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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23816/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la I\JO<A- decisione del Tribunale dì a.o i in data jantilbilliff con la quale [OSCURATO:PERSONA] Luisa era statct condannato—alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n.2 cod.pen., per la sottrazione di energia elettrica all'ENEL.

2. La ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la I\JO<A- decisione del Tribunale dì a.o i in data jantilbilliff con la quale [OSCURATO:PERSONA] Luisa era statct condannato—alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n.2 cod.pen., per la sottrazione di energia elettrica all'ENEL. 2. La ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23816/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris