Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 24646/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ti-- ›-< i " c [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Gela per avere rideterminato la pena inflitta a MartineSCarmelo, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato in concorso con altri soggetti.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato per i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in ragione dell'offerta di risarcimento del danno effettuata dall'imputato e portata a conoscenza della persona offesa, nonché della spontanea restituzione della refurtiva.

La Corte territoriale non ha risposto alla specifica censura sollevata con il primo motivo di appello.

2.2. Violazione dell'art. 29 cod. pen. per la mancata revoca dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque: stante la riduzione della pena detentiva inflitta all'imputato con il giudizio di secondo grado, determinata in anni due, la Corte di appello avrebbe dovuto revocare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, per non avere la Corte territoriale motivato sulla specifica censura avanzata con l'atto d'appello laddove si denunciava la mancata motivazione della sentenza di primo grado in punto di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno.

3. In data 15/02/23, sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA].

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ovvero, in subordine, qualora mancasse la querela, dichiararsi non doversi procedere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento, attesa la fondatezza di tutti i motivi proposti.

2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, pur dando atto dell'avvenuta restituzione dell'intera refurtiva e della presentazione alla persona offesa di un'offerta reale risarcitoria, «consistita nella dazione della non irrilevante somma di euro 4.000,00», si è limitata a tenerne conto nel giudizio di bilanciamento delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, valutate in termini di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva (in primo grado erano state ritenute subvalenti).

Si impone, pertanto, un'ulteriore valutazione di tutte le circostanze del caso concreto.

Vista, poi, la riduzione della pena detentiva inflitta all'imputato, rideterminata in anni due di reclusione, la Corte di appello avrebbe dovuto revocare, in conformità al disposto dell'art. 29 cod. pen., la pena accessoria, disposta dal primo Giudice, dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Sul terzo motivo, infine, pur essendo lo stesso stato oggetto di specifica doglianza (quinto motivo di appello), non vi è motivazione.

3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Caltanissetta, altra sezione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta, altra sezione.

Così deciso il 16 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ti-- ›-< i " c [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Gela per avere rideterminato la pena inflitta a MartineSCarmelo, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato in concorso con altri soggetti. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato per i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in ragione dell'offerta di risarcimento del danno effettuata dall'imputato e portata a conoscenza della persona offesa, nonché della spontanea restituzione della refurtiva. La Corte territoriale non ha risposto alla specifica censura sollevata con il primo motivo di appello. 2.2. Violazione dell'art. 29 cod. pen. per la mancata revoca dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque: stante la riduzione della pena detentiva inflitta all'imputato con il giudizio di secondo grado, determinata in anni due, la Corte di appello avrebbe dovuto revocare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, per non avere la Corte territoriale motivato sulla specifica censura avanzata con l'atto d'appello laddove si denunciava la mancata motivazione della sentenza di primo grado in punto di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno. 3. In data 15/02/23, sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ovvero, in subordine, qualora mancasse la querela, dichiararsi non doversi procedere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento, attesa la fondatezza di tutti i motivi proposti. 2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, pur dando atto dell'avvenuta restituzione dell'intera refurtiva e della presentazione alla persona offesa di un'offerta reale risarcitoria, «consistita nella dazione della non irrilevante somma di euro 4.000,00», si è limitata a tenerne conto nel giudizio di bilanciamento delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, valutate in termini di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva (in primo grado erano state ritenute subvalenti). Si impone, pertanto, un'ulteriore valutazione di tutte le circostanze del caso concreto. Vista, poi, la riduzione della pena detentiva inflitta all'imputato, rideterminata in anni due di reclusione, la Corte di appello avrebbe dovuto revocare, in conformità al disposto dell'art. 29 cod. pen., la pena accessoria, disposta dal primo Giudice, dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Sul terzo motivo, infine, pur essendo lo stesso stato oggetto di specifica doglianza (quinto motivo di appello), non vi è motivazione. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Caltanissetta, altra sezione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta, altra sezione. Così deciso il 16 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris