CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 38394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame di provvedimento impositivo di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale in data 1 marzo del 2022 avente ad oggetto la somma di danaro contante pari ad euro 6.092,90 della quale il ricorrente era in possesso all'atto di un controllo di polizia che aveva cercato di evitare tentando di darsi alla fuga disperdendo parte del danaro.Da tali modalità del fatto il Tribunale deduceva la probabile provenienza illecita del contante, ritenendo non plausibili le giustificazioni fornite successivamente dal ricorrente, indagato per il reato di ricettazione. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1)violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale convalidato il decreto di sequestro emesso in via di urgenza dal Pubblico Ministero, successivamente emettendo provvedimento di sequestro preventivo senza tenere conto che il decreto del Pubblico Ministero non poteva essere emesso in quanto successivo all'annullamento da parte del Tribunale del riesame dell'originario provvedimento di sequestro probatorio, non potendosi "aggiustare processualmente un provvedimento con finalità diverse" (fg. 2 del ricorso); 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, non ravvisabile nel mero tentativo di fuga in assenza di un qualche elemento dimostrativo della provenienza illecita della somma di danaro rinvenuta al ricorrente, anche in considerazione delle giustificazioni fornite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Quanto al primo motivo, il Tribunale ha correttamente distinto gli scopi assegnati dall'ordinamento al sequestro probatorio del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti (in quanto volti all'accertamento di fatti ex art. 253 cod. proc. pen.), da quelli del sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., nelle due declinazioni di cui al primo e secondo comma di tale norma. Proprio la diversità di scopi non impedisce che le due misure cautelari reali, in presenza dei presupposti, possano essere autonomamente disposte durante la fase cautelare, succedersi tra loro o sommarsi. Tanto è stato ripetutamente affermato in alcune pronunce di legittimità come, ad esempio, sez. 2, n. 5967 del 08/01/2014, Piccirillo, Rv. 258271, secondo cui, è legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio, alla condizione che sussista il pericolo concreto ed attuale della cessazione dell'esigenza probatoria, tale da rendere attuale il pericolo che il bene (nella specie una somma di denaro), una volta rientrato nella disponibilità dell'imputato, possa essere da quest'ultimo sottratto alle esigenze protette dall'art. 321 cod. proc. pen. (nella specie la misura ablatoria della confisca). In altra, più risalente, pronuncia, si è affermato che è legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio per il caso in cui, nella fase delle indagini preliminari, l'accoglimento da parte del giudice della richiesta di restituzione negata dal P.M. potrebbe non consentire a quest'ultimo di proporre in tempo la richiesta di misura reale, in tal modo creandosi uno iato temporale durante il quale detto bene potrebbe essere sottratto (Sez. 3, n. 29916 del 13/07/2011, Milo, Rv. 250667). l In ordine al secondo motivo, il Tribunale ha messo in luce, attraverso un esame in fatto delle emergenze investigative, che la provenienza illecita del danaro in sequestro era deducibile dal contegno tenuto dal ricorrente a seguito del controllo di polizia, con il tentativo di fuga e la particolare azione volta a disfarsi, senza alcuna comprensibile ragione lecita, proprio delle banconote di danaro che aveva indosso, in effetti in parte disperse dal vento. Inoltre, di tale possesso di una somma in contanti non minimale, il ricorrente non aveva offerto alcuna plausibile giustificazione, secondo quanto evidenziato nel dettaglio dal provvedimento impugnato. In punto di diritto, ferma la regola che la sussistenza del reato presupposto a quello contestato può essere evidenziata anche attraverso elementi di natura logica, come in questo caso (sul punto, tra le tante, Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), le censure del ricorrente tendono ad evidenziare un vizio motivazionale proprio per illogicità o insufficienza che non può essere dedotto in questa sede e che non si rileva anche tenuto conto che il provvedimento impugnato è intervenuto nella fase iniziale delle indagini. Secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.09.2022. Il Consigliere estensore sidente [OSCURATO:PERSONA] tryvt, Gi a ni D