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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 36839/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10029/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 397/2016 depositata il09/11/2016, RGN 303/2013 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, decidendo sull’impugnazione proposta da più dirigenti medici in servizio presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia dei [OSCURATO:PERSONA] di Leofonte e Nicosia(diramazione funzionale dell’ASP di Enna, già ASL n. 4 di Enna) nei confronti dell’ [OSCURATO:PERSONA] di Enna, riformava la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Nicosia.

Il giudice di primo grado aveva rigettatola domanda proposta d a i lavoratori per ottenere il riconoscimento del diritto al compenso - o, in subordine, la somma ritenuta equa-spettante per i turni di pronta disponibilità effettuati in misura superiore alnumero di dieci turni mensili previst o dall’art. 17, comma 4, del CCNL Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005, nel periodo dal giugno 2007 al 16 marzo 2011, data di deposito del ricorso, con conseguente condanna dell’Azienda a corrispondere l’importo di euro 175,00, per ogni turno di pronta disponibilità, equiparando in ciò il trattamento retributivo al compenso aggiuntivo che era già stato riconosciuto ai dirigenti radiologi con D.D.G. n. 1782 del 29 giugno 2005.

2. Il giudice di secondo grado, accogliendo in parte la domanda degli originari ricorrenti, ha affermato che l’art. 17del CCNL, cheprevede la possibilità di richiedere l’effettuazione di dieciturni di pronta disponibilità , nell’arco di un mese , a ciascun dirigente medico, non può essere interpretata nel senso che non spetti il compenso per i turni eccedenti il decimo mensile, come invece era stato prospettato dall’Azienda sanitaria edaffermato dal giudice di primo grado.

La Corte d’Appello ha ricordato come la pronta disponibilità implica che il dipendente, anche se non lavora, ha l’obbligo di tenersi a disposizione del datore di lavoro in modo da essere immediatamente reperibile e nella possibilità di recarsi presso il presidio mediconel più breve arco di tempo possibile.

Circa l’andella pretesa retributiva, la Corte d’Appello ha affermato che lo svolgimento del servizio di pronta reperibilità privava il soggetto interessato di poter liberamente ed organizzare la propria giornata di riposo, li mitandone di fatto il godimentoe ciò anche in assenza di chiamata in servizio.

Dunque, nei casi di sistematico sforamento del limite mensile massimo,così come si era verificato nella specie, a fronte dell’inadempienza contrattuale dell’ente datoriale sussisteva il diritto a un compenso aggiuntivo, dato che l’indennità già prevista dall’art. 17 del CCNL è calcolata per l’ipotesi normale di espletamento di un numero di disponibilità rientranti nella previsione contrattuale.

In ordine al quantum della pretesa, la Corte d’Appello riteneva che non poteva farsi riferimento all’accordo sindacale intercorso coni medici radiologi, atteso che nella determinazionedi un compenso aggiuntivo l’intervento del giudice ha carattere residuale.

Quindi, faceva riferimento al parametro quantitativo risultante da alcune delibere della AUSL n. 4 di Enna, frutto di specifiche indicazioni provenienti dalle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica, nel contesto delle quali si prendeva atto della necessità di corrispondere un compenso aggiuntivo in favore del dipendente (tra cui i dirigenti medici ginecologi) che,a causa della carenza di risorse umane, aveva svolto turni di reperibilità superiori al tetto mensile.

3. L’ASP di Enna ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. I dipendenti sono rimasti intimati.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, l’ASP ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 17,CCNLComparto sanità 2002/2005, parte normativa , e 2002-2003 parte economica, dirigenza medico veterinaria,in relazione all’art. 1363, cod. civ., in tema di interpretazione dei contratti.

1.1. La ricorrente deduce che lo stesso tenore letterale dell’art. 17 depone per il carattere non tassativo del limite di dieci turni previsto; assume che l’espressione “di regola” indica il numero normaledi pronte disponibilità che possono essere richieste e che, essendo consentito all’Azienda di richiedere più di dieci turni in presenza di determinate particolari esigenze di necessità assistenziali, la regolamentazione remunerativa delle eccedenze andava stabilita concordemente con le O rganizzazioni sindacali alla luce delle esigenze di servizio ; d iversamente, si sarebbe avuta un’ingiustificata forzatura interpretativa della norma in violazione degli ordinari criteri ermeneutici.

1.2. Sempre ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto estendere la propria indagine utilizzando gli altri criteri di interpretazione del contratto e, in primo luogo, quello che impone di fare riferimento alla volontà delle parti.

Il comportamento complessivo avrebbe potuto trarsi da un’attenta lettura delle delibere aziendali, che prevedevano compensi aggiuntivi relativamente ai turni effettuati per gli anni 2005, 2006, 2007, essendo consentito alla contrattazione aziendale di rideterminare l’importo dell’indennità.

Ciò sarebbe stato ancora più importante in un’otti ca interpretativa della clausola contrattuale,ove si fosse considerato che la locuzione “ di regola ” stava ad indicare il numero minimo di pronte disponibilità esigibili , potendo l’Azienda richiedere al dirigente anche più di dieci turni di pronta disponib ilità al mese per sopraggiunte esigenze organizzative.

1.3. La sentenza di appello – prosegue la ricorrente - aveva violato anche i l criterio ermeneutico di cui al l’art. 1363 cod. civ ., omettendo di interpretare il testo contrattuale nella sua interezza elimitando la propria indagine solo ad alcune delle clausole, mentre un esame complessivo deltesto, volto a rintracciare la volontà delle parti, avrebbe reso evidente l’infondatezza dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale.

Parte ricorrente richiama, ancora, l’art. 4, secondo comma, del CCNL, che regola la “contrattazione collettiva integrativa”, in particolare quanto alle risorse di cui al Fondo dell’art. 56 , da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne.

Dunque –prosegue il ricorso - l ’ inquadramento sistematico della disposizione in esame nella cornice delle altre clausole in essa contenute e delle norme ad essa correlate, come quella appena richiamata, nonché ilsenso letterale delle parole del contratto collettivo escludono la configurabilità d’una indennità variabile in caso di superamento del limite dei dieciturni mensili.

Sempre ad avviso di parte ricorrente, la comune intenzione delle parti ( poi definitivamente chiarita dalledeliberazioni della AUSL) era quella di assicurare un sistematico adattamento della norma contrattuale alle esigenze di servizio, valutate concordemente con le O rganizzazioni sindacali secondo un apprezzamento censurabile solo in ipotesi di macroscopiche illogicità o violazioni di legge.

1.4. Sempre in via di interpretazione complessiva dell’art. 17 del CCNL – prosegue il ricorso - assume rilievo il co mma 7, riferito al Fondo istituito per il riconoscimento del trattamento economico accessorio legato a particolari condizioni di lavoro,Fondo la cui consistenza viene determinata dalla contrattazione sindacale a livello aziendale (art. 4 CCNL).

Di talché,la contrattazione per i medici radiologi-anestesisti aveva stipulato un accordo per la corresponsione di un gettone onnicomprensivo di 175,00 euro.

L’allora AUSL n. 4, riguardo ai medici radiologi, aveva infatti provveduto ad attivareprogetti obiettivo con cui si era inteso sopperire all’intensa attività svolta di fatto dai medici radiologi durante i turni di reperibilità.

Segnala l’ASP ricorrente che la contrattazione sindacale, in forza dell’art. 3 dell’Accordo aziendale per la retribuzione di risultato della dirigenza medica e veterinaria, aveva già liquidava dei compensi aggiuntivi relativamente ai turni effettuati per gli anni 2005,2006 e 2007; tale circostanza di fatto non era contestata, del che aveva dato atto la stessa Corte territoriale al punto che dalle somme liquidate in favore degli odierni intimati aveva detratto i compensi per i turni di reperibilità già loro corrisposti in virtù delle delibere aziendali n.955 del 12.07.2007 e n. 1243 del 4 settembre 2008, trattandosi di retribuzione aggiuntiva una tantum, con carattere di eccezionalità, riconosciuta a livello aziendale in presenza di necessità assistenziali derivate da un contesto di carenza di risorse umane.

In forza d’una lettura combinata del IV, V e VII comma dell’art. 17, insieme all’art. 4 e all’art. 55 del CCNL, ad avviso di parte ricorrente deve concludersi che in tema di pronta disponibilità la contrattazione collettiva non aveva introdotto limiti invalicabili alla prestazione dei turni nella loro articolazione, n é aveva previsto compensi aggiuntivi in caso di sforamentodei turni mensili, compensi riconoscibili solo in ipotesi eccezionali legate alle contingenti necessità della struttura ospedaliera e comunque in base alla disciplina a livello di contrattazione aziendale delle modalità di definizione e distribuzione delle risorse.

2. Con la seconda censura la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 CCNL Comparto sanità, dirigenza medico - veter inaria, 2002/2005 parte normativa e 2002-2003 parte economica, in relazione all’art. 1363 cod. civ. e agli artt. 2, 8e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Illustra la ricorrente che nessun compenso aggiuntivo può essere riconosciuto al di fuori delle previsioni dei contratti collettivi alle quali, nel sistema dell'area pubblica, corrisponde un limite di spesa. 3.Analoga censura viene illustrata nel terzo motivo, in relazione all’art. 1367 cod. civ.e agli artt. 36 Cost. e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. 3.1.Rileva in proposito la ricorrente(pag. 36 del ricorso in esame) che la Corte territoriale,nel respingere il primo motivo dell’appello principale, con i l quale gli appellanti avevano censuratola quantificazione delcompenso aggiuntivo nella misura di 20 euro per ogni turno eccedente 10 turni mensili,ha poi ritenuto congruo l’importo da questo stabilito per ogni turno di reperibilità oltre il decimo mensile: così facendo la Corte territoriale ha erroneamente privato l’articolo 17 cit.di efficacia precettiva, in violazione dell’art. 1367 cod. civ. e, nella parte in cui rimetteva al giudice l’andella spettanza e la sua quantificazione, anche in violazionedell’art. 36 Cost . e de ll’art. 45 deld.lgs. n. 165 del 2001 .

3.2. Népoteva assumere rilievo – prosegue il ricorso - la dichiarazione resa in primo grado dal direttore generale dell’ASPlà dove aveva riconosciuto la sussistenza del diritto al compenso aggiuntivoed aveva riferito che i turni aggiuntivi erano stati retribuiti al netto diqualsiasi compenso aggiuntivo, non potendo il giudice accordare trattamenti economici non previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.Né poteva denunciarsi una disparità di trattamento in presenza di norma inderogabile.

Peraltro- prosegue parte ricorrente - nel rapporto di lavoro subordinato il trattamento economico è ammantato da una presunzione di adeguatezza al parametro costituzionale diproporzionalità e adeguatezza.

In sintesi, il ricorso denuncia un error in iudicandonell’interpretazione della pattuizione collettiva in discorso e sostiene che il trattamento economico per cui è causa non è contemplato dalla legge e da fonti ad essa equiparate. 4.Osserva la Corte che il ricorso non merita accoglimento.

Occorre premettere che non tutte le sue argomentazioni dei motivi di ricorso (si veda le prospettazioni della ricorrente riportate sopra ai punti 1.4.1.,

3.1. e

3. 2 . ) sono conferenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: quest’ultima non contiene una statuizione di accertamento in ordine alla ricezione , da parte dei lavoratori, di compensi per i turni di reperibilità di cui alle delibere aziendali n. 955 del 12.07.2007 e n. 1243 del 4 settembre 2008(come nel caso esaminato da Cass. n. 28938 del 2019), ma riprende, quale parametro, la mera quantificazione dell’indennità per ogni turno eccedente riportata nelle suddette delibere; ha accolto e non rigettato il primo motivo dell’appello principale dei lavoratori; non fa riferimento ad un interrogatorio formale del direttore generale dell’ASP.

Peraltro, la stessa Azienda riporta,nella prima parte del ricorso, uno stralcio della motivazione della sentenza del Tribunale da cui emerge che il primo giudice aveva rigettato la domanda dei lavoratori non perché avessero già ottenuto un ristoro economico,ma perché il trattamento richiesto non trovava fondamento in alcuna norma pattiziané nell’art. 36 Cost. o ne ll’art. 45 del d.lgs. 165 del 201, quest’ultimo in relazione alla delibera che aveva riguardato i dirigenti medici di radiologia (delibera 1782 del 2005).

Dunque, tali censure sono inammissibili perché non conferenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

5. Le restanti censure, da trattarsi congiuntamente perché connesse, sono infondate.

Esse pongono alla Corte una duplice questione.

In primo luogo, se la previsione per il dirigente medico di dieci turni mensili di pronta disponibilità, “di regola”, ai sensi dell’art.17, comma 4, CCNL dirigenza medico veterinaria 2002/2005, prevedendo ne la remunerazione con una specifica indennità, esaurisca in tale misura la possibilità di ricorrervi.

In secondo luogo,qualora venga superato il numero di dieci turni mensili , se valgail principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico , di talché i turni svolti in eccedenza sarebbero retribuibili,una tantume in via eccezionale, solo al momento dell’attribuzione della retribuzione dirisultato. 5.1.La Corte d’Appello ha affermato che possono essere richiesti turni in eccedenzae che per ognuno di essi deve essere riconosciuta un’indennità parametrata alle indicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali.

6. Ai fini dell’interpretazione della disposizione contrattuale in oggetto deve ricordarsi (v., ex aliis, Cass., n. 24699 del 2021) che nella ricerca della volontà delle partiassume valore fondamentale l’elemento letterale, sia pure esaminato alla luce dell'intero contesto contrattuale, in virtù del coordinamento tra loro delle singole clausole, così come previsto dall'art. 1363 cod. civ.: infatti, per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione testuale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la componee non già una parte soltanto.

Il tutto va valutato sempre tenendo presente lo scopo pratico perseguito dalle parti.

7. L’art. 17 del CCNL 2002 - 2005, Comparto sanità , dirigenza medico - veterinaria, disciplina il “servizio di pronta disponibilità”; analoga disposizione si rinviene nei CCNL antecedenti (art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996 e art. 16, comma 6, del CCNL 8 giugno 2000) e successivi (CCNL 19 dicembre 2019, art. 27, comma 6).

Comegià affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i l servizio di pronta disponibilità “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempostabilito con le procedure cui (…)” .

L’art. 17, comma 4, stabilisce che “il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore.

Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.

Di regola non potranno essereprevisti per ciascun dirigente più di dieci turni dipronta disponibilità nel mese”.

Il comma 5 regola la retribuzione del servizio e stabilisceche la pronta disponibilità dà diritto ad un’indennità, modulata secondo l’orario prestato.

In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata comelavoro straordinario o compensata come recupero orario.

8. La giurisprudenza di questa Corte ha già esaminato alcuni aspetti della suddetta disciplina convenzionale.

Si è così affermato che l’art.17, comma 5, nel prevedere il diritto, deldirigente in reperibilità chiamato a rendere la prestazione, di percepire, oltre alle indennità ivi stabilite, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, di usufruire d ’ un corrispondente recup ero orario, non esclude che l’Azienda sanitaria debba inoltre garantire almedico, anche senza sua richiesta, il riposo settimanale, trattandosi di diritto indisponibile(Cass. n. 5465 del 2016).

