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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 07316/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per diverse condotte di usura.

Confermava inoltre la confisca dei beni e del denaro in sequestro, specificando che la stessa veniva disposta ai sensi dell'articolo 240-bis cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: %

2.1. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'allegazione di elementi idonei a giustificarne la concessione.

2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto - contrariamente a quanto dedotto - il diniego delle attenuanti generiche veniva deciso valutando l'assenza di elementi positivi e la abitualità della condotta usuraia, elementi entrambi ostativi al riconoscimento dell'invocato beneficio sanzionatorio (pag. 4 della sentenza impugnata).

2.2. Violazione di legge (art. 603 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale diretta a verificare la corrispondenza degli immobili sequestrati con quelli legittimamente detenuti dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. La doglianza è manifestante infondata in quanto la richiesta di rinnovazione risulta legittimamente rigettata, tenuto conto del fatto che la Corte di appello, sulla base delle prove disponibili riteneva provato che i monili detenuti non fossero lecitamente detenuti, verificando con puntualità, e disattendendo, tutte le eccezioni difensive (pag. 6 della sentenza impugnata).

2.3. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la definizione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato quantificato in modo non conforme alla finalità di rieducativa della pena e senza indicare la rilevanza dei parametri codicistici.

2.3.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità, in quanto, contrariamente a quanto dedotta la sanzione risulta quantificata con motivazione che non si presta ad alcuna censura e che ha valorizzato, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità, sia la gravità della condotta che le ragioni della applicazione della diminuzione delle attenuanti non nella massima estensione (pag. 7 della sentenza impugnata).

2.4. Violazione di legge (art. 240-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla rigetto del dissequestro del denaro e dei monili: non sarebbe stato accertato che i monili oggetto del vincolo non fossero quelli legittimamente detenuti dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che il denaro in sequestro (ovvero ventimila euro) sarebbe di entità superiore rispetto agli interessi usurai lucrati, sicché la confisca che avrebbe dovuto riguardare solo il profitto sarebbe illegittima. 2.4.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto la confisca non è stata disposta nella forma diretta, ma in quella c.d.

"di sproporzione" o "allargata", ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen., in relazione alla quale sussistono tutti i presupposti (pag. 7 della sentenza impugnata).3.

Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. ,Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per diverse condotte di usura. Confermava inoltre la confisca dei beni e del denaro in sequestro, specificando che la stessa veniva disposta ai sensi dell'articolo 240-bis cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: % 2.1. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'allegazione di elementi idonei a giustificarne la concessione. 2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto - contrariamente a quanto dedotto - il diniego delle attenuanti generiche veniva deciso valutando l'assenza di elementi positivi e la abitualità della condotta usuraia, elementi entrambi ostativi al riconoscimento dell'invocato beneficio sanzionatorio (pag. 4 della sentenza impugnata). 2.2. Violazione di legge (art. 603 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale diretta a verificare la corrispondenza degli immobili sequestrati con quelli legittimamente detenuti dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. La doglianza è manifestante infondata in quanto la richiesta di rinnovazione risulta legittimamente rigettata, tenuto conto del fatto che la Corte di appello, sulla base delle prove disponibili riteneva provato che i monili detenuti non fossero lecitamente detenuti, verificando con puntualità, e disattendendo, tutte le eccezioni difensive (pag. 6 della sentenza impugnata). 2.3. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la definizione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato quantificato in modo non conforme alla finalità di rieducativa della pena e senza indicare la rilevanza dei parametri codicistici. 2.3.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità, in quanto, contrariamente a quanto dedotta la sanzione risulta quantificata con motivazione che non si presta ad alcuna censura e che ha valorizzato, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità, sia la gravità della condotta che le ragioni della applicazione della diminuzione delle attenuanti non nella massima estensione (pag. 7 della sentenza impugnata). 2.4. Violazione di legge (art. 240-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla rigetto del dissequestro del denaro e dei monili: non sarebbe stato accertato che i monili oggetto del vincolo non fossero quelli legittimamente detenuti dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che il denaro in sequestro (ovvero ventimila euro) sarebbe di entità superiore rispetto agli interessi usurai lucrati, sicché la confisca che avrebbe dovuto riguardare solo il profitto sarebbe illegittima. 2.4.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto la confisca non è stata disposta nella forma diretta, ma in quella c.d. "di sproporzione" o "allargata", ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen., in relazione alla quale sussistono tutti i presupposti (pag. 7 della sentenza impugnata).3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. ,Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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