Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 33007/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11795/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio ([OSCURATO:EMAIL].); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (avv.francescocesaro@certmail - cnf.it); -controricorrenti - e AIGEUROPE S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 362/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 14/3/2023, la Corte d’appello di Salerno haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannatoVittorio Boccieri al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] edElisabetta Memoli, dei danni da questi ultimi subiti in conseguenza degli inadempimenti dei quali il Boccieri si era reso responsabile nell’esecuzionedel proprio mandato professionale di avvocato, avendo il Boccieri patrocinato il Ferrigno e la Memoli in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo definita in senso negativo per gli opponentia causa della tardività nella relativa costituzione in giudizio, con la conseguente dichiarazione di definitività del provvedimento monitorioopposto; con la stessa sentenza, la C orte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva disatteso la domanda di manleva avanzata dal Boccieri nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].a.; a fondamento della decisione assunta la C orte territoriale – premessa l’infondatezza di ogni questione sollevata dal Boccieri in ordinealla pretesa nullità del processo in conseguenza della mancata interruzione del giudizio di primo grado (a seguito della sospensione del difensore delle controparti dall’albo professionale), trattandosi di questione non sollevabile dal Boccieri (in quanto parte non colpita Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’evento interruttivo) e, comunque, dallo stesso non tempestivamentecontestata in appello – ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva sottolineato l’integrale imputabilità al Boccieri della causa di inadempimento ex adverso contestata e là dove aveva riscontrato l’effettività delle conseguenza dannose sofferte dagli originari attori, anche alla luce della prevedibile fondatezza nel merito della causa di opposizione a decretoingiuntivo perduta per colpa del Boccieri; sottoaltro profilo, il giudice d’appello ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva disatteso la domanda di manleva avanzata dal Boccieri nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].a., avendo il Boccieri, al momento della stipula del contratto diassicurazione, omesso di informare l’assicuratore del rischio di dover risponderecontrattualmente nei confronti del Ferrigno e della Memoli acausa della vicenda in esame; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.,dall’altro, resistono con due distinti controricorsi; VittorioBoccieri, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dall’altro,hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata pererrata e falsa applicazione degli art. 299 e 301 c.p.c. in relazione all’art.82 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale omesso di rilevare la nullità della sentenza di primo grado pronunciata senza la previa interruzione del processo, per essere rimaste, le controparti, prive del ministero o dell’assistenza di un Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri difensore legalmente esercente, dovendo ritenersi pacifica la rilevabilità d’ufficio di tale nullità, peraltro tempestivamente sollevata dall’odierno istante non appena venuto a conoscenza del fatto causativodell’interruzione del processo; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, al caso di specie, trovi applicazione il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale le nullità derivanti dall’erronea applicazione delle norme relative alle cause di interruzione del processo possono essere impugnate solo dalla parte colpita dagli eventi interruttivi, poiché le normeche disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela(cfr. Sez. 1, s entenza n. 23486 del 26/08/2021 , Rv. 662315 – 01 e precedenti conformi: Sez. 6 - 3, o rdinanza n. 21359 del 6/10/2020, Rv. 659158 – 01; Sez. 3, s entenza n. 1574 del 24/01/2020,Rv. 656637 - 01) ; da qui la correttezza della decisione del primo giudice che ha esclusola rilevabilità d’ufficio della ridetta causa di nullità del processo edella decisione del giudice di appello che l’ha confermata; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per errata e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2236 c.c. in relazione all’art. 165 e 645 c.p.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), peravere la C orte territoriale erroneamente affermato la sussistenza deldanno denunciato dalla controparte in relazione alla perduta chance diun esito vittorioso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sullabase di un’errata e falsa applicazione del criterio probabilistico di accoglimentodella causa presupposta (avuto particolare riguardo alla mancataproposizione dell’appello su iniziativa delle controparti), e per averealtresì trascurato l’applicazione dell’art. 2236 c.c. in presenza di Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uncaso di prestazione contrattuale implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nella specie determinata dallo stato di malattia dell’istante nel periodo utile alla costituzione nel giudizio di opposizione,alla quale lo stesso istante aveva diligentemente ovviato incaricandoil fratello di una delle controparti al deposito degli atti per latempestiva costituzione in giudizio; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, nel giudizio di responsabilità dell’avvocato pernegligente svolgimento dell’attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale, avendoad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamentee totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione (cfr., da ultimo, Sez. 3, sentenzan. 28903 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 672565 - 01; v. altresì Sez. 3, sentenzan. 3355 del 13/02/2014, Rv. 630155 - 01); ciòposto, l’odierna pretesa del Boccieri di ridiscutere in questa sede dilegittimità la fondatezza delle ragioni che sarebbero state coltivabili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (in contrasto con le valutazionioperate dai giudici di merito) in altro non consiste se non inuna proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sullabase di un’impostazione critica non consentita in questa sede, non avendo il ricorrente neppure dedotto (né risultando oggettivamente) chela valutazione prognostica espressa dal giudice a quo in ordine al probabile esito dell’azione giudiziale fosse fondata su presupposti Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri manifestamente e totalmente errati, tali da qualificare la questione postaal giudice del merito in termini di puro diritto; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per erratae falsa applicazione dell’art. 1891, co. 1, c.c. in relazione all’art 1917c.c., delle norme in materia di assicurazione della responsabilità civilee manleva assicurativa, nonché per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale disatteso la domanda di manleva proposta dal Boccieri nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a. omettendo erroneamente di rilevare, in contrasto con la naturadi assicurazione claims made della polizza conclusa, la mancata ricezione, da parte dell’istante, di alcuna ‘richiesta’ risarcitoria in occasionedella conclusione del contratto, ed attesa la natura di mera ‘clausola di chiusura’ della dicitura (attribuita alla dichiarazione del contraente)“di non essere a conoscenza di elementi che possano dar luogoa richiesta di risarcimento ”: richiesta nella specie intervenuta a distanza di due anni dalla stipulazione di detta polizza, a sua volta estesa alla copertura di periodi di tempo anteriori alla sua stessa conclusione; ilmotivo è inammissibile ; osserva il C ollegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;in riferimento al ricorso per c assazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01) ; nellaspecie, avendo la C orte territoriale disatteso la domanda di manlevadel Boccieri sul presupposto dell’invalidità della polizza dovuta allamancata comunicazione, da parte dell’assicurato, al momento della stipulazione, di un’informazione essenziale (esattamente nell’adempimento della dichiarazione con la quale l’assicurato ha riconosciuto“di non essere a conoscenza di elementi che possano dar luogo a richiesta di risarcimento ”) , nel riproporre la questione del la mancataricezione, da parte dell’istante, di alcuna ‘richiesta’ risarcitoria inoccasione della conclusione del contratto , o nel sottolineare , in modo cripticoe comunque apodittico , la natura di mera ‘clausola di chiusura’ della dicitura, attribuita alla dichiarazione del contraente, “di non esserea conoscenza di elementi che possano dar luogo a richiesta di risarcimento”(tenuto comunque fermo che ogni disputa sull’effettiva idoneità del contrasto insort o con i Ferrigno - Memoli a integrare effettivamente un elemento idoneo a ‘ dar luogo a una richiesta di risarcimento’ costitu isce questione di puro merito non discutibile in Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri questa sede ) , dimostra di non essersi punto confrontato con la decisioneimpugnata, con la conseguente inammissibilità della censura perle specifiche ragioni in precedenza indicate ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate,per ciascuna parte, in complessivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge, da distrarsi, quanto alla relativa parte, in favore dell’avv.to Francesc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11795/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio ([OSCURATO:EMAIL].); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (avv.francescocesaro@certmail - cnf.it); -controricorrenti - e AIGEUROPE S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 362/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 14/3/2023, la Corte d’appello di Salerno haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannatoVittorio Boccieri al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] edElisabetta Memoli, dei danni da questi ultimi subiti in conseguenza degli inadempimenti dei quali il Boccieri si era reso responsabile nell’esecuzionedel proprio mandato professionale di avvocato, avendo il Boccieri patrocinato il Ferrigno e la Memoli in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo definita in senso negativo per gli opponentia causa della tardività nella relativa costituzione in giudizio, con la conseguente dichiarazione di definitività del provvedimento monitorioopposto; con la stessa sentenza, la C orte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva disatteso la domanda di manleva avanzata dal Boccieri nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].a.; a fondamento della decisione assunta la C orte territoriale – premessa l’infondatezza di ogni questione sollevata dal Boccieri in ordinealla pretesa nullità del processo in conseguenza della mancata interruzione del giudizio di primo grado (a seguito della sospensione del difensore delle controparti dall’albo professionale), trattandosi di questione non sollevabile dal Boccieri (in quanto parte non colpita Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’evento interruttivo) e, comunque, dallo stesso non tempestivamentecontestata in appello – ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva sottolineato l’integrale imputabilità al Boccieri della causa di inadempimento ex adverso contestata e là dove aveva riscontrato l’effettività delle conseguenza dannose sofferte dagli originari attori, anche alla luce della prevedibile fondatezza nel merito della causa di opposizione a decretoingiuntivo perduta per colpa del Boccieri; sottoaltro profilo, il giudice d’appello ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva disatteso la domanda di manleva avanzata dal Boccieri nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].a., avendo il Boccieri, al momento della stipula del contratto diassicurazione, omesso di informare l’assicuratore del rischio di dover risponderecontrattualmente nei confronti del Ferrigno e della Memoli acausa della vicenda in esame; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.,dall’altro, resistono con due distinti controricorsi; VittorioBoccieri, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dall’altro,hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata pererrata e falsa applicazione degli art. 299 e 301 c.p.c. in relazione all’art.82 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale omesso di rilevare la nullità della sentenza di primo grado pronunciata senza la previa interruzione del processo, per essere rimaste, le controparti, prive del ministero o dell’assistenza di un Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri