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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32207/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento alla conferma della pronuncia di condanna, contestando la responsabilità del suo assistito.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo.

Considerato che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente: la Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, come il ricorrente fosse stato sorpreso nel luogo in cui si trovava occultato lo stupefacente, il bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento delle dosi, desumendo da tali elementi e dal fatto che l'imputato si fosse dato alla fuga alla vista degli operanti, la sua responsabilità in ordine alla fattispecie contestata.

Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito al cospetto di una motivazione scevra da evidenti aporie logiche (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento alla conferma della pronuncia di condanna, contestando la responsabilità del suo assistito. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo. Considerato che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente: la Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, come il ricorrente fosse stato sorpreso nel luogo in cui si trovava occultato lo stupefacente, il bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento delle dosi, desumendo da tali elementi e dal fatto che l'imputato si fosse dato alla fuga alla vista degli operanti, la sua responsabilità in ordine alla fattispecie contestata. Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito al cospetto di una motivazione scevra da evidenti aporie logiche (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris