CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], come integrato dalla memoria, risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene l'insussistenza oggettiva del reato, e la mancata utilizzazione in sede di giudizio abbreviato delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non indagato o imputato, reiterando le stesse argomentazioni dell'appello respinte con motivazione adeguata. La sentenza evidenzia come il reato risulta oggettivamente certo in relazione alle condizioni delle società emittenti le fatture per operazioni inesistenti che risultavano prive di qualsiasi struttura per effettuare le prestazioni fatturate; inoltre, al pagamento delle fatture corrispondeva un prelievo in contanti delle stesse somme versate. Si tratta di evidenti accertamenti e valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Quanto alla omessa valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso in cassazione non risulta specifico poiché non evidenzia la decisività della prova ("In tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di travisamento della prova, che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica" Sez. 6 - , Sentenza n. 36512 del 16/10/2020 Ud. (dep. 18/12/2020) Rv. 280117 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C