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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29238/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva (con allegata remissione della querela) e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato infatti che, giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Brescia - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la statuizione del primo giudice rispetto al trattamento sanzionatorio osservando, in particolare, che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] era adeguata tenuto conto della gravità dei fatti (compilazione da parte dell'imputato di plurime cambiali false), del danno arrecato alla persona offesa, dei numerosi precedenti penali a suo carico e della condanna irrevocabile dal medesimo riportata per un reato commesso successivamente ai fatti oggetto del presente procedimento; Rilevato, altresì, che la Corte territoriale ha ritenuto che la corresponsione di quattromila euro da parte dell'imputato in apertura del procedimento di appello non consentiva di giungere ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio, sia per la modesta entità della somma, sia perché versata soltanto all'inizio del procedimento di secondo grado; Considerato , quindi, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento contenuto nella sentenza rescissoria e vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo nel rispetto di principi fissati dall'art.133 cod. pen.; Considerato, infine, che l'intervenuta rimessione della querela è irrilevante atteso che sul profilo della responsabilità del ricorrente si era già formato il giudicato, a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte limitatamente al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'8 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva (con allegata remissione della querela) e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato infatti che, giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Brescia - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la statuizione del primo giudice rispetto al trattamento sanzionatorio osservando, in particolare, che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] era adeguata tenuto conto della gravità dei fatti (compilazione da parte dell'imputato di plurime cambiali false), del danno arrecato alla persona offesa, dei numerosi precedenti penali a suo carico e della condanna irrevocabile dal medesimo riportata per un reato commesso successivamente ai fatti oggetto del presente procedimento; Rilevato, altresì, che la Corte territoriale ha ritenuto che la corresponsione di quattromila euro da parte dell'imputato in apertura del procedimento di appello non consentiva di giungere ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio, sia per la modesta entità della somma, sia perché versata soltanto all'inizio del procedimento di secondo grado; Considerato , quindi, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento contenuto nella sentenza rescissoria e vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo nel rispetto di principi fissati dall'art.133 cod. pen.; Considerato, infine, che l'intervenuta rimessione della querela è irrilevante atteso che sul profilo della responsabilità del ricorrente si era già formato il giudicato, a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte limitatamente al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giu
Sentenza Cassazione n. 29238/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris