CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo una breve discussione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 24/11/2022 - in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 13/9/2022, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro novanta di multa per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. - riduceva la pena pecuniaria e confermava nel resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. Evidenzia la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 633 cod. pen. in capo all'imputato, che si desume dalla circostanza per cui venivano regolarmente pagate le utenze, sicché può affermarsi che vi fosse una sostanziale formalizzazione della situazione di fatto. Trattasi, invero, di comportamenti incompatibili con il possesso contra ius, in quanto conciliabili solo con uno stato di legittimo possesso di titolo. In particolare, l'art. 5 del D.L. del 28 marzo 2014 n. 47 prevede che chi non ha un titolo legittimo non può chiedere né l'allacciamento ai pubblici servizi, né volturare utenze già attive, con la conseguenza che - essendo regolarmente pagate le utenze - l'imputato riteneva di essere un legittimo occupante l'immobile. In altri termini, il pagamento delle utenze, essendo appannaggio dei soli possessori aventi titolo, è circostanza tale da aver ingenerato nel ricorrente il convincimento della legittimità dell'occupazione, poiché solo chi ha titolo può accedere ai servizi e pagare le utenze. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) e E), cod. proc. pen. Osserva che nella determinazione della pena in maniera del tutto illogica la Corte territoriale ha valutato che l'occupazione di un locale commerciale, quale quello per cui si procede, sia più grave della occupazione di una abitazione, nonostante essa non tolga una dimora a chi ne ha bisogno, avendo ad oggetto un locale finalizzato ad altre destinazioni non di primaria necessità. 2.2 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) e E), cod. proc. pen. Rileva che nel diniego della concessione di una misura alternativa alla detenzione viene posto quale elemento ostativo la personalità dell'imputato, gravato da due precedenti penali, senza tenere in adeguata considerazione la finalità della legislazione in materia di sostituzione di pene detentive brevi, che con l'art. 59 della legge 689 del 1981 vieta la concessione della misura alternativa in ipotesi che non sono assimilabili al caso in esame, né indicate dal giudice nella decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Inammissibile, invero, è il primo motivo, in quanto manifestamente infondato. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di occupazione di edifici, applicandoli correttamente al caso oggetto di scrutinio e ritenendo la sussistenza del dolo in capo al ricorrente. Ciò ha desunto dal complessivo esame degli atti: lo stesso Schiavulli ha ammesso di essere pienamente consapevole della illegittima occupazione dell'immobile da parte della associazione di cui faceva parte, alla quale era subentrato nella gestione della attività commerciale cui i locali erano stati destinati, a nulla rilevando che pagasse regolarmente le utenze, tenuto conto che non è dato sapere quando ed in che modo sia riuscito ad allacciarsi ai servizi pubblici. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare - con riferimento all'occupazione di immobili per uso abitativo, ma il principio è esattamente applicabile anche al caso di specie, stante l'identità della ratio - che il versamento all'ente pubblico proprietario dell'immobile dell'indennità di occupazione ovvero il rilascio all'imputato di un certificato di residenza indicante quale luogo d'abitazione l'immobile occupato e l'allaccio delle utenze domestiche non escludono la sussistenza del reato, già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile dimora (Sezione 2, n. 3436 del 27/11/2019, Mancini, Rv. 277820 - 01). In altri termini, nel caso che qui occupa, la condotta di occupazione dell'immobile è contra ius sin dall'origine e non è cessata di essere tale con il passaggio del possesso arbitrario dall'associazione all'odierno ricorrente, pienamente consapevole dell'illegittimità della occupazione, che costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione (Sezione 2, n. 26957 del 27/3/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01). 1.2 D secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, nella determinazione della pena il primo giudice, confermato dalla Corte territoriale, è partito dal minimo edittale previsto per il reato per cui si procede. Dunque, nessun trattamento più favorevole può essere invocato dal ricorrente. 1.3 D terzo motivo è inammissibile perché generico, atteso che si limita ad affermare che nel caso di specie non ricorrono cause ostative alla sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata. In particolare, la difesa elenca le condizioni che precludono la sostituzione in via generale ed astratta, ma non allega nemmeno il certificato del casellario giudiziale per dimostrarne l'insussistenza nel caso concreto. 2. All'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di curo tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am