Si è poi rilevato che ai sensi dell’art. 17, comma 7, del CCNL, ai compensi per la pronta reperibilità si provvede con il Fondo disciplinato dall’art. 55.

Taledisposizione contrattuale collettiva - “Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro”- rinvia all’art. 51, del CCNL 8 giugno 200 0, che a sua volta richiama le particolari condizioni di lavoro previste dall’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, di cui conferma, in particolare, il comma 4, relativo all’ammontare dell’indennità di pronta disponibilità ed ai poteri concessi al riguardo alla contrattazione integrativa (si v., Cass., n. 2408 del 2022).

Con l’ordinanza n. 28938 del 2019, proprio in sede di interpretazione dell’art. 17, comma 4, del CCNLComparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002 - 2005, si è affermato che la proposizione“di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese” non pone un limite inderogabile all’utilizzazione della pronta reperibilità, né fa riferimento ad un onere dimostrativo delle esigenze particolari che giustifichino il ricorso alla pronta disponibilità oltre le dieci volte in un mese, fatta salva l’ipotesi di abuso.

8.1. Vapoi rilevato che l’ordinanza n. 436 del 2021 (si v. anche Cass. 25380 del 2017), in relazione alla disciplina contrattuale dei turni di pronta disponibilità del personale infermieristico(art. 7 del CCNL, Comparto sanità del 20 settembre 2001), hastatuito che in tema di servizio di pronta disponibilità il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente, stabilito dal comma 10 del predetto articolo, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell'indennità come prevista dall’art. 7, comma 6, per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ove la violazione della regola di cui al comma 10 del medesimo art. 7 si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche.

È poi rimessa alla contrattazione integrativa la possibilità di rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 6 in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità.

9. Dunque, dall’interpretazione dell’art.17, comma 4, sia in ragione del tenore letteralegià di per sé chiaro, ma anche considerando gli ulteriori criteri ermeneutici sopra richiamati,nonché i principi già affermati da questa Corte, l’art. 17 del CCNL non esclude la prestazione di turni ulteriori rispetto ai dieci mensili previsti “di regola”, che quindi sono soggetti alla medesima disciplina collettiva dei turni ordinari.

Pertanto, anche per i turni prestati in eccedenza va riconosciuta l’indennità di cui all’art. 17, comma 5, che, come questa Corte ha già affermato, è caratterizzata da una propria specificità ed autonomia e che rientra nel trattamento economico del dirigente medico sia pure come voce non fissa e continuativa(Cass., S.U., 9279 del 2016).

Né, l’art. 17, comma 7, l’art. 4 e l’art. 55 del CCNL, oltre alla disciplina della retribuzione di risultato (è richiamato nel ricorso il relativo Accordo aziendale), offrono argomentiper un diverso esito interpretativo, ma anzi rafforzano la già chiara interpretazione letterale.

Ciò sia detto anche considerandocome la contrattazione collettiva, mentre a gli artt. 52 del CCNL 8 giugno 2000 e 56 del CCNL 2002/2005 ha regolato i Fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale, nel disciplinare il “trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” ha previsto, all’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996 (come richiamato dagli artt. 51 del CCNL 8 giugno 2000 e 55 del CCNL 2002/2005) la costituzione di un F ondo “finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, collegati alla natura deiservizi che richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari situazioni di lavoro (…) ”, tra cui quella in esame, specificamente indicata.

È pur vero che la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli, ma, proprio aconferma di tale principio, si è affermato che quando la disciplina collettiva ha inteso riconoscere una compensazione delle ore di lavoro straordinario per i medici- dirigenti lo ha specificamente previsto, come avvenuto per l’attività connessa alle guardie mediche o alla cosiddettapronta disponibilità (si v., Cass., n. 16855 del 2021, e giurisprudenza nella stessa richiamata).

Tale principio valeanche per i turni di pronta disponibilità (oltre che per la eventuale effettiva prestazione oraria), di talché questi ultimi, allorché l’Aziendaha inteso farvi ricorso oltre il numero indicato dall’art. 17, comma 4, del CCNL, vanno retribuiti quale autonoma voce del trattamento accessorio.

10. In ragione delle argomentazioni sopra esposte, va quindi affermato che la previsione (contenuta nell’art. 17, comma 4, del CCNL, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005) secondo cui “di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese” va intesacome previsione di natura programmatica e non comelimite temporale invalicabile, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del dannonel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore.

Per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensilistabilito “di regola” dall’art. 17, comma 4, del CCNL Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria, 2002/2005 va corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall’art. 17, comma 5, del medesimo CCNL, senza che la stessa possaessere assorbita nella retribuzione di risultato.

11. Nella specie, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tali principipoichénell’interpretare l’art. 17 del CCNL Comparto sanità, dirigenza medic o veterinaria 2002-2005, ha riconosciuto il diritto all’indennità per i turni di pronta disponibilità eccedenti la tendenziale previsione contrattuale di dieci turni mensili, facendo riferimento come parametro quantitativo all’indicazione proveniente dalle Organizzazioni sindacalidella dirigenza medica.

12. Il ricorso deve, quindi,essere rigettato.

13. Non è dovuta pronuncia sulle spese, atteso che i lavoratori sono rimasti intimati.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10029/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 397/2016 depositata il09/11/2016, RGN 303/2013 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, decidendo sull’impugnazione proposta da più dirigenti medici in servizio presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia dei [OSCURATO:PERSONA] di Leofonte e Nicosia(diramazione funzionale dell’ASP di Enna, già ASL n. 4 di Enna) nei confronti dell’ [OSCURATO:PERSONA] di Enna, riformava la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Nicosia. Il giudice di primo grado aveva rigettatola domanda proposta d a i lavoratori per ottenere il riconoscimento del diritto al compenso - o, in subordine, la somma ritenuta equa-spettante per i turni di pronta disponibilità effettuati in misura superiore alnumero di dieci turni mensili previst o dall’art. 17, comma 4, del CCNL Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005, nel periodo dal giugno 2007 al 16 marzo 2011, data di deposito del ricorso, con conseguente condanna dell’Azienda a corrispondere l’importo di euro 175,00, per ogni turno di pronta disponibilità, equiparando in ciò il trattamento retributivo al compenso aggiuntivo che era già stato riconosciuto ai dirigenti radiologi con D.D.G. n. 1782 del 29 giugno 2005. 2. Il giudice di secondo grado, accogliendo in parte la domanda degli originari ricorrenti, ha affermato che l’art. 17del CCNL, cheprevede la possibilità di richiedere l’effettuazione di dieciturni di pronta disponibilità , nell’arco di un mese , a ciascun dirigente medico, non può essere interpretata nel senso che non spetti il compenso per i turni eccedenti il decimo mensile, come invece era stato prospettato dall’Azienda sanitaria edaffermato dal giudice di primo grado. La Corte d’Appello ha ricordato come la pronta disponibilità implica che il dipendente, anche se non lavora, ha l’obbligo di tenersi a disposizione del datore di lavoro in modo da essere immediatamente reperibile e nella possibilità di recarsi presso il presidio mediconel più breve arco di tempo possibile. Circa l’andella pretesa retributiva, la Corte d’Appello ha affermato che lo svolgimento del servizio di pronta reperibilità privava il soggetto interessato di poter liberamente ed organizzare la propria giornata di riposo, li mitandone di fatto il godimentoe ciò anche in assenza di chiamata in servizio. Dunque, nei casi di sistematico sforamento del limite mensile massimo,così come si era verificato nella specie, a fronte dell’inadempienza contrattuale dell’ente datoriale sussisteva il diritto a un compenso aggiuntivo, dato che l’indennità già prevista dall’art. 17 del CCNL è calcolata per l’ipotesi normale di espletamento di un numero di disponibilità rientranti nella previsione contrattuale. In ordine al quantum della pretesa, la Corte d’Appello riteneva che non poteva farsi riferimento all’accordo sindacale intercorso coni medici radiologi, atteso che nella determinazionedi un compenso aggiuntivo l’intervento del giudice ha carattere residuale. Quindi, faceva riferimento al parametro quantitativo risultante da alcune delibere della AUSL n. 4 di Enna, frutto di specifiche indicazioni provenienti dalle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica, nel contesto delle quali si prendeva atto della necessità di corrispondere un compenso aggiuntivo in favore del dipendente (tra cui i dirigenti medici ginecologi) che,a causa della carenza di risorse umane, aveva svolto turni di reperibilità superiori al tetto mensile. 3. L’ASP di Enna ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 4. I dipendenti sono rimasti intimati. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso, l’ASP ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 17,CCNLComparto sanità 2002/2005, parte normativa , e 2002-2003 parte economica, dirigenza medico veterinaria,in relazione all’art. 1363, cod. civ., in tema di interpretazione dei contratti. 1.1. La ricorrente deduce che lo stesso tenore letterale dell’art. 17 depone per il carattere non tassativo del limite di dieci turni previsto; assume che l’espressione “di regola” indica il numero normaledi pronte disponibilità che possono essere richieste e che, essendo consentito all’Azienda di richiedere più di dieci turni in presenza di determinate particolari esigenze di necessità assistenziali, la regolamentazione remunerativa delle eccedenze andava stabilita concordemente con le O rganizzazioni sindacali alla luce delle esigenze di servizio ; d iversamente, si sarebbe avuta un’ingiustificata forzatura interpretativa della norma in violazione degli ordinari criteri ermeneutici. 1.2. Sempre ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto estendere la propria indagine utilizzando gli altri criteri di interpretazione del contratto e, in primo luogo, quello che impone di fare riferimento alla volontà delle parti. Il comportamento complessivo avrebbe potuto trarsi da un’attenta lettura delle delibere aziendali, che prevedevano compensi aggiuntivi relativamente ai turni effettuati per gli anni 2005, 2006, 2007, essendo consentito alla contrattazione aziendale di rideterminare l’importo dell’indennità. Ciò sarebbe stato ancora più importante in un’otti ca interpretativa della clausola contrattuale,ove si fosse considerato che la locuzione “ di regola ” stava ad indicare il numero minimo di pronte disponibilità esigibili , potendo l’Azienda richiedere al dirigente anche più di dieci turni di pronta disponib ilità al mese per sopraggiunte esigenze organizzative. 1.3. La sentenza di appello – prosegue la ricorrente - aveva violato anche i l criterio ermeneutico di cui al l’art. 1363 cod. civ ., omettendo di interpretare il testo contrattuale nella sua interezza elimitando la propria indagine solo ad alcune delle clausole, mentre un esame complessivo deltesto, volto a rintracciare la volontà delle parti, avrebbe reso evidente l’infondatezza dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale. Parte ricorrente richiama, ancora, l’art. 4, secondo comma, del CCNL, che regola la “contrattazione collettiva integrativa”, in particolare quanto alle risorse di cui al Fondo dell’art. 56 , da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne. Dunque –prosegue il ricorso - l ’ inquadramento sistematico della disposizione in esame nella cornice delle altre clausole in essa contenute e delle norme ad essa correlate, come quella appena richiamata, nonché ilsenso letterale delle parole del contratto collettivo escludono la configurabilità d’una indennità variabile in caso di superamento del limite dei dieciturni mensili. Sempre ad avviso di parte ricorrente, la comune intenzione delle parti ( poi definitivamente chiarita dalledeliberazioni della AUSL) era quella di assicurare un sistematico adattamento della norma contrattuale alle esigenze di servizio, valutate concordemente con le O rganizzazioni sindacali secondo un apprezzamento censurabile solo in ipotesi di macroscopiche illogicità o violazioni di legge. 1.4. Sempre in via di interpretazione complessiva dell’art. 17 del CCNL – prosegue il ricorso - assume rilievo il co mma 7, riferito al Fondo istituito per il riconoscimento del trattamento economico accessorio legato a particolari condizioni di lavoro,Fondo la cui consistenza viene determinata dalla contrattazione sindacale a livello aziendale (art. 4 CCNL). Di talché,la contrattazione per i medici radiologi-anestesisti aveva stipulato un accordo per la corresponsione di un gettone onnicomprensivo di 175,00 euro. L’allora AUSL n. 4, riguardo ai medici radiologi, aveva infatti provveduto ad attivareprogetti obiettivo con cui si era inteso sopperire all’intensa attività svolta di fatto dai medici radiologi durante i turni di reperibilità. Segnala l’ASP ricorrente che la contrattazione sindacale, in forza dell’art. 3 dell’Accordo aziendale per la retribuzione di risultato della dirigenza medica e veterinaria, aveva già liquidava dei compensi aggiuntivi relativamente ai turni effettuati per gli anni 2005,2006 e 2007; tale circostanza di fatto non era contestata, del che aveva dato atto la stessa Corte territoriale al punto che dalle somme liquidate in favore degli odierni intimati aveva detratto i compensi per i turni di reperibilità già loro corrisposti in virtù delle delibere aziendali n.955 del 12.07.2007 e n. 1243 del 4 settembre 2008, trattandosi di retribuzione aggiuntiva una tantum, con carattere di eccezionalità, riconosciuta a livello aziendale in presenza di necessità assistenziali derivate da un contesto di carenza di risorse umane. In forza d’una lettura combinata del IV, V e VII comma dell’art. 17, insieme all’art. 4 e all’art. 55 del CCNL, ad avviso di parte ricorrente deve concludersi che in tema di pronta disponibilità la contrattazione collettiva non aveva introdotto limiti invalicabili alla prestazione dei turni nella loro articolazione, n é aveva previsto compensi aggiuntivi in caso di sforamentodei turni mensili, compensi riconoscibili solo in ipotesi eccezionali legate alle contingenti necessità della struttura ospedaliera e comunque in base alla disciplina a livello di contrattazione aziendale delle modalità di definizione e distribuzione delle risorse. 2. Con la seconda censura la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 CCNL Comparto sanità, dirigenza medico - veter inaria, 2002/2005 parte normativa e 2002-2003 parte economica, in relazione all’art. 1363 cod. civ. e agli artt. 2, 8e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001. Illustra la ricorrente che nessun compenso aggiuntivo può essere riconosciuto al di fuori delle previsioni dei contratti collettivi alle quali, nel sistema dell'area pubblica, corrisponde un limite di spesa. 3.Analoga censura viene illustrata nel terzo motivo, in relazione all’art. 1367 cod. civ.e agli artt. 36 Cost. e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. 3.1.Rileva in proposito la ricorrente(pag. 36 del ricorso in esame) che la Corte territoriale,nel respingere il primo motivo dell’appello principale, con i l quale gli appellanti avevano censuratola quantificazione delcompenso aggiuntivo nella misura di 20 euro per ogni turno eccedente 10 turni mensili,ha poi ritenuto congruo l’importo da questo stabilito per ogni turno di reperibilità oltre il decimo mensile: così facendo la Corte territoriale ha erroneamente privato l’articolo 17 cit.di efficacia precettiva, in violazione dell’art. 1367 cod. civ. e, nella parte in cui rimetteva al giudice l’andella spettanza e la sua quantificazione, anche in violazionedell’art. 36 Cost . e de ll’art. 45 deld.lgs. n. 165 del 2001 . 3.2. Népoteva assumere rilievo – prosegue il ricorso - la dichiarazione resa in primo grado dal direttore generale dell’ASPlà dove aveva riconosciuto la sussistenza del diritto al compenso aggiuntivoed aveva riferito che i turni aggiuntivi erano stati retribuiti al netto diqualsiasi compenso aggiuntivo, non potendo il giudice accordare trattamenti economici non previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.Né poteva denunciarsi una disparità di trattamento in presenza di norma inderogabile. Peraltro- prosegue parte ricorrente - nel rapporto di lavoro subordinato il trattamento economico è ammantato da una presunzione di adeguatezza al parametro costituzionale diproporzionalità e adeguatezza. In sintesi, il ricorso denuncia un error in iudicandonell’interpretazione della pattuizione collettiva in discorso e sostiene che il trattamento economico per cui è causa non è contemplato dalla legge e da fonti ad essa equiparate. 4.Osserva la Corte che il ricorso non merita accoglimento. Occorre premettere che non tutte le sue argomentazioni dei motivi di ricorso (si veda le prospettazioni della ricorrente riportate sopra ai punti 1.4.1., 3.1. e 3. 2 . ) sono conferenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: quest’ultima non contiene una statuizione di accertamento in ordine alla ricezione , da parte dei lavoratori, di compensi per i turni di reperibilità di cui alle delibere aziendali n. 955 del 12.07.2007 e n. 1243 del 4 settembre 2008(come nel caso esaminato da Cass. n. 28938 del 2019), ma riprende, quale parametro, la mera quantificazione dell’indennità per ogni turno eccedente riportata nelle suddette delibere; ha accolto e non rigettato il primo motivo dell’appello principale dei lavoratori; non fa riferimento ad un interrogatorio formale del direttore generale dell’ASP. Peraltro, la stessa Azienda riporta,nella prima parte del ricorso, uno stralcio della motivazione della sentenza del Tribunale da cui emerge che il primo giudice aveva rigettato la domanda dei lavoratori non perché avessero già ottenuto un ristoro economico,ma perché il trattamento richiesto non trovava fondamento in alcuna norma pattiziané nell’art. 36 Cost. o ne ll’art. 45 del d.lgs. 165 del 201, quest’ultimo in relazione alla delibera che aveva riguardato i dirigenti medici di radiologia (delibera 1782 del 2005). Dunque, tali censure sono inammissibili perché non conferenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. 5. Le restanti censure, da trattarsi congiuntamente perché connesse, sono infondate. Esse pongono alla Corte una duplice questione. In primo luogo, se la previsione per il dirigente medico di dieci turni mensili di pronta disponibilità, “di regola”, ai sensi dell’art.17, comma 4, CCNL dirigenza medico veterinaria 2002/2005, prevedendo ne la remunerazione con una specifica indennità, esaurisca in tale misura la possibilità di ricorrervi. In secondo luogo,qualora venga superato il numero di dieci turni mensili , se valgail principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico , di talché i turni svolti in eccedenza sarebbero retribuibili,una tantume in via eccezionale, solo al momento dell’attribuzione della retribuzione dirisultato. 5.1.La Corte d’Appello ha affermato che possono essere richiesti turni in eccedenzae che per ognuno di essi deve essere riconosciuta un’indennità parametrata alle indicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali. 6. Ai fini dell’interpretazione della disposizione contrattuale in oggetto deve ricordarsi (v., ex aliis, Cass., n. 24699 del 2021) che nella ricerca della volontà delle partiassume valore fondamentale l’elemento letterale, sia pure esaminato alla luce dell'intero contesto contrattuale, in virtù del coordinamento tra loro delle singole clausole, così come previsto dall'art. 1363 cod. civ.: infatti, per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione testuale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la componee non già una parte soltanto. Il tutto va valutato sempre tenendo presente lo scopo pratico perseguito dalle parti. 7. L’art. 17 del CCNL 2002 - 2005, Comparto sanità , dirigenza medico - veterinaria, disciplina il “servizio di pronta disponibilità”; analoga disposizione si rinviene nei CCNL antecedenti (art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996 e art. 16, comma 6, del CCNL 8 giugno 2000) e successivi (CCNL 19 dicembre 2019, art. 27, comma 6). Comegià affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i l servizio di pronta disponibilità “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempostabilito con le procedure cui (…)” . L’art. 17, comma 4, stabilisce che “il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essereprevisti per ciascun dirigente più di dieci turni dipronta disponibilità nel mese”. Il comma 5 regola la retribuzione del servizio e stabilisceche la pronta disponibilità dà diritto ad un’indennità, modulata secondo l’orario prestato. In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata comelavoro straordinario o compensata come recupero orario. 8. La giurisprudenza di questa Corte ha già esaminato alcuni aspetti della suddetta disciplina convenzionale. Si è così affermato che l’art.17, comma 5, nel prevedere il diritto, deldirigente in reperibilità chiamato a rendere la prestazione, di percepire, oltre alle indennità ivi stabilite, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, di usufruire d ’ un corrispondente recup ero orario, non esclude che l’Azienda sanitaria debba inoltre garantire almedico, anche senza sua richiesta, il riposo settimanale, trattandosi di diritto indisponibile(Cass. n. 5465 del 2016). Si è poi rilevato che ai sensi dell’art. 17, comma 7, del CCNL, ai compensi per la pronta reperibilità si provvede con il Fondo disciplinato dall’art. 55. Taledisposizione contrattuale collettiva - “Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro”- rinvia all’art. 51, del CCNL 8 giugno 200 0, che a sua volta richiama le particolari condizioni di lavoro previste dall’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, di cui conferma, in particolare, il comma 4, relativo all’ammontare dell’indennità di pronta disponibilità ed ai poteri concessi al riguardo alla contrattazione integrativa (si v., Cass., n. 2408 del 2022). Con l’ordinanza n. 28938 del 2019, proprio in sede di interpretazione dell’art. 17, comma 4, del CCNLComparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002 - 2005, si è affermato che la proposizione“di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese” non pone un limite inderogabile all’utilizzazione della pronta reperibilità, né fa riferimento ad un onere dimostrativo delle esigenze particolari che giustifichino il ricorso alla pronta disponibilità oltre le dieci volte in un mese, fatta salva l’ipotesi di abuso. 8.1. Vapoi rilevato che l’ordinanza n. 436 del 2021 (si v. anche Cass. 25380 del 2017), in relazione alla disciplina contrattuale dei turni di pronta disponibilità del personale infermieristico(art. 7 del CCNL, Comparto sanità del 20 settembre 2001), hastatuito che in tema di servizio di pronta disponibilità il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente, stabilito dal comma 10 del predetto articolo, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell'indennità come prevista dall’art. 7, comma 6, per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ove la violazione della regola di cui al comma 10 del medesimo art. 7 si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche. È poi rimessa alla contrattazione integrativa la possibilità di rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 6 in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità. 9. Dunque, dall’interpretazione dell’art.17, comma 4, sia in ragione del tenore letteralegià di per sé chiaro, ma anche considerando gli ulteriori criteri ermeneutici sopra richiamati,nonché i principi già affermati da questa Corte, l’art. 17 del CCNL non esclude la prestazione di turni ulteriori rispetto ai dieci mensili previsti “di regola”, che quindi sono soggetti alla medesima disciplina collettiva dei turni ordinari. Pertanto, anche per i turni prestati in eccedenza va riconosciuta l’indennità di cui all’art. 17, comma 5, che, come questa Corte ha già affermato, è caratterizzata da una propria specificità ed autonomia e che rientra nel trattamento economico del dirigente medico sia pure come voce non fissa e continuativa(Cass., S.U., 9279 del 2016). Né, l’art. 17, comma 7, l’art. 4 e l’art. 55 del CCNL, oltre alla disciplina della retribuzione di risultato (è richiamato nel ricorso il relativo Accordo aziendale), offrono argomentiper un diverso esito interpretativo, ma anzi rafforzano la già chiara interpretazione letterale. Ciò sia detto anche considerandocome la contrattazione collettiva, mentre a gli artt. 52 del CCNL 8 giugno 2000 e 56 del CCNL 2002/2005 ha regolato i Fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale, nel disciplinare il “trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” ha previsto, all’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996 (come richiamato dagli artt. 51 del CCNL 8 giugno 2000 e 55 del CCNL 2002/2005) la costituzione di un F ondo “finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, collegati alla natura deiservizi che richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari situazioni di lavoro (…) ”, tra cui quella in esame, specificamente indicata. È pur vero che la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli, ma, proprio aconferma di tale principio, si è affermato che quando la disciplina collettiva ha inteso riconoscere una compensazione delle ore di lavoro straordinario per i medici- dirigenti lo ha specificamente previsto, come avvenuto per l’attività connessa alle guardie mediche o alla cosiddettapronta disponibilità (si v., Cass., n. 16855 del 2021, e giurisprudenza nella stessa richiamata). Tale principio valeanche per i turni di pronta disponibilità (oltre che per la eventuale effettiva prestazione oraria), di talché questi ultimi, allorché l’Aziendaha inteso farvi ricorso oltre il numero indicato dall’art. 17, comma 4, del CCNL, vanno retribuiti quale autonoma voce del trattamento accessorio. 10. In ragione delle argomentazioni sopra esposte, va quindi affermato che la previsione (contenuta nell’art. 17, comma 4, del CCNL, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005) secondo cui “di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese” va intesacome previsione di natura programmatica e non comelimite temporale invalicabile, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del dannonel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore. Per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensilistabilito “di regola” dall’art. 17, comma 4, del CCNL Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria, 2002/2005 va corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall’art. 17, comma 5, del medesimo CCNL, senza che la stessa possaessere assorbita nella retribuzione di risultato. 11. Nella specie, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tali principipoichénell’interpretare l’art. 17 del CCNL Comparto sanità, dirigenza medic o veterinaria 2002-2005, ha riconosciuto il diritto all’indennità per i turni di pronta disponibilità eccedenti la tendenziale previsione contrattuale di dieci turni mensili, facendo riferimento come parametro quantitativo all’indicazione proveniente dalle Organizzazioni sindacalidella dirigenza medica. 12. Il ricorso deve, quindi,essere rigettato. 13. Non è dovuta pronuncia sulle spese, atteso che i lavoratori sono rimasti intimati. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n.
Sentenza Cassazione n. 36839/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris