CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 19942/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria inviata in limine; considerato che entrambi i ricorsi non fanno che ribadire i medesimi motivi che sono stati posti a base dei rispettivi appelli e che, a fronte della 'doppia conforme' ed in particolare, di una decisione d'appello che puntualmente, seppure con apprezzabile sintesi, ha evidenziato, rispetto a ciascuno degli imputati, i riscontri altamente individualizzanti della chiamata di correità effettuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione ha trovato integrale riscontro, rendendo le ipotesi difensive (dall'invio del documento originale del Bortoluzzi, ad opera di un ignoto, a quella dello scambio di persona tra i fratelli Alex ed [OSCURATO:PERSONA], agli alibi -falliti- forniti dal Valle su circostanze generiche e non attinenti al giorno del 24 settembre 2014 - data del prelievo dei macchinari) mere ipotesi alternative, prive di cogenza ed inidonee a sradicare la motivazione della sentenza, priva di illogicità manifeste; ritenuto che a tale granitico compendio debba infine essere ulteriormente aggiunta la valenza probatoria del riconoscimento di tutti gli imputati da parte della persona offesa nel corso di un adempimento istruttorio che, seppure ritenuto non pienamente 'garantito', nemmeno è stato totalmente svalutato dalla Corte che, a pg. 4, in fondo, lo ha posto, unitamente alla querela del [OSCURATO:PERSONA] ed all'esito delle investigazioni di polizia giudiziaria, quale elemento di 'preciso riscontro' della chiamata di correità effettuata dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] liere Estensore Il P