CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 18298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30111/2018 R.G. proposto da: A.D.E.R.- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con procura- avverso la sentenza n.1198/2018 della CORTE D'APPELLO di BARIdepositata il05/06/2018 R.G.N. 211/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione a cartella esattoriale della società [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]) solo in relazione alla quantificazione dell’aggio di riscossione, da quantificarsi nella minor misura del 2,65%; 2. la Corte territoriale ha affermato che, nel caso in esame, veniva in rilievo l’art. 32 del D.lgs. nr. 46 del 1999 (riscossione spontanea del ruolo) ricorrendo un piano di rateizzazione concordato tra il debitore e l’INPS. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto applicare la percentuale ridotta del 2,65%, così come previsto dall’art. 8 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], e non la superiore misura del 4,65%; 3. la cassazione della sentenza è domandata dall’ Agenzia delle Entrate –Riscossione sulla base di un unico motivo; ha resistito, con controricorso, la società indicata in epigrafe , successivamente illustrato con memoria. L’Inps ha depositato procura speciale in calce alla copia del ricorso notificato; 4. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l’uni co motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ.- è dedotta la violazione dell’art. 17 del d.lgs. nr. 112 del 1999 nonché degli artt. 8 e 96 del decreto del Ministro delle Finanze del 4.8.2000, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.201, S.O., giacché la [OSCURATO:PERSONA] (n.d.r. leggi la Corte di appello di Bari) avrebbe dovuto ritenere applicabile, ai fini della quantificazione dell’aggio gravante sul debitore, l’aliquota del 4,65%”; 6. il motivo , rivolto ad affermare la corretta applicazione dell’aggio di riscossione nella misura del 4,65% anche in caso di riscossione spontanea, è infondato; 7. opportuno ripercorrere il tenore delle disposizioni legislative emanate in materia; 8. l’art. 32 del d.lgs. n.4 6 del 1999 individua due ipotesi di riscossione spontanea a mezzo ruolo: -quando l’iscrizione non sia dipesa da inadempimento; -quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore; 9. l’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, avente ad oggetto i diritti del concessionario e la remunerazione del servizio di riscossione stabilisce che: «1.L’attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l’aggio è pari a una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare sulla [OSCURATO:PERSONA] entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, sulla base dei seguenti criteri: a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi; b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali; c) tempo intercorso tra l’anno di riferimento dell’entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione; 2) L’aggio, al netto dell’eventuale ribasso, è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell’ultimo biennio, rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale è determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1 […]»; 10. la disciplina di cui all’art. 17 cit. prevedeva, altresì, un aggio del 9% a carico del debitore che veniva ridotto al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento della cartella entro il sessantesimo giorno (con attribuzione della restante parte a carico dell’ente creditore, in questo caso l’INPS, mentre, se il pagamento avviene oltre i 60 giorni, l’aggio è totalmente a carico del debitore); 11. ai fini della risoluzione della controversia in esame, rileva, poi, in particolare, l’art. 17, comma 5 bis, come modificato dall’art. 32 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], conv. in legge nr. 2 del 2009, ratione temporis applicabile, nella parte in c ui prevede che «[…] limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo l’aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»; 12. nello specifico, il decreto ministeriale prevede, per quanto qui interessa, all’art. 8, lett. e) che «Per l’ambito territoriale costituito dalla Provincia di Bari, la remunerazione spettante ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dall’art. 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,n. 46, è stabilita nel seguente modo: […] e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali pari al 2,50 per cento»; 13. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sostiene che la misura ridotta si applicherebbe solo all’INPS (ente creditore), mentre per il debitore essa rimarrebbe fissata al 4,65%, per un totale di 7,15%; 14. la ricorrente pretende di avvalorare tale conclusione con riferimento alla previsione di cui all’art. 97 del D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale stabilisce che l’importo dell’aggio a carico dell’erario da corrispondersi ai sensi del decreto debba essere valutato in 600 miliardi di lire; 15. l’opposta conclusione cui perviene la Corte d’appello, appare, di contro, preferibile per più di una ragione, alla luce del corredo normativo che regola la questione sollevata dalla ricorrente Agenzia delle Entrate-Riscossione; 16. in primo luogo, il riferimento all’art. 97 del D.M. è inconferente, atteso che la stessa norma si limita ad una previsione di ordine finanziario, senza fare alcun riferimento all’aggio a carico del creditore in caso di adempimento spontaneo del ruolo. E’, dunque, corretta la considerazione della Corte territoriale che ritiene la disposizione in oggetto «del tutto svincolata» dall’art. 8 del D.M. stesso, che, riferendosi esattamente alla provincia di Bari, è la norma di riferimento; 16. inoltre, per la dete rminazione della misura (ridotta) dell’aggio a carico del debitore in caso di ruolo spontaneo, introdotta dal comma 5 bis dell’art. 17, vale il rinvio per relationem alla percentuale stabilita nel decreto ministeriale; 17. ai fini dell’applicazione di talepercentuale, pari al 2,50%, il d.m. non pone nessuna distinzione fra la posizione del creditore e quella del debitore. Deve, dunque, ritenersi che il legislatore abbia inteso applicarla ad entrambi, a condizione che, come nel caso di specie, si versi nell’ipotesi di riscossione spontanea del ruolo; a tal fine, va osservato che quando la legge ha ritenuto che la misura agevolativa dovesse applicarsi limitatamente all’ente creditore lo ha affermato espressamente (es. art. 17, lett a); 18. così interpretata la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, evidente ne è anche la ratio. Essa va individuata nel favor del legislatore nei confronti di adempimenti spontanei di crediti riscossi attraverso ruolo, col vantaggio, per la pubblica amministrazione di recuperare con maggiore sollecitudine i crediti contributivi pretesi e, per l’Agenzia delle Entrate Riscos sione , di conseguire un non trascurabile risparmio rispetto all’ordinaria attività di riscossione coattiva degli stessi; 19. il ricorso va dunque respinto; 20. segue la condanna al pagamento delle spese,in favore della società controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo , condistrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha reso la prescritta dichiarazione.Nulla deve provvede rsi, invece, nei rapporti tra la ricorrente e l’Inps, in difetto di sostanziale attività difensivada parte dell’Istituto; 21. infine, non vi è pronuncia sul raddoppio delcontributo unificato (così, tra le tante, Cass. n. 30542 del 2022 ), poichérisulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento , in favore della parte controricorrente, dellespese del presente giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esbo