difensore legalmente esercente, dovendo ritenersi pacifica la rilevabilità d’ufficio di tale nullità, peraltro tempestivamente sollevata dall’odierno istante non appena venuto a conoscenza del fatto causativodell’interruzione del processo; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, al caso di specie, trovi applicazione il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale le nullità derivanti dall’erronea applicazione delle norme relative alle cause di interruzione del processo possono essere impugnate solo dalla parte colpita dagli eventi interruttivi, poiché le normeche disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela(cfr. Sez. 1, s entenza n. 23486 del 26/08/2021 , Rv. 662315 – 01 e precedenti conformi: Sez. 6 - 3, o rdinanza n. 21359 del 6/10/2020, Rv. 659158 – 01; Sez. 3, s entenza n. 1574 del 24/01/2020,Rv. 656637 - 01) ; da qui la correttezza della decisione del primo giudice che ha esclusola rilevabilità d’ufficio della ridetta causa di nullità del processo edella decisione del giudice di appello che l’ha confermata; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per errata e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2236 c.c. in relazione all’art. 165 e 645 c.p.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), peravere la C orte territoriale erroneamente affermato la sussistenza deldanno denunciato dalla controparte in relazione alla perduta chance diun esito vittorioso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sullabase di un’errata e falsa applicazione del criterio probabilistico di accoglimentodella causa presupposta (avuto particolare riguardo alla mancataproposizione dell’appello su iniziativa delle controparti), e per averealtresì trascurato l’applicazione dell’art. 2236 c.c. in presenza di Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uncaso di prestazione contrattuale implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nella specie determinata dallo stato di malattia dell’istante nel periodo utile alla costituzione nel giudizio di opposizione,alla quale lo stesso istante aveva diligentemente ovviato incaricandoil fratello di una delle controparti al deposito degli atti per latempestiva costituzione in giudizio; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, nel giudizio di responsabilità dell’avvocato pernegligente svolgimento dell’attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale, avendoad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamentee totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione (cfr., da ultimo, Sez. 3, sentenzan. 28903 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 672565 - 01; v. altresì Sez. 3, sentenzan. 3355 del 13/02/2014, Rv. 630155 - 01); ciòposto, l’odierna pretesa del Boccieri di ridiscutere in questa sede dilegittimità la fondatezza delle ragioni che sarebbero state coltivabili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (in contrasto con le valutazionioperate dai giudici di merito) in altro non consiste se non inuna proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sullabase di un’impostazione critica non consentita in questa sede, non avendo il ricorrente neppure dedotto (né risultando oggettivamente) chela valutazione prognostica espressa dal giudice a quo in ordine al probabile esito dell’azione giudiziale fosse fondata su presupposti Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri manifestamente e totalmente errati, tali da qualificare la questione postaal giudice del merito in termini di puro diritto; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per erratae falsa applicazione dell’art. 1891, co. 1, c.c. in relazione all’art 1917c.c., delle norme in materia di assicurazione della responsabilità civilee manleva assicurativa, nonché per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale disatteso la domanda di manleva proposta dal Boccieri nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a. omettendo erroneamente di rilevare, in contrasto con la naturadi assicurazione claims made della polizza conclusa, la mancata ricezione, da parte dell’istante, di alcuna ‘richiesta’ risarcitoria in occasionedella conclusione del contratto, ed attesa la natura di mera ‘clausola di chiusura’ della dicitura (attribuita alla dichiarazione del contraente)“di non essere a conoscenza di elementi che possano dar luogoa richiesta di risarcimento ”: richiesta nella specie intervenuta a distanza di due anni dalla stipulazione di detta polizza, a sua volta estesa alla copertura di periodi di tempo anteriori alla sua stessa conclusione; ilmotivo è inammissibile ; osserva il C ollegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;in riferimento al ricorso per c assazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01) ; nellaspecie, avendo la C orte territoriale disatteso la domanda di manlevadel Boccieri sul presupposto dell’invalidità della polizza dovuta allamancata comunicazione, da parte dell’assicurato, al momento della stipulazione, di un’informazione essenziale (esattamente nell’adempimento della dichiarazione con la quale l’assicurato ha riconosciuto“di non essere a conoscenza di elementi che possano dar luogo a richiesta di risarcimento ”) , nel riproporre la questione del la mancataricezione, da parte dell’istante, di alcuna ‘richiesta’ risarcitoria inoccasione della conclusione del contratto , o nel sottolineare , in modo cripticoe comunque apodittico , la natura di mera ‘clausola di chiusura’ della dicitura, attribuita alla dichiarazione del contraente, “di non esserea conoscenza di elementi che possano dar luogo a richiesta di risarcimento”(tenuto comunque fermo che ogni disputa sull’effettiva idoneità del contrasto insort o con i Ferrigno - Memoli a integrare effettivamente un elemento idoneo a ‘ dar luogo a una richiesta di risarcimento’ costitu isce questione di puro merito non discutibile in Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 11795/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri questa sede ) , dimostra di non essersi punto confrontato con la decisioneimpugnata, con la conseguente inammissibilità della censura perle specifiche ragioni in precedenza indicate ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate,per ciascuna parte, in complessivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge, da distrarsi, quanto alla relativa parte, in favore dell’avv.to Francesc
Decreto Cassazione n. 33007/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris