CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 17697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13780-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2, in persona del Presidente e legale rappresentante“pro tempore”, domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]CARMENATI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Danni da fauna selvatica - Integrazione del contraddittorio - Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.13780/2022 Cron. Rep. Ud.8/2/2023 Adunanza camerale nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso la sentenza n. 1488 /2 1 del Tribunale di Ancona , depositata il 22/11/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . In fattoe in diritto - ch e l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 2 (d’ora in poi, “ATC 2”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1488/21, del 22 novembre 2021 , del Tribunale di Ancona, che – in accogli mento de l gravame esperito dalla Provincia di Ancona avverso la sentenza n. 88/17, del 7 settembre 2017, del Giudice di pace di Jesi – ha r igettato la domanda di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente, tra tutte le parti del giudizio, le spese di ambo i gradi dello stesso, ritenendo sussistenti“giusti motivi”; - che, in punto di fatto, l’odiern o ricorrente riferisce che, radicato dal Torbidoni, nei confronti della Provincia di Ancona, un giudizio per il risarcimento dei danni causati alla sua autovettura dalla collisione con un cinghiale, la convenuta chiedeva (ed otteneva) di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché esso ATC2; - che i l primo grado di giudizio si concludeva con l’accoglimento della domanda e la condanna della Provincia di Ancona a risarcire il danno lamentato dall’attore, con condanna della convenuta a rifondere le spese di lite anche nei confronti del terzo chiamato ATC2; -che esperito gravame dalla Provincia di Ancona , il giudice di appello – nella contumacia della Regione – lo acco glieva , essendosi ritenuti insussistenti i presupposti per affermare la responsabilità dell’appellante, stante la prova delle “numerose iniziative avviate nel tentativo di fronteggiare il notorio e complesso problema derivante dal proliferare della popolazione dei cinghiali”; - che i l giudice di seconde cure, tuttavia, compensava integralmente, tra tutte le parti, le spese di ambo i gradi di giudizio, ravvisando l’esistenza di “giusti motivi”, in ragione dei “diversi e talora contraddittori orientamenti desumibili dalla giurisprudenza sia inordine alla titolarità passiva del rapporto, sia alla valutazione nel merito di analoghe fattispecie”; - che avverso la sentenza del Tribunale anconetano ha proposto ricorso per cassazione l’ATC 2 , sulla base – come si è detto –di tre motivi , tutti volti a contestare la disposta integrale compensazione delle spese processuali; - che ha resistito all’impugnazione, con controricors o, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che questo collegio, in via preliminare, ravvisa la necessità dell’integrazione del contradditorio nei confronti della Provincia di Ancona, parte necessaria del presente giudizio di legittimità, giacché nello stesso è stata impugnata ladecisione del giudice di appello di compensa re l e spese di lite tra tutte le parti della controversia; -che non osta a tale decisione la circostanza che ATC 2 abbia notificato il proprio ricorso alla Regione “anche in qualità di successore legale” della Provincia, richiamandosi alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (e segnatamente, seppur non menzionandolo, all’art. 1, comma 96, lett. c); -che, significativamente, la Regione [OSCURATO:PERSONA], nel resistere alla presente impugnazione, pur dando atto di tale circostanza, non solo non afferma affatto di agire anche nella qualità di successore della Provincia di Ancona, bensì precisa che le “difese a seguire vengono svolte a tutela dell’interesse sostanziale della Regione [OSCURATO:PERSONA], con riserva di coltivare le censure in ordine alla inammissibilità della chiamata in un eventuale giudizio di rinvio che dovesse scaturire dalla presente iniziativa giudiziaria”; -che in questo modo essa ha rimarca to la propria estraneità , rispetto a qualsiasi altro soggetto pure evocato in giudizio, in ordine alla presente controversia, della quale – come detto – risulta ancora “sub iudice” il tema della regolazione delle spesedi lite; - che, pertanto, va disposto che ATC 2 provveda alla notificazione del ricorso anche alla Provincia di Ancona, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria di questa sezione, della presente ordinanza. PQM La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, ordinando all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 2 di provvedere –entro trenta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria di questa sezione, della presente ordinanza–alla notificazione del ricorso nei confronti della Provincia di Ancona. Così deciso in Roma,