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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21893/2026

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LO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 28/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso per cassazione (come tale qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanza del 12 febbraio 2026) ed il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto, in materia di reclamo generico, del 28 gennaio 2025 è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 28/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso per cassazione (come tale qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanza del 12 febbraio 2026) ed il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto, in materia di reclamo generico, del 28 gennaio 2025 è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q P.Q.M
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