CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 37581/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Gioa4hino [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen., ascrittogli in rubrica; - che avverso tale decreto ha proposto ricorso l'imputato, articolando due motivi di censura, a mezzo dei quali deduce erronea qualificazione del fatto (da sussumersi, in ipotesi, nella fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen.) e il vizio della motivazione afferente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che il primo motivo di censura è indeducibile in quanto proposto per la prima volta in questa sede, pur presupponendo un apprezzamento in fatto dei dati probatori; - che il secondo motivo è indeducibile in quanto meramente reiterativo delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.