CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 33678/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui all'art. 385 c.p.)7, Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr, quanto alla causa di non punibilità, la genericità del motivo di appello, e, quanto alla qualificazione dei fatti, la stessa sentenza della Corte costituzionale richiamata nel ricorso), Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.M