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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 luglio 1993

Cassazione n. 08863/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/07/1993 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso personalmente sottoscritta dal ricorrente; rilevato che il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse e che la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa.

Ritenuto che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2,n. 4452 del 08/01/2019,Ry. 274736 - 01; Sez. 1, n. 13607 del 2010, Rv. 249916); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro P0,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 300,tic, spese processuali e della somma di euro ~a- in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/07/1993 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso personalmente sottoscritta dal ricorrente; rilevato che il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse e che la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Ritenuto che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2,n. 4452 del 08/01/2019,Ry. 274736 - 01; Sez. 1, n. 13607 del 2010, Rv. 249916); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro P0,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 300,tic, spese processuali e della somma di euro ~a- in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembr
Sentenza Cassazione n. 08863/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris