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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07676/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 4/6/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e rideterminava la pena a lui inflitta in un anno, otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] - violando gli artt. 132 e 133 cod. pen. - non avrebbe indicato le ragioni per le quali avrebbe applicato la pena, quanto al comma 5 citato, oltre i limiti minimi di legge; la motivazione, inoltre, sarebbe assente anche in punto di sospensione condizionale della pena, di cui il Vitale avrebbe potuto godere alla luce della riqualificazione della condotta operata dalla stessa Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza - pur riconoscendo la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - ha determinato la pena base in misura più elevata della media edittale, evidenziando il numero di dosi sequestrato, "comunque idoneo a configurare uno spaccio non occasionale" (in particolare, tredici involucri di cocaina, dai quali trarre circa 24 dosi medie singole).

A fronte di questo argomento, oggettivo e congruo, l'impugnazione non offre peraltro alcuna specifica censura, limitandosi a lamentare - contro il tenore della sentenza - che la Corte di appello avrebbe "completamente omesso di indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di dover partire dai minimi della cornice edittale previsti dall'art. 73, comma 5" in oggetto.

5. In ordine, poi, alla sospensione condizionale della pena, il Collegio osserva che questa non era stata richiesta dalla difesa, né con il gravame né in sede di conclusioni in appello.

Ne consegue, dunque, l'applicazione del principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376).

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 14 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 4/6/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e rideterminava la pena a lui inflitta in un anno, otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] - violando gli artt. 132 e 133 cod. pen. - non avrebbe indicato le ragioni per le quali avrebbe applicato la pena, quanto al comma 5 citato, oltre i limiti minimi di legge; la motivazione, inoltre, sarebbe assente anche in punto di sospensione condizionale della pena, di cui il Vitale avrebbe potuto godere alla luce della riqualificazione della condotta operata dalla stessa Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza - pur riconoscendo la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - ha determinato la pena base in misura più elevata della media edittale, evidenziando il numero di dosi sequestrato, "comunque idoneo a configurare uno spaccio non occasionale" (in particolare, tredici involucri di cocaina, dai quali trarre circa 24 dosi medie singole). A fronte di questo argomento, oggettivo e congruo, l'impugnazione non offre peraltro alcuna specifica censura, limitandosi a lamentare - contro il tenore della sentenza - che la Corte di appello avrebbe "completamente omesso di indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di dover partire dai minimi della cornice edittale previsti dall'art. 73, comma 5" in oggetto. 5. In ordine, poi, alla sospensione condizionale della pena, il Collegio osserva che questa non era stata richiesta dalla difesa, né con il gravame né in sede di conclusioni in appello. Ne consegue, dunque, l'applicazione del principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376). 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio
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