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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17556/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19285/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19285/2017 Numero sezionale 1433/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA Numero di raccolta generale 17556/2022n. 3893/2016Data pubblicazione 31/05/2022 depositata il 17/06/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 17 giugno 2016, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che l’aveva condannata al pagamento in favore solidale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 286.894,84, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento dei danni in relazione ad un’operazione di acquisto di titoli «[OSCURATO:PERSONA] 6,25%»; - la Corte ha disatteso il gravame evidenziando che: l’ordinante era un soggetto non rientrante in alcuna delle categorie di investitore qualificato, per cui la banca avrebbe dovuto osservare i relativi obblighi informativi; la banca avrebbe dovuto qualificare l’operazione quale inadeguata, in ragione del basso profilo di rischio dell’ordinante, nonché dell’elevato profilo di rischio dei titoli interessati dall’operazione, e, conseguentemente, astenersi dall’effettuare l’operazione medesima; era corretta la valutazione del giudice di primo grado sia in ordine alla liquidazione del danno, comprensiva della rivalutazione dell’importo utilizzato per l’acquisto dei titoli, avuto riguardo alla natura di debito di valore dell’obbligazione risarcitoria, sia nella parte in cui aveva respinto la domanda della banca di restituzione dei titoli, atteso che non era stata pronunciata l’invalidità del contratto e, comunque, il valore dei titoli era azzerato a seguito del fallimento dell’emittente; - il ricorso è affidato a due motivi; - resistono, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19285/2017 - con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art.

Numero sezionale 1433/2022Numero di raccolta generale 17556/2022 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa Data pubblicazione 31/05/2022 applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 21, primo comma, lett. a) e b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 28 e 29, [OSCURATO:PERSONA] 1° luglio 1998, n. 11522, per aver la sentenza impugnata condiviso l’affermazione del Tribunale in ordine alla notorietà, alla data delle operazioni in oggetto, della situazione di criticità finanziaria nella quale versava il soggetto emittente; - con la medesima doglianza censura la sentenza per difetto di motivazione per aver omesso di considerare che la banca non aveva agito in qualità di «collocatore» dei titoli, ma si era limitata a dare esecuzione all’ordine ricevuto; - evidenzia, altresì, l’erroneità della sentenza nella parte in cui: ha escluso l’assolvimento degli obblighi informativi in favore degli investitori, non ammettendo la prova testimoniale articolata sul punto e omettendo di indicare quale fosse il contenuto dell’informazione che avrebbe dovuto essere fornita e di considerare che il controricorrente era un operatore qualificato o professionale e che il contratto era di semplice deposito e amministrazione di titoli e non di gestione; ha ritenuto che le operazioni fossero di non adeguate, pur in assenza di elementi che potessero far presagire il default dell’emittente e nonostante l’esperienza acquisita dagli investitori; - il motivo è infondato; - quanto alle censure relative al mancato assolvimento degli obblighi informativi, in relazione all’omessa comunicazione delle informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, si osserva che, ai sensi degli artt. 23, sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998 e 1218 c.c., grava sull'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, allegare specificamente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19285/2017 Numero sezionale 1433/2022 l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma Numero di raccolta generale 17556/2022Data pubblicazione 31/05/2022 circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, mentre incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (cfr. Cass., ord., 27 ottobre 2020, n. 23570; Cass., ord., 24 aprile 2018, n. 10111); - nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che, in considerazione del fatto che gli investitori non erano operatori qualificati o professionali, la banca avrebbe dovuto fornire loro informazioni in ordine al rischio di perdita del capitale che l’operazione comportava e il carattere altamente speculativo della stessa; - in tal modo, lungi dall’esonerare gli investitori dall’onere della prova sugli stessi gravante ha, nella sostanza, ritenuto che lo stesso fosse stato assolto, ponendo conseguentemente a carico dell’intermediario l’onere di dimostrare la comunicazione di tali informazioni; - l’affermazione dalla Corte di appello in ordine alla non riconducibilità degli investitori alla categoria degli operatori qualificati o professionali è il frutto di un accertamento fattuale non sindacabile in questa sede, attenendo ad una valutazione di merito; - si osserva, altresì, che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente l'intermediario è tenuto a siffatti obblighi informativi anche nel caso di servizio di negoziazione titoli; - infine, inammissibile si presenta la censura nella parte in cui si duole della esclusione della prova testimoniale, avuto riguardo alla mancata riproduzione dei capitoli articolati e, comunque, alla mancata contestazione della relativa ratio decidendi, consistente nella mancata rilevanza delle