CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33377/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 27/01/2022 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Oristano esito di giudizio abbreviato, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 110, 648, 99, comma 4, cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserita violazione della legge penale sostanziale è fondata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità. La Corte di merito ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa di cui all'art. 648 cod. pen. facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713). Detto principio non determina un'inversione dell'onere della prova circa la provenienza delittuosa del bene né determina alcun pregiudizio al diritto dell'imputato al silenzio, ma valorizza la dimostratività del contegno del soggetto che, potendo introdurre elementi a suo discarico nel processo ai fini del libero convincimento del giudice, non fornisce alcuna giustificazione ovvero riferisce circostanze non plausibili in ordine alla provenienza del bene oggetto del reato. In tal senso, non sussiste alcuna incompatibilità tra il principio in discorso, che cristallizza una particolare modalità di accertamento di fatto del dolo della ricettazione, e la struttura del giudizio abbreviato, che garantisce comunque pienezza al diritto di difesa. 1.2. vizio della pronuncia derivante dalla eccessività della pena inflitta. Il motivo non è sorretto da concreta specificità né da pertinenza censoria ed è altresì vietato in sede di legittimità in quanto privo della necessaria puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla decisione impugnata. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa . delle ammende