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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04382/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Cassino, in data 5 dicembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli, di cui all'art. 582, 585, comma 2, cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento in favore della parte civile.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, violazione degli artt. 192 e 194 cod.proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato.

2.1. Con l'atto di appello era stata dedotta l'assenza di verifica della credibilità soggettiva della parte offesa e dell'attendibilità del narrato, mentre la Corte territoriale aveva risposto, sulla presenza di riscontri e rilevando l'assenza di chiarimenti forniti dall'imputato, così addivenendo all'inversione dell'onere probatorio.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto contesta l'attendibilità della persona offesa, ponendo una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non rinvenute nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

La Corte territoriale, infatti, ha operato una valutazione della affidabilità del narrato della parte civile, approfondita e logica, peraltro sottolineando la presenza di riscontri rappresentati dalle dichiarazioni dell'agente operante intervenuto a constatare le ferite riportate dalla vittima, nonché dal referto medico acquisito.

Sicché, la censura, così come proposta si appalesa anche aspecifica, posto che non prende in esame il complesso delle ragioni argonnentative sulle quali la Corte territoriale fonda la conferma. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Cassino, in data 5 dicembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli, di cui all'art. 582, 585, comma 2, cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento in favore della parte civile. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, violazione degli artt. 192 e 194 cod.proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato. 2.1. Con l'atto di appello era stata dedotta l'assenza di verifica della credibilità soggettiva della parte offesa e dell'attendibilità del narrato, mentre la Corte territoriale aveva risposto, sulla presenza di riscontri e rilevando l'assenza di chiarimenti forniti dall'imputato, così addivenendo all'inversione dell'onere probatorio. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto contesta l'attendibilità della persona offesa, ponendo una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non rinvenute nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). La Corte territoriale, infatti, ha operato una valutazione della affidabilità del narrato della parte civile, approfondita e logica, peraltro sottolineando la presenza di riscontri rappresentati dalle dichiarazioni dell'agente operante intervenuto a constatare le ferite riportate dalla vittima, nonché dal referto medico acquisito. Sicché, la censura, così come proposta si appalesa anche aspecifica, posto che non prende in esame il complesso delle ragioni argonnentative sulle quali la Corte territoriale fonda la conferma. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 04382/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris