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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 24954/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22340/2016R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate,nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore ( [OSCURATO:PERSONA] ) , rappresentat a e difes a , disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 25, giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza n. 1000 /20 16, depositata in data 23 febbraio 2016, da lla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.e comunicata alle parti giusta ricevuta di avvenuta consegna del 13 giugno 2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che,a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c od. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore dell a parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Roma, il 5 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22340/2016R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate,nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore ( [OSCURATO:PERSONA] ) , rappresentat a e difes a , disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 25, giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza n. 1000 /20 16, depositata in data 23 febbraio 2016, da lla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.e comunicata alle parti giusta ricevuta di avvenuta consegna del 13 giugno 2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che,a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c od. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore dell a parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Roma, il 5 se
Decreto Cassazione n. 24954/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris