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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 1965

Cassazione n. 09741/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/06/1965 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'8 maggio 2025, con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale lo stesso era stato condannato, per il reato di cui all'art. 7, comma 1, del d.I., del 28 gennaio 2019, n. 4, per avere falsamente indicato il titolo di soggiorno idoneo ad ottenere il reddito di cittadinanza, pur risultando, in realtà, sprovvisto del permesso di soggiorno dichiarato; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta il vizio della motivazione, che risulterebbe meramente apparente, non avendo disvelato l'iter logico posto a base della condanna.

Considerato che il motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non esponendo alcun elemento specifico di criticità della sentenza impugnata, la quale, per contro, si esprime adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto e all'imputabilità soggettiva di esso al ricorrente (pagg. 3 e 4).

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/06/1965 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'8 maggio 2025, con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale lo stesso era stato condannato, per il reato di cui all'art. 7, comma 1, del d.I., del 28 gennaio 2019, n. 4, per avere falsamente indicato il titolo di soggiorno idoneo ad ottenere il reddito di cittadinanza, pur risultando, in realtà, sprovvisto del permesso di soggiorno dichiarato; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta il vizio della motivazione, che risulterebbe meramente apparente, non avendo disvelato l'iter logico posto a base della condanna. Considerato che il motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non esponendo alcun elemento specifico di criticità della sentenza impugnata, la quale, per contro, si esprime adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto e all'imputabilità soggettiva di esso al ricorrente (pagg. 3 e 4). Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.
Sentenza Cassazione n. 09741/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris