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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 19005/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta «l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale» in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato a causa della intervenuta prescrizione prima della sentenza di secondo grado, oltreché genericamente dedotto, è manifestamente infondato poiché, considerando che il reato è stato commesso il 09/11/2013, con la recidiva specifica e reiterata, che il massimo della pena edittale stabilita dalla legge corrisponde a 6 anni, il termine ordinario di prescrizione di individua il 09/11/2023 (6+2/3=10); mentre il termine massimo si individua il 09/05/2030 (t.o. + 2/3), sicché il reato non era estinto per prescrizione; osservato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. per mancanza di querela, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello evidenziato la validità della querela presentata dal Poskaitis che, in qualità di dipendente della persona offesa, era il soggetto incaricato dalla stessa all'acquisto dell'autovettura e, dunque, colui che si trovava nella medesima posizione di custodia rivestendo, pertanto, la titolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, RM., RV. 268382-01; in questo senso, Sez. 2, n. 25134 del 07/03/2023, Rv. 284631-01; Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, Miari, Rv. 267914- 01); considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è manifestamente infondato, poiché nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma - come nel caso di specie - consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilità, il giudice d'appello non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ([OSCURATO:PERSONA], Sez. 2, n. 49984 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285618-01); si veda pag. 1 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso inma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta «l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale» in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato a causa della intervenuta prescrizione prima della sentenza di secondo grado, oltreché genericamente dedotto, è manifestamente infondato poiché, considerando che il reato è stato commesso il 09/11/2013, con la recidiva specifica e reiterata, che il massimo della pena edittale stabilita dalla legge corrisponde a 6 anni, il termine ordinario di prescrizione di individua il 09/11/2023 (6+2/3=10); mentre il termine massimo si individua il 09/05/2030 (t.o. + 2/3), sicché il reato non era estinto per prescrizione; osservato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. per mancanza di querela, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello evidenziato la validità della querela presentata dal Poskaitis che, in qualità di dipendente della persona offesa, era il soggetto incaricato dalla stessa all'acquisto dell'autovettura e, dunque, colui che si trovava nella medesima posizione di custodia rivestendo, pertanto, la titolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, RM., RV. 268382-01; in questo senso, Sez. 2, n. 25134 del 07/03/2023, Rv. 284631-01; Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, Miari, Rv. 267914- 01); considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è manifestamente infondato, poiché nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma - come nel caso di specie - consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilità, il giudice d'appello non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ([OSCURATO:PERSONA], Sez. 2, n. 49984 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285618-01); si veda pag. 1 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso inma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ,
Sentenza Cassazione n. 19005/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris