Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 13277/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'estinzione del reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., confermando il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione di una carta d'identità, rideterminando la pena inflitta.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile.

Il ricorrente reitera la questione dell'appropriazione della carta d'identità smarrita dal legittimo titolare, operata dallo stesso ricorrente, tesi che la Corte territoriale ha ritenuto priva di attendibilità per la genericità delle indicazioni fornite.

Oggetto dell'imputazione è la ricettazione di una carta d'identità ricevuta da terzi, di provenienza delittuosa perché oggetto di smarrimento e successiva appropriazione (art. 647 cod. pen.); l'indicazione fornita dall'imputato, circa l'aver personalmente rinvenuto la carta ed essersene appropriato, è stata ritenuta dai giudici di merito inidonea - perché generica e inattendibile - ad escludere la responsabilità (senza che sia denunciato alcun vizio logico della motivazione sul punto) sicché il reato presupposto è stato logicamente individuato nell'appropriazione (ad opera di terzi) del documento di identità smarrito dal titolare.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] aola L Imperiali DE O S I T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'estinzione del reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., confermando il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione di una carta d'identità, rideterminando la pena inflitta. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorrente reitera la questione dell'appropriazione della carta d'identità smarrita dal legittimo titolare, operata dallo stesso ricorrente, tesi che la Corte territoriale ha ritenuto priva di attendibilità per la genericità delle indicazioni fornite. Oggetto dell'imputazione è la ricettazione di una carta d'identità ricevuta da terzi, di provenienza delittuosa perché oggetto di smarrimento e successiva appropriazione (art. 647 cod. pen.); l'indicazione fornita dall'imputato, circa l'aver personalmente rinvenuto la carta ed essersene appropriato, è stata ritenuta dai giudici di merito inidonea - perché generica e inattendibile - ad escludere la responsabilità (senza che sia denunciato alcun vizio logico della motivazione sul punto) sicché il reato presupposto è stato logicamente individuato nell'appropriazione (ad opera di terzi) del documento di identità smarrito dal titolare. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] aola L Imperiali DE O S I T
Sentenza Cassazione n. 13277/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris