CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 03536/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • RG. 25756/25 Ritenuto con riguardo all'unico motivo dedotto che deve essere richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni, con la conseguenza che tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata (Sez. 2, n. 44017 de/ 19/09/2023, Rv. 285346; Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Rv. 282175); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] estens