reato e il blitz, pratica comune in contesti criminali organizzati),bensì su elementi di fatto ritenuti granitici:- il rinvenimento all'interno dell'auto di parte della refurtiva (una collaninariconosciuta dalla vittima Lotti);- l’uscita del ricorrente dall’auto [OSCURATO:PERSONA] al rientro presso il luogo diresidenza;- il rinvenimento delle chiavi di accensione della [OSCURATO:PERSONA] all'interno di unmarsupio nel covo occupato dagli indagati;- la contestuale disponibilità del ricorrente della [OSCURATO:PERSONA] noleggiata vistaassieme alla [OSCURATO:PERSONA] sui luoghi dei furti.La logica del giudice di merito è ineccepibile: se la [OSCURATO:PERSONA] sequestrataconteneva parte della refurtiva appena sottratta ed era, unitamente a quellanoleggiata e certamente recatasi nei luoghi dei furti, al momento della lorocommissione, nella disponibilità degli indagati, è logico dedurne che sia statautilizzata per portarli a compimento, indipendentemente dalla targa su di essaapposta al momento del sequestro.Dunque, la mancata corrispondenza della targa non è elemento decisivo taleda far venire meno la tenuta logica del ragionamento basato sugli altri elementiappena richiamati.Analogo discorso vale per l’assunta non concludenza del riconoscimentooperato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Anche ammesso che si tratti di dato privo disignificato probatorio, ed in effetti considerato marginale anche dai giudici dimerito, non si vede come ciò possa inficiare i gravi indizi posti a base delprovvedimento impugnato.Nel caso in esame, infatti, l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] non sifonda, certo, sul mero dato somatico, ma su un compendio indiziario convergentee plurimo. In particolare, la tesi difensiva alternativa, secondo cui gli indagatirisponderebbero al più di ricettazione e non di furto, è stata esclusa dal giudice dimerito con motivazione non illogica, sulla base dei seguenti elementi:- il tracciamento del dispositivo GPS installato sulla [OSCURATO:PERSONA] anoleggio, in base al quale la stessa, partita dalla base logistica di viaViking, a [OSCURATO:PERSONA], la mattina dei furti, aveva effettuato sosteesattamente coincidenti, per orario e luogo, con le tre abitazioni svaligiatea Fasano e Carovigno;- il fatto che la stessa auto viaggiasse in costante modalità "staffetta" conla [OSCURATO:PERSONA] (usata per l'esecuzione materiale dei furti), come confermatodalle immagini delle telecamere di videosorveglianza dei comuni transitati;- il rinvenimento all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di parte della refurtiva (unacollanina riconosciuta dalla vittima Lotti);- l’osservazione diretta, da parte dei Carabinieri presso il covo di via Vikingimmediatamente dopo il rientro delle auto, di [OSCURATO:PERSONA] cheusciva dall’abitazione e saliva a bordo della [OSCURATO:PERSONA], dimostrandocosì la disponibilità, da parte sua, del mezzo utilizzato per i raid furtivi;- l'irruzione immediata che aveva sorpreso cinque degli indagati seduti- il possesso di parte della refurtiva all'interno dell'abitazione occupata dalricorrente, essendo stati trovati orologi (tra cui un Rolex) e preziosiriconosciuti dalle vittime Lacorte e Lotti;- il rinvenimento delle chiavi della detta [OSCURATO:PERSONA] in un marsupio dentrol'abitazione;- il sequestro di attrezzatura completa (ricetrasmittenti, guanti, torce, sprayal peperoncino) incompatibile con una normale permanenza turistica;- il già detto ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della baselogistica (avendo egli contattato telefonicamente il proprietario di casa,[OSCURATO:PERSONA], per prolungare l'affitto, utilizzando un'utenza telefonicacorrispondente a una delle SIM sequestrate).A fronte di ciò, con motivazione logica e qui non censurabile, sono statiritenuti irrilevanti gli elementi di assunta discrasia valorizzati in ricorso ed è statoritenuto corretto l’inquadramento dei fatti come furto, e non ricettazione.3.4. Quanto alla dedotta sussistenza di gravità indiziaria per il delitto diricettazione, è principio pacifico che risponde di tale reato l'imputato, che siatrovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura in assenza di elementiprobatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto(Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc. Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n.5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Proietto, Rv. 258264-01).3.5. Nel caso di specie, la disponibilità materiale della refurtiva in un contestospazio-temporale immediatamente successivo alla consumazione dei reati, nelmentre, come sopra evidenziato, i beni (seguiti tramite geolocalizzazione di unadelle vetture usate dai correi) viaggiavano dal luogo dei furti verso quello diresidenza degli imputati, la compresenza di refurtiva di plurimi furti appenacompiuti e l’assenza di spiegazioni alternative hanno fatto propendere il Tribunale– con motivazione congrua – per l’ipotesi del furto (al riguardo si veda,analogamente, Sez. 3, n. 26517 del 10/07/2020, non massimata, che ha ritenutocongrua la motivazione che affermava quale responsabile del furto chi, a brevedistanza di tempo tra la loro commissione e il rinvenimento della merce, era statotrovato in possesso della refurtiva).4. Anche il terzo motivo non può trovare accoglimento.4.1. Circa l’assunta discrasia temporale tra l’orario di inizio di osservazioneda parte degli inquirenti e quello – si assume successivo – di denuncia dei furti, ilTribunale (a pag. 12 della sua ordinanza) ha fornito una risposta fattuale e logicaconvincente.Da un lato, ha evidenziato che non vi fossero elementi da cui desumere cheil servizio di osservazione del “covo” fosse iniziato alle ore 12.30; dall’altro, harimarcato come le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianzadell’abitazione del Lacorte (il furto ai danni del quale era avvenuto, secondo lavittima, tra le ore 10.00 e 10.30) fossero state prontamente inviate ai Carabinieridallo stesso tramite smartphone prima di formalizzare la denuncia. Con talideduzioni il ricorso neppure si confronta, destinando all’inammissibilità la censura.Del resto, la censura si rivela ulteriormente generica laddove non consideraneppure ulteriori dati evidenziati nel provvedimento impugnato, quali la denunciadi [OSCURATO:PERSONA] (di cui non si deduce l’ora, nel ricorso, e che, però, secondol’ordinanza in esame, aveva subito il furto tra le 8.40 e le 11.30).Insomma, la difesa nulla dice sul perché l’eventuale appostamento alle ore12.30 non potrebbe spiegarsi coi dati anzidetti, da essa neppure considerati: e,per vero, nulla evidenzia, in radice, sulle ragioni per le quali tale dato sarebbe diportata così dirompente da porre nel nulla i corposi dati a carico valorizzati daigiudici di merito e sopra richiamati.4.2. La doglianza sulla mancata acquisizione dei tabulati telefonici e dellageolocalizzazione dei cellulari, potenzialmente utili a fornire un alibi, è anch’essainammissibile, in quanto, anche a prescindere dai poteri difensivi all’uopoesercitabili (e di fatto liberamente non esercitati) dalle difese, si basa su datiprobatori ipotetici che, per loro stessa natura, non inficiano il quadro indiziario.Il dovere del Pubblico Ministero di svolgere attività di indagine a favoredell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la suaviolazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione proposto permancata assunzione di una prova (asseritamente) decisiva (così, ad esempio, Sez.2, n. 10061 del 20/11/2012, dep. 2013, Porcelli, Rv. 254872-01, che rammentacome la difesa possa, comunque, svolgere attività di indagine in via autonoma,sicché non ha ragione di dolersi di una inattività che le è propria, in prima battuta;confronta, negli stessi termini, Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, Rv. 274031-01).4.3. La censura relativa al rigetto della misura degli arresti domiciliari condispositivo elettronico è inammissibile, non confrontandosi appieno con lamotivazione su cui il provvedimento impugnato si fonda.L'ordinanza impugnata ha evidenziato elementi specifici che rendono ipericoli di fuga e di reiterazione non arginabili con il mero allarme elettronico, siaper l'elevatissimo grado di professionalità e organizzazione mostrato dalricorrente, inserito in un gruppo criminale (uso di basi logistiche temporanee, auto"staffetta", targhe clonate), sia per i verosimili legami con l'estero e la capacità dimobilità internazionale dell’indagato (cittadino serbo).A fronte di tanto, a dire del Tribunale, il braccialetto elettronico, segnalandol'evasione nel momento in cui avviene, non è sufficiente a neutralizzare il rischioche un soggetto, professionalmente attrezzato e inserito in un circuito criminaleorganizzato, faccia perdere le proprie tracce nei minuti successivi all'allarme,prima che le forze dell'ordine possano intervenire.Inoltre, il provvedimento impugnato ha anche correttamente valorizzato ilpericolo di reiterazione del reato, sottolineando come la misura domiciliare (anchecon braccialetto) non impedirebbe all'indagato di mantenere i contatti con ilcircuito criminale e di fornire supporto organizzativo logistico per nuovi reati,rischio particolarmente concreto data la natura "di squadra" e organizzata dellecondotte contestate.Il Tribunale, insomma, a fronte della censura difensiva secondo cuil’argomento basato sull’incapacità di "rintracciare il detenuto in caso di evasione"violerebbe la legge, svuotando di contenuto l'istituto stesso, ha fatto correttaapplicazione del suo potere, evidenziando la cogenza non solo del pericolo di fuga(tenuto conto dell’assenza di lavoro stabile, in capo al ricorrente, dell’elevata penain concreto irrogabile, della dimostrata capacità dello stesso ricorrente di reperirealloggi ove temporaneamente stabilire la propria dimora, dei contatti con icoindagati, molti dei quali senza fissa dimora in Italia, dei verosimili contatti nelpaese di origine, trattandosi di straniero), ma anche del pericolo di reiterazionedei reati (data la detta professionalità criminale dimostrata dai fatti in esame):pericolo, quest’ultimo, non eludibile – seppure con riferimento all’appoggiologistico e organizzativo che potrebbe essere fornito dal ricorrente – neppure dallamisura degli arresti domiciliari presidiata dal controllo elettronico a distanza.Anche in tal caso, si tratta di valutazione logica, posto che il dispositivoelettronico segnala l'allontanamento dal perimetro autorizzato, ma non impedisce,in sé, la fuga (come rimarca anche Sez. 1, n. 41334 del 14/07/2022, Duri, Rv.283679-01, in motivazione), né la reiterazione delle condotte criminose:valutazione quest’ultima che, peraltro, a ben vedere, non viene neppureadeguatamente censurata, con ulteriore palese profilo di inammissibilità.Tale motivazione è, inoltre, conforme ai dettami di cui all'art. 275, comma3, cod. proc. pen., che impone la custodia in carcere quando le altre misure, anchecumulative, risultino inadeguate.Naturalmente, la mera disponibilità di un domicilio (la casa della madre delricorrente) non elide la valutazione negativa sull’inaffidabilità del soggetto e sullacapacità della misura di contenere le specifiche esigenze cautelari ravvisate.5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue lacondanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertàdel detenuto, una sua copia va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziarioperché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp. att. cod.proc. pen. (ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]