circostanze ivi indicate; - con riferimento alla statuizione della Corte di appello di inadeguatezza dell’operazione, la doglianza si risolve nella critica F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19285/2017 Numero sezionale 1433/2022 degli elementi posti a fondamento della valutazione operata dalla Numero di raccolta generale 17556/2022Data pubblicazione 31/05/2022 sentenza, consistenti nella rischiosità dell’operazione e nel basso profilo di rischio degli investitori; - una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - si evidenzia, al riguardo, che, come correttamente affermato dalla Corte di appello, l’intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (così, Cass. 16 marzo 2016, n. 5250); - con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché, con riferimento al solo art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1123, 1224 1225 c.c., per aver la Corte di appello omesso di accertare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e l’evento dannoso, il cui onere probatorio era a carico degli investitori; - con la medesima censura lamenta, altresì, l’erronea quantificazione del danno, in quanto: il danno liquidato sarebbe stato commisurato a quello non prevedibile nel tempo in cui era sorta l’obbligazione; non sarebbe comprensibile il riconoscimento degli interessi «al 2% annuo sulla somma originaria viene rivalutata»; sarebbe stato erroneamente riconosciuto il maggior danno della svalutazione monetaria benché il periodo in esame il F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19285/2017 Numero sezionale 1433/2022 saggio medio di rendimento dei titoli di Stato fosse suNumero di raccolta generale 17556/2022periore al Data pubblicazione 31/05/2022 tasso di interesse legale; avrebbe omesso di prendere in considerazione la possibilità di soddisfacimento, sia pure parziale, del credito portato dal titolo acquistato; - il motivo è inammissibile; - quanto alla statuizione relativa alla sussistenza del nesso di causalità, la doglianza muove da un presupposto, consistente nell’omesso accertamento della sussistenza del nesso di causalità, che è espressamente smentito dalla sentenza impugnata la quale ha ritenuto che la violazione da parte dell’intermediario degli obblighi informativi avesse determinato il danno sofferto dagli investitori, «con efficacia causale diretta»; - orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - infine, le residue censure relative alla liquidazione del danno impingono a valutazioni di merito che non possono essere sindacate in questa sede; - pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19285/2017 euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Numero sezionale 1433/2022Numero di raccolta generale 17556/2022 euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Data pubblicazione 31/05/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19285/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19285/2017 Numero sezionale 1433/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA Numero di raccolta generale 17556/2022n. 3893/2016Data pubblicazione 31/05/2022 depositata il 17/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 17 giugno 2016, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che l’aveva condannata al pagamento in favore solidale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 286.894,84, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento dei danni in relazione ad un’operazione di acquisto di titoli «[OSCURATO:PERSONA] 6,25%»; - la Corte ha disatteso il gravame evidenziando che: l’ordinante era un soggetto non rientrante in alcuna delle categorie di investitore qualificato, per cui la banca avrebbe dovuto osservare i relativi obblighi informativi; la banca avrebbe dovuto qualificare l’operazione quale inadeguata, in ragione del basso profilo di rischio dell’ordinante, nonché dell’elevato profilo di rischio dei titoli interessati dall’operazione, e, conseguentemente, astenersi dall’effettuare l’operazione medesima; era corretta la valutazione del giudice di primo grado sia in ordine alla liquidazione del danno, comprensiva della rivalutazione dell’importo utilizzato per l’acquisto dei titoli, avuto riguardo alla natura di debito di valore dell’obbligazione risarcitoria, sia nella parte in cui aveva respinto la domanda della banca di restituzione dei titoli, atteso che non era stata pronunciata l’invalidità del contratto e, comunque, il valore dei titoli era azzerato a seguito del fallimento dell’emittente; - il ricorso è affidato a due motivi; - resistono, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19285/2017 - con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. Numero sezionale 1433/2022Numero di raccolta generale 17556/2022 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa Data pubblicazione 31/05/2022 applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 21, primo comma, lett. a) e b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 28 e 29, [OSCURATO:PERSONA] 1° luglio 1998, n. 11522, per aver la sentenza impugnata condiviso l’affermazione del Tribunale in ordine alla notorietà, alla data delle operazioni in oggetto, della situazione di criticità finanziaria nella quale versava il soggetto emittente; - con la medesima doglianza censura la sentenza per difetto di motivazione per aver omesso di considerare che la banca non aveva agito in qualità di «collocatore» dei titoli, ma si era limitata a dare esecuzione all’ordine ricevuto; - evidenzia, altresì, l’erroneità della sentenza nella parte in cui: ha escluso l’assolvimento degli obblighi informativi in favore degli investitori, non ammettendo la prova testimoniale articolata sul punto e omettendo di indicare quale fosse il contenuto dell’informazione che avrebbe dovuto essere fornita e di considerare che il controricorrente era un operatore qualificato o professionale e che il contratto era di semplice deposito e amministrazione di titoli e non di gestione; ha ritenuto che le operazioni fossero di non adeguate, pur in assenza di elementi che potessero far presagire il default dell’emittente e nonostante l’esperienza acquisita dagli investitori; - il motivo è infondato; - quanto alle censure relative al mancato assolvimento degli obblighi informativi, in relazione all’omessa comunicazione delle informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, si osserva che, ai sensi degli artt. 23, sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998 e 1218 c.c., grava sull'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, allegare specificamente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19285/2017 Numero sezionale 1433/2022 l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma Numero di raccolta generale 17556/2022Data pubblicazione 31/05/2022 circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, mentre incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (cfr. Cass., ord., 27 ottobre 2020, n. 23570; Cass., ord., 24 aprile 2018, n. 10111); - nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che, in considerazione del fatto che gli investitori non erano operatori qualificati o professionali, la banca avrebbe dovuto fornire loro informazioni in ordine al rischio di perdita del capitale che l’operazione comportava e il carattere altamente speculativo della stessa; - in tal modo, lungi dall’esonerare gli investitori dall’onere della prova sugli stessi gravante ha, nella sostanza, ritenuto che lo stesso fosse stato assolto, ponendo conseguentemente a carico dell’intermediario l’onere di dimostrare la comunicazione di tali informazioni; - l’affermazione dalla Corte di appello in ordine alla non riconducibilità degli investitori alla categoria degli operatori qualificati o professionali è il frutto di un accertamento fattuale non sindacabile in questa sede, attenendo ad una valutazione di merito; - si osserva, altresì, che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente l'intermediario è tenuto a siffatti obblighi informativi anche nel caso di servizio di negoziazione titoli; - infine, inammissibile si presenta la censura nella parte in cui si duole della esclusione della prova testimoniale, avuto riguardo alla mancata riproduzione dei capitoli articolati e, comunque, alla mancata contestazione della relativa ratio decidendi, consistente nella mancata rilevanza delle circostanze ivi indicate; - con riferimento alla statuizione della Corte di appello di inadeguatezza dell’operazione, la doglianza si risolve nella critica F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19285/2017 Numero sezionale 1433/2022 degli elementi posti a fondamento della valutazione operata dalla Numero di raccolta generale 17556/2022Data pubblicazione 31/05/2022 sentenza, consistenti nella rischiosità dell’operazione e nel basso profilo di rischio degli investitori; - una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - si evidenzia, al riguardo, che, come correttamente affermato dalla Corte di appello, l’intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (così, Cass. 16 marzo 2016, n. 5250); - con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché, con riferimento al solo art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1123, 1224 1225 c.c., per aver la Corte di appello omesso di accertare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e l’evento dannoso, il cui onere probatorio era a carico degli investitori; - con la medesima censura lamenta, altresì, l’erronea quantificazione del danno, in quanto: il danno liquidato sarebbe stato commisurato a quello non prevedibile nel tempo in cui era sorta l’obbligazione; non sarebbe comprensibile il riconoscimento degli interessi «al 2% annuo sulla somma originaria viene rivalutata»; sarebbe stato erroneamente riconosciuto il maggior danno della svalutazione monetaria benché il periodo in esame il F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19285/2017 Numero sezionale 1433/2022 saggio medio di rendimento dei titoli di Stato fosse suNumero di raccolta generale 17556/2022periore al Data pubblicazione 31/05/2022 tasso di interesse legale; avrebbe omesso di prendere in considerazione la possibilità di soddisfacimento, sia pure parziale, del credito portato dal titolo acquistato; - il motivo è inammissibile; - quanto alla statuizione relativa alla sussistenza del nesso di causalità, la doglianza muove da un presupposto, consistente nell’omesso accertamento della sussistenza del nesso di causalità, che è espressamente smentito dalla sentenza impugnata la quale ha ritenuto che la violazione da parte dell’intermediario degli obblighi informativi avesse determinato il danno sofferto dagli investitori, «con efficacia causale diretta»; - orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - infine, le residue censure relative alla liquidazione del danno impingono a valutazioni di merito che non possono essere sindacate in questa sede; - pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19285/2017 euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Numero sezionale 1433/2022Numero di raccolta generale 17556/2022 euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Data pubblicazione 31/05/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 17556/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris